Cassazione Civile, Ordinanza n. 16256/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento fondiario ipotecario concesso nel 2008 a una società debitrice, poi rifinanziato nel 2011 con un nuovo mutuo di importo analogo, destinato a estinguere il precedente. A garanzia del secondo finanziamento fu concessa una nuova ipoteca sugli stessi beni, successivamente intavolata. Dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria della debitrice, il creditore chiese l’ammissione al passivo in via ipotecaria; il giudice delegato ammise invece il credito in chirografo, ritenendo revocabile l’ipoteca quale atto gratuito pregiudizievole ai creditori. In opposizione, il Tribunale riconobbe il privilegio ipotecario, ma la decisione fu cassata in un precedente giudizio di legittimità. Riassunto il procedimento da parte della cessionaria del credito, il Tribunale rigettò nuovamente l’opposizione, ritenendo che la nuova ipoteca fosse un atto gratuito, che l’eventus damni andasse valutato al momento dell’intavolazione del 2011, quando i beni risultavano liberi da precedenti ipoteche, e che sussistesse la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore. Nel ricorso per cassazione la cessionaria deduceva: 1) violazione degli artt. 2808, 2821 e 2901 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe confuso l’azione revocatoria ordinaria con quella fallimentare, perché nell’azione ex art. 2901 c.c. il momento rilevante sarebbe la concessione dell’ipoteca e non la sua intavolazione; 2) vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il Tribunale avrebbe ignorato il collegamento negoziale tra i due mutui, la funzione sostitutiva della seconda garanzia rispetto alla prima e l’irrilevanza del divario temporale tra stipula e iscrizione ai fini del pregiudizio ai creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando si discuta della revocatoria di una ipoteca volontaria, il momento da considerare per valutare il pregiudizio ai creditori è quello dell’iscrizione/intavolazione, poiché l’ipoteca nasce solo con pubblicità costitutiva e produce allora il vincolo reale e la prelazione. Ha inoltre ritenuto che il decreto impugnato fosse conforme a diritto nell’avere valutato l’eventus damni al 21.6.2011, quando la nuova ipoteca fu intavolata su beni ormai liberi dalla precedente garanzia estinta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché veicolava una richiesta di rivalutazione del merito sotto le spoglie del vizio motivazionale, non denunciava un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, e prospettava inoltre questioni nuove, non trattate nel provvedimento impugnato, come il preteso collegamento negoziale tra i due finanziamenti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato per individuare la funzione e gli effetti dell’ipoteca come garanzia reale che attribuisce prelazione e diritto di espropriazione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’ipoteca volontaria si costituisce con atto negoziale, ma la Corte precisa che la garanzia nasce solo con l’iscrizione nei registri immobiliari.
Indicata come norma da cui si ricava che l’ipoteca volontaria si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari, con efficacia costitutiva.
L’azione revocatoria ordinaria richiede la valutazione del pregiudizio al momento del compimento dell’atto di disposizione; nel caso dell’ipoteca volontaria, tale momento coincide con l’iscrizione.
art. 67, comma 1, n. 4, l.f.
Richiamato dalla ricorrente in comparazione con la revocatoria ordinaria, per distinguere il diverso criterio temporale applicabile alla revocatoria fallimentare.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato per il secondo motivo; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo e non consente una nuova valutazione del merito.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 8, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
Citato nel riepilogo dei fatti per l’accertamento dello stato di insolvenza della debitrice nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria avente a oggetto la costituzione di un’ipoteca volontaria, il momento rilevante per la verifica dell’eventus damni è quello dell’iscrizione nei registri immobiliari, perché l’ipoteca nasce solo con efficacia costitutiva mediante pubblicità.
- La valutazione del pregiudizio ai creditori deve essere compiuta con riferimento al momento in cui il vincolo reale si costituisce effettivamente; non è decisivo il solo momento della stipulazione del titolo se la garanzia non ha ancora prodotto effetti reali verso i terzi.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è solo quello che si traduce in un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentito prospettare sotto l’art. 360, n. 5, c.p.c. una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove.
- È inammissibile in cassazione la censura che introduca questioni nuove, non trattate nella decisione impugnata, se il ricorrente non dimostra specificamente di averle già dedotte nel giudizio di merito.
- La costituzione di una nuova ipoteca su beni già liberati da precedenti vincoli può integrare un atto pregiudizievole per i creditori se, al momento dell’iscrizione, il patrimonio del debitore si trova effettivamente aggravato da un nuovo vincolo reale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15992/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15994/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15995/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16001/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16002/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16003/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →