Cassazione Penale, Sentenza n. 08607/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso e aveva riconosciuto il vincolo della continuazione fra reati già giudicati, rideterminando la pena complessiva. Il ricorso censura (1) violazione di legge e mancanza di adeguata motivazione in relazione alla determinazione degli aumenti per la continuazione e (2) vizio di motivazione ed errore nel calcolo degli aumenti per ciascuno dei tre reati satellite indicati nella sentenza del G.i.p. del Tribunale di Perugia
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto parzialmente fondato. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sugli aumenti per la continuazione e ha confermato che i criteri indicati dalle Sezioni Unite (parametri di legittimità degli aumenti) sono rispettati. Tuttavia ha riscontrato una palese contraddizione fra la somma dei singoli aumenti indicati (un mese di reclusione e euro 1.000 di multa per ciascuno dei tre reati, quindi tre mesi e euro 3.000) e la determinazione finale dell'aumento complessivo indicata nell'ordinanza (sei mesi e euro 3.000, poi ridotti per il rito a quattro mesi e euro 2.000). Per tale errore di calcolo la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione degli aumenti per la continuazione e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Spoleto in diversa composizione, affinché ridetermini la pena in modo coerente fra singoli aumenti e pena finale e nei limiti già predeterminati; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile
Norme richiamate
art. 173 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Limita la forma e il contenuto della motivazione nei motivi di ricorso, richiedendo enunciazione nei limiti strettamente necessari per la decisione; il ricorso è stato ammesso nei limiti prescritti
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Criterio di impugnazione relativo ai motivi di nullità o violazione di legge; il ricorrente ha dedotto violazione di legge ma la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata rispetto al dato normativo e alla giurisprudenza
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione agli obblighi del giudice dell'esecuzione nella determinazione delle pene accessorie e degli aumenti; la Corte ha valutato l'adempimento dell'obbligo motivazionale in base alla giurisprudenza
art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. n. 150/2022)
Consente il trattamento del ricorso senza intervento delle parti in determinate condizioni; il ricorso è stato trattato ex art. 611 nelle forme rinnovate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990
Riferimento alla fattispecie di spaccio/traffico di stupefacenti per la quale è stata individuata la pena principale considerata più grave; la pena concordata per tre delitti in violazione della norma è stata considerata nel computo
Limiti legali alla determinazione della pena: le Sezioni Unite richiamate verificano il rispetto dei limiti di legge nell'aumento per continuazione
Potere discrezionale nella determinazione della pena: la Corte richiede che l'aumento per continuazione non sia abusivo e sia motivato in rapporto alla pena base
Giurisprudenza: Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone), Rv. 282269
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
Fissa i criteri per la legittimità dell'aumento per continuazione: rispetto dei limiti di legge, assenza di cumulo materiale surrettizio e proporzione fra pena principale e pene dei reati satellite; tali criteri sono stati ritenuti rispettati nel caso
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 (F.)
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F.
Principio secondo cui l'obbligo motivazionale sugli aumenti per i reati satellite varia con l'entità della pena rispetto al minimo edittale: maggiore dettaglio motivazionale se la pena raggiunge o supera il minimo
Massime di principio
- La determinazione degli aumenti per continuazione richiede motivazione: più l'aumento si avvicina o supera il minimo edittale, più stringente deve essere la motivazione sui criteri adottati
- È necessario che la somma aritmetica dei singoli aumenti indicati sia coerente con l'aumento complessivo; incongruenze aritmetiche possono determinare l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame
- I criteri delle Sezioni Unite (rispetto dei limiti di legge, assenza di cumulo materiale surrettizio, proporzione tra pena principale e satellite) costituiscono parametro di legittimità degli aumenti per continuazione
- Quando il giudizio riguarda la fase esecutiva, la Corte di legittimità verifica sia la correttezza motivazionale che la correttezza formale e aritmetica della determinazione della pena; vizi di calcolo non sanabili in Cassazione comportano rinvio
- Se l'impugnazione è limitata ad aspetti specifici (es. aumenti per continuazione), la Corte decide su tali profili lasciando inalterato il resto della decisione se non viziato
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