Cassazione Civile, Ordinanza n. 20238/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società appaltatrice aveva ottenuto in appello un riconoscimento solo parziale di alcune riserve formulate nel corso di un appalto per lavori su una strada statale, mentre erano state respinte le domande relative agli interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2002 e alla rivalutazione monetaria. Successivamente, il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di appello era stato dichiarato inammissibile con ordinanza. La società appaltatrice ha quindi proposto ricorso per revocazione contro tale ordinanza, deducendo due errori di fatto ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.: (1) la Corte avrebbe erroneamente percepito la natura delle riserve n. 33 e n. 45, che sarebbero state pacificamente corrispettive e non risarcitorie, con conseguente erronea affermazione dell’inammissibilità della censura; (2) la Corte avrebbe erroneamente ritenuto assorbito il primo motivo del ricorso originario, relativo alla pretesa novità della domanda sugli interessi, mentre esso avrebbe avuto autonomia rispetto agli altri motivi. La resistente si è costituita con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che entrambi i motivi non denunciassero un vero errore di fatto revocatorio, ma mirassero a contestare valutazioni giuridiche e apprezzamenti compiuti dalla Corte nella precedente ordinanza: in particolare, la qualificazione delle riserve, la sindacabilità in cassazione dell’accertamento di fatto del giudice di merito e la ritenuta assorbenza del primo motivo del ricorso originario. La Corte ha ribadito che l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un’erronea percezione di fatti decisivi, oggettivamente e immediatamente riscontrabile dagli atti, e non può investire attività interpretative o valutative. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come base normativa del ricorso per revocazione avverso le decisioni della Cassazione, ma la Corte esclude che le censure proposte rientrino nel relativo perimetro.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’errore revocatorio è limitato all’erronea percezione di fatti decisivi, non può riguardare valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito, e deve risultare immediatamente dagli atti.
La Corte richiama il fatto che nel ricorso originario non erano state dedotte censure sui criteri legali di interpretazione del contratto, elemento valorizzato per escludere la sindacabilità della qualificazione delle riserve.
È menzionato con riferimento alla domanda sugli interessi respinta in appello e poi coinvolta nella pretesa omessa considerazione del primo motivo del ricorso originario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata come fonte introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, in contrasto con un dato già incontestabilmente emergente dagli atti, senza che il fatto sia stato oggetto di discussione processuale.
- Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione di valutazioni giuridiche, di qualificazioni della domanda o del rapporto, né l'assunto secondo cui il giudice avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile una censura per ragioni attinenti alla sua natura valutativa.
- Il giudizio di revocazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito o per sindacare l'apprezzamento svolto in cassazione sulla non deducibilità di vizi attinenti all'interpretazione del contratto o alla qualificazione delle riserve.
- L'errore di fatto revocatorio deve essere immediatamente rilevabile dal confronto tra decisione e atti, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare il contenuto interno della pronuncia impugnata, non la decisione di merito presupposta.
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