Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10860/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società di capitali, confermata in sede di reclamo dalla Corte d’appello. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) ha contestato la legittimazione attiva della creditrice istante, sostenendo che la cessionaria del credito non avesse provato la titolarità del credito perché non era stato prodotto l’atto di cessione, e che non bastasse l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale; (2) ha dedotto che il debito fiscale posto a base del superamento della soglia di fallibilità avrebbe dovuto essere ridotto per effetto dello stralcio delle cartelle di importo inferiore a 5.000 euro previsto dalla normativa invocata; (3) ha sostenuto che la revoca del mandato per l’esercizio dell’attività assicurativa e la conseguente inattività dell’impresa dovessero essere equiparate alla cancellazione dal registro delle imprese, con applicazione dell’art. 10 l.fall., e ha aggiunto che la società avrebbe dovuto considerarsi estinta per il mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni; (4) ha censurato la regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in caso di cessione in blocco di crediti bancari ai sensi dell’art. 58 TUB, la prova della titolarità del credito può essere data anche mediante l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, se i crediti sono individuabili per categorie e per criteri oggettivi; ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto di specificità e di interesse, poiché il credito della banca istante superava già da solo la soglia di fallibilità; ha respinto il terzo perché la revoca del mandato assicurativo e l’inattività non equivalgono alla cancellazione dal registro delle imprese e perché la questione dell’estinzione per mancato deposito dei bilanci non risultava trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente introdotta nei gradi di merito; ha dichiarato inammissibile il quarto, trattandosi di censura meramente consequenziale all’ipotetico accoglimento degli altri motivi. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1264 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la prova della cessione del credito; la Corte ha però valorizzato la disciplina speciale dell’art. 58 TUB per la cessione in blocco dei crediti bancari.

  • art. 58 TUB

    nelle cessioni in blocco di crediti bancari è sufficiente, per provare la titolarità del credito in capo al cessionario, l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con indicazione per categorie dei rapporti ceduti, purché i criteri di individuazione consentano di identificarli senza incertezze.

  • art. 10 legge fallimentare

    il termine rilevante per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese; la mera inattività dell’impresa o la revoca del mandato all’esercizio dell’attività non equivale alla cancellazione.

  • art. 15 legge fallimentare

    il superamento della soglia di fallibilità può risultare anche da un solo credito certo ed esigibile di importo superiore alla soglia, a prescindere dalle contestazioni sul credito erariale.

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile perché puramente consequenziale e priva di autonoma consistenza rispetto ai motivi di ricorso.

  • art. 94 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese; la Corte non lo ha ritenuto violato in modo autonomamente scrutinabile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle cessioni in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, la legittimazione del cessionario può essere provata mediante l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza necessità di produrre il singolo atto di cessione, quando i crediti risultano individuabili per categorie e criteri oggettivi idonei a escludere incertezze sull’oggetto trasferito.
  • Ai fini della verifica della soglia di fallibilità, è sufficiente un credito certo ed esigibile di importo superiore al limite legale; eventuali contestazioni su altri crediti o su componenti del debito non incidono se il presupposto dimensionale risulta già integrato da altro credito pacifico.
  • L’inattività dell’impresa o la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività non equivalgono, di per sé, alla cancellazione dal registro delle imprese e non fanno decorrere il termine rilevante per l’assoggettabilità a fallimento previsto dall’art. 10 l.fall.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non trattate nella sentenza impugnata; il ricorrente deve indicare specificamente dove le abbia dedotte nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le censure sulle spese di lite sono inammissibili quando costituiscono una mera conseguenza del richiesto accoglimento degli altri motivi e non contengono una autonoma critica della statuizione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioTitolo esecutivoImpugnazioniMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.