Cassazione Civile, Ordinanza n. 04680/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente pubblico contrattualizzato aveva partecipato a una procedura selettiva interna per lo sviluppo economico nell’area di inquadramento, bandita per l’anno 2010 e disciplinata dal CCNL del comparto agenzie fiscali. Egli era stato collocato in posizione utile nella graduatoria approvata nel novembre 2012, ma l’Amministrazione, con successiva nota del 15 aprile 2013, aveva riformato la graduatoria escludendo i nominativi di coloro che, come il dipendente, erano cessati dal servizio per pensionamento prima della definitiva operatività della procedura. Il lavoratore chiedeva il riconoscimento del diritto all’inserimento in graduatoria con attribuzione della fascia retributiva superiore, il pagamento delle differenze retributive arretrate e, in subordine, il risarcimento del danno. In appello la domanda era stata rigettata. Con il ricorso per cassazione il dipendente deduceva, in sintesi, che la progressione economica interna nel pubblico impiego privatizzato ha natura premiale e contrattuale, non richiede la permanenza in servizio fino all’approvazione definitiva della graduatoria, e che l’Amministrazione non poteva espungere retroattivamente i vincitori utilmente collocati facendo leva sul solo sopravvenuto pensionamento. Con il terzo motivo denunciava inoltre omesso esame di fatti decisivi e illegittimo esercizio dell’autotutela, ma tali censure erano formulate in modo inammissibile perché dirette più a contestare valutazioni e argomentazioni che a denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello non si fosse attenuta ai principi già affermati in materia di progressioni economiche interne nel comparto agenzie fiscali. In particolare ha ribadito che, una volta definiti i criteri di selezione e avviata la procedura, non può essere introdotto il requisito ulteriore della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria, perché la progressione economica assolve a funzioni corrispettive, premiali e incentivanti ed è temporalmente riferita ai miglioramenti già realizzati, con decorrenza annuale dal 1° gennaio. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché basato su pretese omissioni motivazionali e valutative non riconducibili al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo vigente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere che la procedura di progressione economica configuri un’offerta al pubblico; la Corte non fonda la decisione su questa norma, ma accoglie la tesi sostanziale secondo cui il diritto non dipende dalla permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria
citato nel primo motivo di ricorso
citato nel primo motivo di ricorso
art. 97 Cost.
invocato dal ricorrente; la Corte richiama il tema dell’efficienza dell’azione amministrativa, ma lo coordina con la disciplina contrattuale delle progressioni economiche
art. 82 CCNL Comparto Agenzie fiscali
norma che disciplina lo sviluppo economico all’interno delle aree e il rinvio al contratto integrativo e al fondo risorse
art. 83 CCNL Comparto Agenzie fiscali
prevede la cadenza annuale dei passaggi di fascia dal 1° gennaio e i criteri di selezione oggettivi basati sulle risorse disponibili e sulla valutazione dei dipendenti
art. 84 CCNL Comparto Agenzie fiscali
richiamato nella disciplina delle risorse disponibili per le progressioni
art. 85 CCNL Comparto Agenzie fiscali
individua le finalità e la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, finanziando anche i costi degli sviluppi di carriera
invocato per la interpretazione della contrattazione collettiva; la Corte aderisce a una lettura sistematica e funzionale delle clausole collettive
invocato per l’interpretazione complessiva delle clausole collettive
invocato per sostenere il dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per affermare la natura contrattualizzata del rapporto e la disciplina delle mansioni e del trattamento economico nel pubblico impiego privatizzato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
riferimento ai motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte applica il testo riformulato, limitando il sindacato al solo omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti
richiamato in relazione ai poteri di direzione del processo e al principio di economia processuale
richiamato in relazione ai poteri del giudice di evitare formalismi inutili
richiamato come espressione del principio del contraddittorio
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato per il giusto processo, la parità delle parti e la ragionevole durata
art. 24 Cost.
richiamato come garanzia del diritto di difesa
art. 6 CEDU
richiamato per il principio di ragionevole durata del processo
art. 13 CEDU
richiamato nel quadro delle garanzie convenzionali
evocato indirettamente nel richiamo all’onere probatorio, ma non oggetto centrale della decisione
Massime di principio
- Nelle procedure di progressione economica interna disciplinate dalla contrattazione collettiva, la permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria non costituisce, di per sé, un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dal bando e dal contratto collettivo, quando la selezione sia già stata avviata e i criteri siano stati predeterminati.
- La progressione economica nell’ambito della stessa area svolge una funzione complessa: corrispettiva, premiale e incentivante; non può quindi essere ridotta a uno strumento esclusivamente orientato alla prestazione futura dell’amministrazione.
- La decorrenza annuale dal 1° gennaio delle progressioni economiche serve a neutralizzare gli sfasamenti temporali tra contrattazione integrativa, indizione della selezione e approvazione della graduatoria, collegando l’avanzamento ai miglioramenti già realizzati dal dipendente.
- Una volta avviata la procedura selettiva e definiti i criteri contrattuali, l’Amministrazione non può introdurre ex post, mediante modifica della graduatoria, un requisito non previsto dalla disciplina collettiva, come la permanenza in servizio fino all’approvazione finale.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non sono censurabili con tale motivo le mere argomentazioni difensive, la richiesta di rivalutazione delle prove o il difetto di sufficienza della motivazione.
- In presenza di una sopravvenienza che rende il contraddittorio inutile rispetto al concreto effetto del giudizio, il giudice può evitare integrazioni meramente formalistiche in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata.
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