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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03811/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi alla TARI/TARES per l'anno 2017, emessi dal Comune di Napoli in relazione a un'autorimessa ubicata a breve distanza dall'abitazione principale e qualificata dalla contribuente come pertinenza, dunque esclusa dal tributo. La contribuente aveva impugnato gli atti e la CTR della Campania aveva accolto il suo appello, ritenendo provati i presupposti per l'esenzione. Il Comune ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1, commi 641 e 642, della l. n. 147/2013, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR abbia errato nel ritenere provata l'insussistenza del presupposto impositivo per il box auto in assenza di indicazione nella denuncia originaria o di variazione delle obiettive condizioni di inutilizzabilità. Deduce inoltre che la contribuente si sarebbe sottratta all'onere dichiarativo e probatorio; che erano irrilevanti il mancato allaccio dell'energia elettrica e un preteso giudicato esterno su annualità diverse; e che l'immobile non doveva essere considerato un'autorimessa esterna pertinenziale, ma un box auto idoneo a produrre rifiuti e quindi imponibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo del Comune. Ha richiamato il principio secondo cui il presupposto della tassa sui rifiuti è l'occupazione o detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti, con presunzione legale relativa di produzione di rifiuti a carico del possessore dell'immobile. L'esenzione o esclusione per inidoneità dei locali alla produzione di rifiuti richiede che il contribuente indichi nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e le provi con elementi oggettivi o documentazione idonea; tale prova non può essere desunta in via presuntiva dal giudice tributario. La Corte ha inoltre distinto tra autorimesse scoperte esterne, automaticamente escluse dal tributo in quanto pertinenze dell'abitazione, e garage/box interni, che invece sono soggetti a tassazione perché idonei a produrre rifiuti apprezzabili. Applicando tali principi, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 641 e 642, L. 147/2013

    Il presupposto della TARI/TARES è collegato al possesso o alla detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti; l'esclusione o esenzione per inidoneità dei locali richiede prova specifica a carico del contribuente.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per dedurre la violazione di legge da parte della sentenza impugnata.

  • art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993

    Stabilisce un presupposto ampio di tassazione fondato sull'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte; configura una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti a carico dei possessori degli immobili e richiede prova dell'inidoneità o dell'esenzione.

  • art. 65, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993

    Consente la commisurazione della tassa a parametri coerenti con quantità e qualità dei rifiuti e con i costi di smaltimento, entro limiti di logicità ed equità contributiva.

  • art. 3, comma 68, L. 549/1995

    È richiamato quale norma che integra il criterio di determinazione tariffaria della tassa sui rifiuti.

Massime di principio

  • In materia di TARI/TARSU, il possesso o la detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti integra una presunzione legale relativa di imponibilità; spetta al contribuente superarla con una prova specifica e documentata.
  • L'esclusione o esenzione dal tributo per inidoneità dei locali alla produzione di rifiuti non può essere riconosciuta in via presuntiva dal giudice, ma richiede che il contribuente indichi nella denuncia originaria o di variazione le concrete condizioni di inutilizzabilità e le dimostri con elementi obiettivi.
  • Le pertinenze esterne scoperte dell'abitazione possono essere automaticamente escluse dalla tassa sui rifiuti, mentre i box o garage interni restano normalmente soggetti a tassazione perché idonei a produrre rifiuti apprezzabili.
  • In sede di legittimità, è censurabile per violazione di legge la decisione del giudice tributario che esoneri il contribuente dall'onere probatorio richiesto dalla disciplina del tributo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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