Cassazione Civile, Ordinanza n. 03811/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi alla TARI/TARES per l'anno 2017, emessi dal Comune di Napoli in relazione a un'autorimessa ubicata a breve distanza dall'abitazione principale e qualificata dalla contribuente come pertinenza, dunque esclusa dal tributo. La contribuente aveva impugnato gli atti e la CTR della Campania aveva accolto il suo appello, ritenendo provati i presupposti per l'esenzione. Il Comune ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1, commi 641 e 642, della l. n. 147/2013, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR abbia errato nel ritenere provata l'insussistenza del presupposto impositivo per il box auto in assenza di indicazione nella denuncia originaria o di variazione delle obiettive condizioni di inutilizzabilità. Deduce inoltre che la contribuente si sarebbe sottratta all'onere dichiarativo e probatorio; che erano irrilevanti il mancato allaccio dell'energia elettrica e un preteso giudicato esterno su annualità diverse; e che l'immobile non doveva essere considerato un'autorimessa esterna pertinenziale, ma un box auto idoneo a produrre rifiuti e quindi imponibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del Comune. Ha richiamato il principio secondo cui il presupposto della tassa sui rifiuti è l'occupazione o detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti, con presunzione legale relativa di produzione di rifiuti a carico del possessore dell'immobile. L'esenzione o esclusione per inidoneità dei locali alla produzione di rifiuti richiede che il contribuente indichi nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e le provi con elementi oggettivi o documentazione idonea; tale prova non può essere desunta in via presuntiva dal giudice tributario. La Corte ha inoltre distinto tra autorimesse scoperte esterne, automaticamente escluse dal tributo in quanto pertinenze dell'abitazione, e garage/box interni, che invece sono soggetti a tassazione perché idonei a produrre rifiuti apprezzabili. Applicando tali principi, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, commi 641 e 642, L. 147/2013
Il presupposto della TARI/TARES è collegato al possesso o alla detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti; l'esclusione o esenzione per inidoneità dei locali richiede prova specifica a carico del contribuente.
È il parametro processuale invocato per dedurre la violazione di legge da parte della sentenza impugnata.
art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993
Stabilisce un presupposto ampio di tassazione fondato sull'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte; configura una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti a carico dei possessori degli immobili e richiede prova dell'inidoneità o dell'esenzione.
art. 65, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993
Consente la commisurazione della tassa a parametri coerenti con quantità e qualità dei rifiuti e con i costi di smaltimento, entro limiti di logicità ed equità contributiva.
È richiamato quale norma che integra il criterio di determinazione tariffaria della tassa sui rifiuti.
Massime di principio
- In materia di TARI/TARSU, il possesso o la detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti integra una presunzione legale relativa di imponibilità; spetta al contribuente superarla con una prova specifica e documentata.
- L'esclusione o esenzione dal tributo per inidoneità dei locali alla produzione di rifiuti non può essere riconosciuta in via presuntiva dal giudice, ma richiede che il contribuente indichi nella denuncia originaria o di variazione le concrete condizioni di inutilizzabilità e le dimostri con elementi obiettivi.
- Le pertinenze esterne scoperte dell'abitazione possono essere automaticamente escluse dalla tassa sui rifiuti, mentre i box o garage interni restano normalmente soggetti a tassazione perché idonei a produrre rifiuti apprezzabili.
- In sede di legittimità, è censurabile per violazione di legge la decisione del giudice tributario che esoneri il contribuente dall'onere probatorio richiesto dalla disciplina del tributo.
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