Cassazione Civile, Ordinanza n. 22523/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta della Questura di Torino di prorogare di trenta giorni il trattenimento di un cittadino ucraino presso il CPR di Torino, in attesa dell'identificazione, dell'acquisizione dei documenti di viaggio e del rilascio del lasciapassare da parte della rappresentanza diplomatica. Dinanzi al Giudice di pace, il trattenuto si oppose alla proroga, deducendo: la mancata notificazione del decreto di fissazione dell'udienza; l'impossibilità di conferire con il difensore, sia personalmente per la quarantena sia telefonicamente per l'indisponibilità di utenze abilitate; la conseguente lesione del diritto di difesa; l'assenza di mezzi di videocollegamento per partecipare all'udienza. Il Giudice di pace prorogò comunque il trattenimento, ritenendo giustificate la mancata partecipazione del trattenuto, la notifica e la non imputabilità alla P.A. dei ritardi nell'esecuzione dell'espulsione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il trattenuto dedusse la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sua assenza all'udienza e l'impossibilità di contattare il difensore avevano determinato nullità del provvedimento e compromesso il diritto di difesa, anche per l'omessa predisposizione del videocollegamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il verbale d'udienza dava atto della partecipazione da remoto del difensore, della consegna al trattenuto del biglietto di cancelleria e della sua mancata partecipazione per quarantena dovuta a un focolaio Covid-19. Tali circostanze non risultavano efficacemente contestate. Le ulteriori doglianze sull'impossibilità di comunicare col difensore e sulla mancata videoconferenza sono state ritenute questioni di mero fatto, comunque non scrutinabili nei limiti del ricorso per cassazione, perché implicavano una diversa ricognizione della fattispecie concreta e dell'operato della P.A., sottratta al sindacato di legittimità. Non essendovi difese degli intimati, la Corte non ha liquidato spese; ha altresì escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo era prospettato come error in procedendo, ma la Corte ha escluso che consentisse di superare i limiti del sindacato di legittimità quando le censure richiedono una diversa valutazione del fatto processuale non efficacemente contestato
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
le doglianze che implicano l'esame di fatti e circostanze concrete sul funzionamento della struttura e sui mezzi di comunicazione esulano dal sindacato di cassazione nei limiti del vizio di omesso esame
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma non ritenuto violato sulla base degli accertamenti di fatto riportati nel verbale
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente a tutela del giusto processo, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette a contestare la ricostruzione fattuale
richiamato come norma regolatrice del trattenimento e della proroga; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, arrestandosi al rilievo processuale dell'inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato perché dagli atti il processo risultava esente da contributo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, anche quando il motivo è formalmente denunciato come error in procedendo, la Corte può riesaminare il fatto processuale solo nei limiti in cui la censura si fondi su circostanze effettivamente e specificamente contestate; se il verbale dà conto di fatti non contestati o non efficacemente contrastati, la doglianza è inammissibile.
- Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione delle circostanze concrete, o dell'operato materiale della pubblica amministrazione, non sono deducibili in cassazione come vizio di legittimità, quando richiedono un riesame del merito o del fatto.
- Quando il verbale d'udienza attesta la partecipazione del difensore da remoto e la mancata presenza dell'interessato per ragioni sanitarie documentate, la deduzione di una lesione del diritto di difesa deve confrontarsi con tali risultanze fattuali e con la loro specifica contestazione, altrimenti il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
- In sede di legittimità, l'allegazione dell'omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio o delle modalità organizzative della struttura di trattenimento, se la censura resta confinata a questioni di mero fatto.
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