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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23933/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Pesaro (16/02/2021) con la quale era stata condannata a 4.000,00 euro di ammenda per violazioni degli artt. 46 e 55 del D.Lgs. 81/2008 (fatto del 17/11/2017). L'appellante deduceva che, all'udienza del 13/04/2023, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione (maturata secondo la ricorrente il 17/11/2023). La Corte territoriale dichiarò invece l'inammissibilità dell'appello ritenendo la sentenza di primo grado inappellabile perché applicativa della sola pena pecuniaria.

La decisione

La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello (13/04/2023). Ha ritenuto che la Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti, invece ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello. La Suprema Corte ha quindi qualificato l'appello originario come ricorso per cassazione e lo ha dichiarato inammissibile perché fondato esclusivamente su doglianze di fatto (prove testimonali e accertamenti sulla causa di non punibilità) precluse in sede di legittimità. L'inammissibilità dell'impugnazione determina che il rapporto processuale successivo alla sentenza di primo grado non si è validamente instaurato, impedendo così la computabilità del termine prescrizionale nel periodo successivo e quindi la proclamazione dell'estinzione del reato per prescrizione. Per le particolarità del caso la Corte ha escluso la condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 46 D.Lgs. 81/2008

    Violazione contestata quale fattispecie di reato oggetto del procedimento; norma rilevante ai fini della ricostruzione del fatto ma non oggetto di interpretazione particolare nella motivazione.

  • art. 55 D.Lgs. 81/2008

    Richiamata come altra norma violata dall'imputata nell'ambito della contestazione sulla sicurezza sul lavoro.

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze per le quali è stata applicata la sola pena pecuniaria; la Corte d'appello ha correttamente ritenuto inappellabile la sentenza di primo grado ai sensi di tale disposizione.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Impone al giudice che riceve un'impugnazione con mezzo non consentito di verificare l'impugnabilità oggettiva e la "voluntas impugnationis" e di trasmettere gli atti al giudice competente; la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare e trasmettere, non dichiarare inammissibilità.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riguarda la declaratoria delle cause di non punibilità; la Corte ha osservato che, data l'inammissibilità dell'impugnazione originaria, non era possibile rilevare/dichiarare cause di non punibilità in conseguenza dell'assenza di un valido instaurarsi del rapporto processuale nelle fasi successive.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata dalla ricorrente come possibile causa di non punibilità; la Corte ha evidenziato che le doglianze relative a fatti e valutazioni probatorie (es. escussione di testimoni, quantità di materiale lavorato) sono precluse in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado applica la sola pena pecuniaria, l'appello è generalmente inammissibile ai sensi dell'art. 593 c.p.p.; il rimedio corretto può essere il ricorso per cassazione quando ammesso.
  • Quando una parte propone un mezzo di impugnazione non consentito, il giudice che riceve l'atto deve verificare l'oggettiva impugnabilità e la volontà di impugnare ("voluntas impugnationis"); se sussistono, deve riqualificare o trasmettere gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568, comma 5 c.p.p.
  • In Cassazione sono inammissibili le censure fondate esclusivamente su fatti e sulla valutazione delle prove; tali questioni sono precluse in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione originaria può avere effetti processuali rilevanti: se il gravame è inammissibile, il rapporto processuale nelle fasi successive alla sentenza di primo grado potrebbe non ritenersi validamente instaurato, con conseguenze sul computo della prescrizione e sull'impossibilità di dichiarare cause estintive o di non punibilità sopravvenute.
  • Per evitare invalide impugnazioni e conseguenti preclusioni, il difensore deve scegliere il corretto mezzo di impugnazione e formulare censure rilevabili in sede di legittimità (diritto, motivi di diritto, violazioni di legge), non nuove doglianze di fatto.
  • La Corte può esonerare dalla condanna alle spese in presenza di particolarità procedurali; tuttavia l'esito sostanziale del processo può rimanere sfavorevole all'appellante/ricorrente se l'impugnazione è inammissibile.

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