Cassazione Penale, Sentenza n. 23928/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per i reati di omesso versamento IVA e omesso versamento delle ritenute (art. 10 ter e art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduceva errore nella determinazione della competenza territoriale: la difesa sosteneva che dovesse applicarsi la regola generale dell'art. 8 cod. proc. pen. (competenza per luogo di consumazione del reato) individuando il luogo di consumazione nella sede effettiva dell'impresa (Pomezia, ricadente nel circondario della Procura di Velletri). La Corte d'appello aveva invece ritenuto competente il tribunale di Firenze in base al criterio sussidiario del luogo di accertamento previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, stante l'impossibilità di identificare un unico luogo di adempiere l'obbligazione tributaria a seguito dell'obbligo di pagamento telematico.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la correttezza della scelta della Corte territoriale di radicare la competenza nel luogo di accertamento (Firenze), applicando il criterio sussidiario previsto dall'art. 18 d.lgs. n. 74/2000, in quanto la dematerializzazione dei pagamenti (F24 telematico) rende incerta l'individuazione del luogo di consumazione dei reati omissivi fiscali. La Corte ha richiamato precedenti di legittimità favorevoli a tale orientamento, escluso che ne derivi violazione del principio del giudice naturale e ritenuto non necessario investire le Sezioni Unite. Conseguenza pratica: le sentenze di primo e secondo grado restano confermate; ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola generale per la determinazione della competenza territoriale basata sul luogo di consumazione del reato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale criterio non fosse applicabile perché il luogo di consumazione non è individuabile con certezza a causa del pagamento telematico delle imposte.
art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000
Criterio speciale che prevede, tra gli altri, il luogo di accertamento del reato quale criterio per la competenza territoriale; la Corte ha applicato questo criterio in via sussidiaria quando il luogo di consumazione risulta incerto.
Norma incriminatrice relativa all'omesso versamento delle ritenute; è uno dei reati contestati e, per la sua natura omissiva, presenta difficoltà di localizzazione del luogo di consumazione in presenza di pagamenti telematici.
Norma incriminatrice relativa all'omesso versamento dell'IVA; analogamente all'art. 10 bis, è di natura omissiva e perciò il luogo di consumazione può risultare indeterminato quando il pagamento è telematico.
Prevede l'obbligo, a partire dal 10 ottobre 2006, per i titolari di partita IVA di utilizzare modalità di pagamento telematiche (modello F24); la Corte lo ha ritenuto rilevante per escludere l'esistenza di un luogo unico di adempiere l'obbligazione tributaria.
art. 38 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (richiamato nel testo)
Normativa fiscale integrata dalla disciplina telematica: supporta l'idea che il pagamento possa essere effettuato da luoghi diversi, rendendo incerta la localizzazione del fatto consumativo.
art. 21, comma 3, legge n. 4/1929
Norma storica che per i reati finanziari individua la competenza territoriale nel luogo di accertamento; la Corte l'ha richiamata a supporto della scelta interpretativa in materia fiscale.
art. 25, comma 1 Cost.
Principio del giudice naturale precostituito per legge; la Corte ha ritenuto che il richiamo al luogo di accertamento non violi tale principio perché la legge fornisce criteri oggettivi e generali per la determinazione della competenza.
Massime di principio
- Nei reati tributari omissivi (es. omesso versamento IVA o delle ritenute) va prima verificata l'effettiva possibilità di individuare il luogo di consumazione ai sensi dell'art. 8 c.p.p.; se il luogo è certo, si applica la regola generale.
- Quando i pagamenti possono essere effettuati telematicamente o da luoghi moltiplicati (es. modello F24), la localizzazione del momento e del luogo dell'omissione risulta incerta: in tali casi prevale il criterio speciale e sussidiario del luogo di accertamento previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000.
- La scelta del luogo di accertamento come criterio di competenza non contrasta con il principio del giudice naturale purché la legge offra criteri oggettivi e predeterminati.
- Chi contesta la competenza territoriale deve tempestivamente eccepire l'incompetenza e documentare gli elementi di fatto a sostegno dell'individuazione del luogo di consumazione (es. sede effettiva dell'impresa), ma deve considerare che la dematerializzazione dei pagamenti riduce la probabilità di successo di tale eccezione.
- Se sussiste contrasto giurisprudenziale significativo e non superato, è possibile chiedere rimessione alle Sezioni Unite; tuttavia, ove prevalga l'orientamento che valorizza il luogo di accertamento, tale richiesta potrebbe non essere accolta.
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