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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23932/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato imputato per il reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2012, con imposta evasa oltre la soglia penalmente rilevante) in qualità di titolare della ditta individuale "Pelletteria Luciano di Liao Hongbie". Il Tribunale di Firenze lo aveva assolto perché non riteneva provato il superamento della soglia di punibilità, ritenendo inidoneo l'accertamento induttivo dell'Agenzia delle Entrate e non dimostrata l'insussistenza del regime di esenzione IVA invocato dall'imputato. Il Pubblico Ministero aveva appellato l'assoluzione, sostenendo che l'accertamento induttivo fosse legittimo dato il rifiuto del Liao di fornire la documentazione contabile e la inattendibilità dell'impianto contabile proposto. La Corte d'appello ha riformato e condannato l'imputato. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione per (1) mancata rinnovazione della prova testimoniale richiesta (testimonianza di Katia Nocera) in caso di reformatio in peius e (2) erronea valutazione del dolo specifico, sostenendo di aver operato in buona fede e di aver beneficiato di un regime di esenzione/ plafond quale esportatore abituale ai sensi dell'art. 8 co.1 DPR 633/1972.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che il giudice d'appello che riforma in pejus un'assoluzione non è obbligato a rinnovare l'istruttoria quando la riforma si basa su diversa valutazione giuridica di fatti non controversi. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia semplicemente dato diversa valutazione al medesimo materiale probatorio, valorizzando le dichiarazioni della teste Nocera e la condotta del ricorrente che si era rifiutato ripetutamente di produrre la documentazione contabile idonea a dimostrare il regime di esenzione invocato. Sulla questione del dolo specifico, la Cassazione ha ritenuto non ammissibile una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità e ha giudicato la motivazione della Corte d'appello non manifestamente illogica. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    Norma che incrimina l'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA quando l'imposta dovuta supera la soglia penalmente rilevante; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità penale del ricorrente sulla base della valutazione complessiva delle prove e del mancato apporto documentale difensivo

  • Codice di procedura penale, art. 530, comma 2

    Prevede la formula di assoluzione "perché il fatto non sussiste" adottata dal Tribunale di primo grado; la Cassazione ha preso atto della formula ma ha ritenuto legittima la riforma in appello operata con diversa valutazione giuridica delle stesse risultanze probatorie

  • Codice di procedura penale, art. 603, comma 3-bis

    art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Regola la possibilità di reformatio in peius da parte del giudice d'appello in caso di impugnazione dell'assoluzione; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui non è necessario rinnovare l'istruttoria se la modifica è basata su diversa valutazione giuridica di fatti non contestati

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1

    art. 8, co. 1 D.P.R. 633/1972

    Prevede casi di esenzione IVA (operazioni non imponibili o esenti, regime di esportatore abituale/plafond); la Corte ha osservato che la difesa ha invocato tale regime ma non ha prodotto la documentazione necessaria per provarlo, rendendo possibile inferire l'intento elusivo

Massime di principio

  • La Corte d'appello può riformare un'assoluzione senza rinnovare l'istruttoria se la riforma deriva da diversa valutazione giuridica degli stessi fatti non controversi; la mancata riassunzione delle prove non è sempre motivo di annullamento.
  • Il rifiuto o l'omissione del contribuente di esibire documentazione rilevante può essere valorizzato dal giudice come elemento indicativo del dolo di evasione, specie quando la prova dell'agevolazione/esenzione invocata grava sulla difesa.
  • In sede di legittimità (Cassazione) non è consentita una nuova valutazione dei fatti; il controllo è limitato alla legalità e alla logicità della motivazione dei giudici di merito.
  • Se il contribuente invoca un regime particolare (esportatore abituale, plafond, esenzioni), è essenziale produrre la documentazione probatoria nel processo per sottrarsi all'accertamento induttivo o alle inferenze negative derivanti dalla mancata produzione.
  • L'accertamento induttivo dell'Amministrazione finanziaria può essere ritenuto attendibile quando il contribuente si sottrae sistematicamente alle richieste di documentazione; tale accertamento può sostenere un processo penale se integrati gli elementi della fattispecie

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