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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23929/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello: 1) censura della conferma della responsabilità penale per presunta motivazione insufficiente dei giudici di secondo grado, rilievo dell'utilizzabilità/inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imprenditore Napolitano e contestazione dell'affidamento su accertamenti presuntivi; 2) contestazione del trattamento sanzionatorio: individuazione della violazione più grave (si sosteneva fosse il 2010 e non il 2012), entità degli aumenti per continuazione ritenuti eccessivi, e durata delle pene accessorie ritenuta superiore al minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in gran parte respinto i motivi relativi alla responsabilità e alla determinazione della pena principale, ritenendo che la Corte territoriale avesse svolto autonoma valutazione delle prove e che la difesa non avesse dimostrato l'incidenza dell'eventuale inutilizzabilità di elementi probatori sul convincimento complessivo. Tuttavia la Corte di Cassazione ha accolto le censure relative alla durata delle pene accessorie per difetto di motivazione e ha rilevato la prescrizione del reato relativo al periodo d'imposta 2011 (tempus commisi delicti e decorrenze certificate), annullando senza rinvio la sentenza limitatamente a quel reato ed eliminando la pena corrispondente (pari a 2 mesi di reclusione). La pena principale è stata rideterminata per le residue annualità (riferita all'annualità 2012 come pena base): pena definitiva pari ad anni 1, mesi 3 e giorni 10 di reclusione. Le pene accessorie temporanee sono state ridotte e ridefinite nella durata: interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in mesi 6; incapacità di contrattare con la P.A. in anni 1; interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in anni 1; interdizione dai pubblici uffici in anni 1. Resta ferma la possibilità, in sede esecutiva, di rideterminare l'importo della confisca alla luce dell'annullamento relativo all'annualità 2011.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Norma che configura il reato di dichiarazione fraudolenta mediante indicazione di elementi passivi fittizi e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi per gli anni residui (escluso il 2011 per prescrizione)

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12

    Prevede le pene accessorie applicabili per i reati tributari; la Corte ha ritenuto eccessiva la durata delle pene accessorie fissata dai giudici di merito e le ha rideterminate attenendosi ai relativi minimi edittali

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis

    Stabilisce il termine di prescrizione decennale per talune fattispecie tributarie; la Corte ha applicato tale termine (10 anni) e il computo delle sospensioni per dichiarare la prescrizione dell'annualità 2011

  • cod. proc. pen., art. 620 lett. i)

    Consente alla Corte di Cassazione, in determinati casi, di provvedere essa stessa alla rideterminazione delle pene accessorie senza rinvio; la Corte l'ha utilizzata per rimodulare le pene accessorie temporanee

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve fornire motivazione autonoma anche se sintetica; la mera adesione alla motivazione del primo giudice non è di per sé viziosa se risultano valutazioni specifiche e confronti con le censure difensive
  • Chi lamenta l'inutilizzabilità di elementi di prova deve specificare, nel ricorso, in che modo l'espunzione di tali elementi inciderebbe sul giudizio complessivo (prova di resistenza); l'assenza di tale indicazione rende la censura aspecifica e inammissibile
  • Le censure sulla determinazione della pena devono dimostrare illogicità o irragionevolezza: aumenti per continuazione, se adeguatamente motivati in relazione all'entità dell'evasione, sono difficilmente impugnabili
  • Le pene accessorie richiedono una motivazione specifica circa la loro durata; in mancanza di motivazione la Cassazione può correggere/ridurre tali durate e, se necessario, rideterminarle applicando i minimi edittali
  • Per i reati tributari rileva il computo corretto della prescrizione secondo le norme specifiche (es. art. 17 d.lgs. 74/2000) e delle eventuali sospensioni: l'accertamento del tempus commisi delicti è decisivo per valutare l'estinzione per prescrizione
  • Quando la Cassazione annulla solo per prescrizione un capo di imputazione e può determinare agevolmente la pena residua, può emettere annullamento senza rinvio e rideterminare la pena principale e le pene accessorie

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