Cassazione Penale, Sentenza n. 23934/2024 del 17/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: (1) illegittimo rigetto, da parte del giudice di primo grado e poi confermato dalla Corte d'appello, dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p.), con censura della motivazione che avrebbe ritenuto l'integrale risarcimento del danno condicio sine qua non e non avrebbe effettuato le verifiche sulle concrete possibilita' risarcitorie e sulle condizioni economiche dell'imputato; (2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), per non aver considerato vari elementi attenuanti e circostanze di minor offensività (entità della somma, incertezza sul calcolo dell'imposta, modifiche normative, incensuratezza, episodicità, comportamento processuale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbente il secondo. Ha rilevato che il giudice di merito ha erroneamente subordinato l'ammissione alla messa alla prova all'integrale risarcimento del danno e non ha invece svolto la verifica concreta prevista (anche mediante i poteri informativi ex art. 464-bis c.p.p.) sulla adeguatezza del programma e sulla effettiva capacita' risarcitoria dell'imputato. Tuttavia, poiche' il reato si era estinto per prescrizione il 24/02/2023, la sentenza impugnata e' stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Conseguentemente e' stata revocata la confisca per equivalente applicata, in ragione della non retroattivita' della disciplina introdotta dal d.lgs. 1/3/2018, n.21; e' stata mantenuta la confisca diretta del profitto (di natura ripristinatoria). Il secondo motivo e' stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000
norma che disciplina il reato di omessa dichiarazione fiscale, contestato al ricorrente quale legale rappresentante dell'associazione sportiva; la responsabilita' e' stata accertata in sede di merito
art. 168-bis, cod. pen.
norma che disciplina la sospensione del processo con messa alla prova; la Corte ha richiamato che il risarcimento del danno e' previsto 'ove possibile' e non puo' essere posto come condizione automatica ed esclusiva per l'ammissione al beneficio
art. 464-bis, cod. proc. pen.
attribuisce al giudice poteri informativi per verificare le condizioni economiche e la realizzabilita' delle misure riparatorie; la Corte ha rimarcato l'obbligo di utilizzare tali poteri prima di escludere la messa alla prova per impossibilita' risarcitoria
art. 131-bis, cod. pen.
causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; la Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito ma ha osservato che la valutazione della tenuita' richiede un esame complessivo delle circostanze e non puo' fondarsi solo sull'entita' del danno
art. 133, cod. pen.
criteri per la determinazione della pena e per la valutazione del programma di messa alla prova; la Corte ha ricordato che l'idoneita' del programma va valutata anche in relazione alle condizioni di vita e alla reale possibilita' risarcitoria dell'imputato
art. 129, cod. proc. pen.
disciplina la formula di proscioglimento in sede di messa alla prova; i giudici di merito avevano ritenuto inesistenti le condizioni per tale formula nel rigettare l'istanza
art. 578-bis, cod. pen.
prevede gli effetti dell'estinzione del reato sulla confisca per equivalente; la Corte ha applicato questa norma per revocare la confisca per equivalente conseguente all'annullamento per prescrizione
art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21
norma che ha introdotto disposizioni sulla confisca per equivalente; la Corte ha ritenuto tale disciplina non applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, giustificando la revoca della confisca per equivalente
d.l. n. 137 del 2020
art. 24 (sul deposito della richiesta di discussione orale)
norma richiamata solo in ordine alla procedura di discussione orale dinanzi alla Corte di Cassazione; il ricorso e' stato trattato oralmente dopo il deposito della richiesta
Massime di principio
- La richiesta di messa alla prova non puo' essere esclusa automaticamente per la mancata offerta di risarcimento integrale: il risarcimento e' un requisito 'ove possibile' e il giudice deve valutare concretamente l'adeguatezza del programma e le condizioni economiche dell'imputato
- Prima di rigettare l'ammissione alla messa alla prova per presunta impossibilita' risarcitoria il giudice deve attivare i poteri informativi previsti dall'art. 464-bis c.p.p. per verificare la reale capacita' di riparazione
- La valutazione della tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede un esame globale delle circostanze concrete e non puo' basarsi esclusivamente sull'entita' dell'illecito
- Se il collegio d'appello fonda il rigetto su profili non rilevanti o non verificati (es. aver dato per scontata la mancanza di disponibilita' risarcitoria senza accertamenti), la decisione e' viziata e il rimedio puo' essere l'annullamento con rinvio per un nuovo esame
- Quando il reato si estingue per prescrizione la sentenza di condanna e' annullata senza rinvio; questo ha effetti anche sulle misure accessorie: la confisca per equivalente puo' essere revocata se la disciplina che la prevede non e' retroattiva
- La confisca diretta di natura ripristinatoria puo' essere mantenuta anche se la condanna viene annullata per prescrizione quando la responsabilita' e' gia' stata accertata in sede di merito
- In presenza di piu' motivi di impugnazione, l'accoglimento del primo (se dirimente) puo' assorbire gli altri motivi, evitando il riesame di questioni non piu' rilevanti
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