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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23934/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: (1) illegittimo rigetto, da parte del giudice di primo grado e poi confermato dalla Corte d'appello, dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p.), con censura della motivazione che avrebbe ritenuto l'integrale risarcimento del danno condicio sine qua non e non avrebbe effettuato le verifiche sulle concrete possibilita' risarcitorie e sulle condizioni economiche dell'imputato; (2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), per non aver considerato vari elementi attenuanti e circostanze di minor offensività (entità della somma, incertezza sul calcolo dell'imposta, modifiche normative, incensuratezza, episodicità, comportamento processuale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbente il secondo. Ha rilevato che il giudice di merito ha erroneamente subordinato l'ammissione alla messa alla prova all'integrale risarcimento del danno e non ha invece svolto la verifica concreta prevista (anche mediante i poteri informativi ex art. 464-bis c.p.p.) sulla adeguatezza del programma e sulla effettiva capacita' risarcitoria dell'imputato. Tuttavia, poiche' il reato si era estinto per prescrizione il 24/02/2023, la sentenza impugnata e' stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Conseguentemente e' stata revocata la confisca per equivalente applicata, in ragione della non retroattivita' della disciplina introdotta dal d.lgs. 1/3/2018, n.21; e' stata mantenuta la confisca diretta del profitto (di natura ripristinatoria). Il secondo motivo e' stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000

    norma che disciplina il reato di omessa dichiarazione fiscale, contestato al ricorrente quale legale rappresentante dell'associazione sportiva; la responsabilita' e' stata accertata in sede di merito

  • art. 168-bis, cod. pen.

    norma che disciplina la sospensione del processo con messa alla prova; la Corte ha richiamato che il risarcimento del danno e' previsto 'ove possibile' e non puo' essere posto come condizione automatica ed esclusiva per l'ammissione al beneficio

  • art. 464-bis, cod. proc. pen.

    attribuisce al giudice poteri informativi per verificare le condizioni economiche e la realizzabilita' delle misure riparatorie; la Corte ha rimarcato l'obbligo di utilizzare tali poteri prima di escludere la messa alla prova per impossibilita' risarcitoria

  • art. 131-bis, cod. pen.

    causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; la Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito ma ha osservato che la valutazione della tenuita' richiede un esame complessivo delle circostanze e non puo' fondarsi solo sull'entita' del danno

  • art. 133, cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena e per la valutazione del programma di messa alla prova; la Corte ha ricordato che l'idoneita' del programma va valutata anche in relazione alle condizioni di vita e alla reale possibilita' risarcitoria dell'imputato

  • art. 129, cod. proc. pen.

    disciplina la formula di proscioglimento in sede di messa alla prova; i giudici di merito avevano ritenuto inesistenti le condizioni per tale formula nel rigettare l'istanza

  • art. 578-bis, cod. pen.

    prevede gli effetti dell'estinzione del reato sulla confisca per equivalente; la Corte ha applicato questa norma per revocare la confisca per equivalente conseguente all'annullamento per prescrizione

  • art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21

    norma che ha introdotto disposizioni sulla confisca per equivalente; la Corte ha ritenuto tale disciplina non applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, giustificando la revoca della confisca per equivalente

  • d.l. n. 137 del 2020

    art. 24 (sul deposito della richiesta di discussione orale)

    norma richiamata solo in ordine alla procedura di discussione orale dinanzi alla Corte di Cassazione; il ricorso e' stato trattato oralmente dopo il deposito della richiesta

Massime di principio

  • La richiesta di messa alla prova non puo' essere esclusa automaticamente per la mancata offerta di risarcimento integrale: il risarcimento e' un requisito 'ove possibile' e il giudice deve valutare concretamente l'adeguatezza del programma e le condizioni economiche dell'imputato
  • Prima di rigettare l'ammissione alla messa alla prova per presunta impossibilita' risarcitoria il giudice deve attivare i poteri informativi previsti dall'art. 464-bis c.p.p. per verificare la reale capacita' di riparazione
  • La valutazione della tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede un esame globale delle circostanze concrete e non puo' basarsi esclusivamente sull'entita' dell'illecito
  • Se il collegio d'appello fonda il rigetto su profili non rilevanti o non verificati (es. aver dato per scontata la mancanza di disponibilita' risarcitoria senza accertamenti), la decisione e' viziata e il rimedio puo' essere l'annullamento con rinvio per un nuovo esame
  • Quando il reato si estingue per prescrizione la sentenza di condanna e' annullata senza rinvio; questo ha effetti anche sulle misure accessorie: la confisca per equivalente puo' essere revocata se la disciplina che la prevede non e' retroattiva
  • La confisca diretta di natura ripristinatoria puo' essere mantenuta anche se la condanna viene annullata per prescrizione quando la responsabilita' e' gia' stata accertata in sede di merito
  • In presenza di piu' motivi di impugnazione, l'accoglimento del primo (se dirimente) puo' assorbire gli altri motivi, evitando il riesame di questioni non piu' rilevanti

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