Cassazione Penale, Sentenza n. 23935/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il fatto contestato riguarda il reato di indebita compensazione ai sensi dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, per presunto utilizzo in compensazione di crediti IVA e IRES inesistenti. La contestazione indicava originariamente Roma come luogo del fatto (31/12/2018). L'imputato ha eccepito incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Pisa in ragione del domicilio fiscale dell'intermediario che avrebbe presentato l'ultimo modello F24 o del luogo di presentazione dell'ultimo F24; in via alternativa ha indicato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere quale sede del primo accertamento. Il PM ha precisato che il luogo rilevante è quello dell'accertamento (Roma). Il GUP di Roma, ritenuti sussistenti i presupposti, ha rimesso la questione alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p. per dirimere la competenza territoriale
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la rimessione della questione di competenza e ha restituito gli atti al Tribunale di Roma. Motivi: il GUP non ha fornito la necessaria motivazione e la ricostruzione fattuale richiesta dall'art. 24-bis c.p.p.; non ha indicato gli elementi concreti rilevanti per individuare la competenza, non ha compiuto una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza, non ha tentato di comporre le deduzioni delle parti e si è limitato a proporre la questione in termini esplorativi e alternativi. La Corte ha quindi ritenuto che la rimessione fosse inammissibile e che la decisione sulla competenza debba essere trattata con gli elementi fattuali adeguatamente motivati dal giudice rimettente
Norme richiamate
art. 24-bis cod. proc. pen.
L'istituto del rinvio pregiudiziale richiede che il giudice rimettente motivi compiutamente la questione, indichi gli elementi concreti rilevanti, compia una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza e non formuli questioni in termini esplorativi o alternativi; in mancanza la rimessione è inammissibile
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Definisce il delitto di indebita compensazione; la giurisprudenza richiamata interpreta il momento consumativo come quello dell'utilizzo in compensazione mediante presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato
art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000
art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Prevede il luogo dell'accertamento del reato quale criterio sussidiario per determinare la competenza territoriale quando non è possibile individuare il luogo di consumazione; tale criterio, per la sua natura speciale, può prevalere sulle regole generali dell'art. 9 c.p.p.
art. 9 cod. proc. pen.
Regola generale sulla competenza per territorio; tuttavia può essere derogata dalla disciplina speciale (art. 18 d.lgs. 74/2000) quando questa renda indeterminabile il luogo di consumazione
art. 8 cod. proc. pen.
Stabilisce il criterio del luogo di consumazione del reato per la competenza territoriale; nella fattispecie il giudice ha osservato che, per i reati di indebita compensazione, il luogo di consumazione può essere difficilmente individuabile e rileva dunque il criterio speciale dell'art. 18
Massime di principio
- Il giudice che intende proporre rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p. deve motivare compiutamente la decisione, indicare gli elementi fattuali concreti rilevanti e fare una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza; senza ciò la rimessione è inammissibile
- Per il reato di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) la giurisprudenza individua il momento consumativo nell'utilizzo del credito mediante presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno; pertanto, ai fini della competenza territoriale, rileva il luogo in cui tale ultimo F24 è stato presentato quando individuabile
- Se non è possibile individuare il luogo di consumazione dell indebita compensazione, va applicato il criterio speciale del luogo di accertamento previsto dall'art. 18 d.lgs. 74/2000, che prevale sulle regole generali di competenza
- Non è ammesso presentare la questione di competenza in termini puramente esplorativi o alternativi: il giudice deve tentare di comporre le deduzioni delle parti e spiegare perché non sia possibile decidere con gli ordinari strumenti processuali
- In caso di conflitto tra indicazioni opposte (es. domicili dell'intermediario vs luogo di accertamento), è fondamentale documentare e motivare la ricostruzione fattuale (es. prova di dove sia stato presentato l'ultimo F24 e dove siano stati svolti gli accertamenti) prima di chiedere il rinvio alla Corte di cassazione
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