Cassazione Penale, Sentenza n. 40802/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/01/2022 che confermava in gran parte la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il ricorrente contestava, con cinque motivi, la carenza di motivazione autonoma del Tribunale del riesame, l'insufficienza e la contraddittorietà degli indizi in ordine alla partecipazione e al ruolo di promotore/organizzatore nell'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 17) e rispetto dei delitti-fine (capo 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34), l'erronea attribuzione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., e l'inesistenza delle esigenze cautelari e della indispensabilità della misura (artt. 274-275 c.p.p.). Le censure includevano anche critiche sull'interpretazione delle intercettazioni e sul limitato arco temporale delle condotte attribuite a Condello.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione congrua, anche tramite rinvio all'ordinanza genetica (meccanismo della "doppia conforme"), e abbia esaminato le censure difensive. È stata confermata la gravità indiziaria riguardo all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 17) e alla maggior parte dei delitti-fine (tra cui produzione/raffinazione in laboratorio, varie cessioni e i tentativi di importazione), mentre il Tribunale del riesame aveva escluso la gravità indiziaria soltanto per i capi 26 e 31. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della presunzione relativa ex art. 275 c.p.p. nelle valutazioni cautelari e ha escluso la sussistenza di manifesta illogicità nella valutazione delle intercettazioni e degli indizi; la censura sull'aggravante ex art. 416-bis 1 è risultata non decisiva sotto il profilo dell'interesse a impugnare.
Norme richiamate
Criterio dei gravi indizi di colpevolezza quale presupposto della misura cautelare; la Corte verifica la congruenza logica della motivazione del giudice di merito sulla consistenza degli indizi
Regole di motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame; il Tribunale non è obbligato a motivare in modo completamente autonomo rispetto al provvedimento genetico salvo il caso di misure "inaudita altera parte"
Fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte conferma che plurime condotte-scopo e il ruolo organizzativo possono costituire elementi indiziari idonei a sostenere la partecipazione
Reato di produzione/raffinazione di sostanze stupefacenti: utilizzato come reato-fine per valutare il contributo al sodalizio
art. 416-bis comma 1 cod. pen.
Aggravante per l'agevolazione di associazioni mafiose; la Corte ritiene corretta la valutazione quando emerge che l'attività di narcotraffico favorisce la cosca, anche se il singolo non è formalmente affiliato
Concorso di persone nel reato: principio utilizzato per valutare responsabilità condivise nelle cessioni e importazioni
Necessità di motivare le esigenze cautelari; in presenza della presunzione relativa il giudice può limitarsi a rilevare l'assenza di elementi idonei a superarla salvo che la difesa ne abbia allegati
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)
Disciplina sulla presunzione relativa nelle misure cautelari per reati di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90): il giudice dà atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione o motiva il rigetto degli elementi difensivi
Modello di motivazione cui si ispira la struttura argomentativa del giudizio di riesame, richiamato come criterio di chiarezza e completezza della motivazione
Massime di principio
- Il tribunale del riesame non è tenuto a ripetere integralmente la motivazione del GIP; è ammissibile il rinvio per relationem e la formazione di un "corpo motivazionale" congiunto (doppia conforme), purché emerga congrua valutazione delle censure difensive
- Per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, anche contributi temporaneamente limitati o la partecipazione a singoli delitti-fine possono costituire gravi indizi di partecipazione se collegati a ruolo organizzativo, risorse, simboli comuni e modalità operative
- La presunzione relativa ex art. 275 c.p.p. opera in favore della sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/90; la difesa deve allegare elementi concreti e specifici per superarla
- L'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è attività di merito rimessa al giudice; in cassazione si sindaca solo la manifesta illogicità o l'assenza di ragionevolezza dell'interpretazione
- Le doglianze che chiedono una diversa valutazione della prova o una diversa ponderazione degli indizi sono inammissibili in cassazione se non evidenziano vizi di logicità manifeste nella motivazione del giudice di merito
- L'aggravante per aver agevolato l'attività mafiosa può essere ritenuta anche quando il singolo soggetto non è formalmente appartenente alla cosca, purché risulti consapevole dell'effetto favorevole della condotta sull'associazione mafiosa
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