Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40802/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/01/2022 che confermava in gran parte la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il ricorrente contestava, con cinque motivi, la carenza di motivazione autonoma del Tribunale del riesame, l'insufficienza e la contraddittorietà degli indizi in ordine alla partecipazione e al ruolo di promotore/organizzatore nell'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 17) e rispetto dei delitti-fine (capo 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34), l'erronea attribuzione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., e l'inesistenza delle esigenze cautelari e della indispensabilità della misura (artt. 274-275 c.p.p.). Le censure includevano anche critiche sull'interpretazione delle intercettazioni e sul limitato arco temporale delle condotte attribuite a Condello.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione congrua, anche tramite rinvio all'ordinanza genetica (meccanismo della "doppia conforme"), e abbia esaminato le censure difensive. È stata confermata la gravità indiziaria riguardo all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 17) e alla maggior parte dei delitti-fine (tra cui produzione/raffinazione in laboratorio, varie cessioni e i tentativi di importazione), mentre il Tribunale del riesame aveva escluso la gravità indiziaria soltanto per i capi 26 e 31. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della presunzione relativa ex art. 275 c.p.p. nelle valutazioni cautelari e ha escluso la sussistenza di manifesta illogicità nella valutazione delle intercettazioni e degli indizi; la censura sull'aggravante ex art. 416-bis 1 è risultata non decisiva sotto il profilo dell'interesse a impugnare.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criterio dei gravi indizi di colpevolezza quale presupposto della misura cautelare; la Corte verifica la congruenza logica della motivazione del giudice di merito sulla consistenza degli indizi

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Regole di motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame; il Tribunale non è obbligato a motivare in modo completamente autonomo rispetto al provvedimento genetico salvo il caso di misure "inaudita altera parte"

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte conferma che plurime condotte-scopo e il ruolo organizzativo possono costituire elementi indiziari idonei a sostenere la partecipazione

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Reato di produzione/raffinazione di sostanze stupefacenti: utilizzato come reato-fine per valutare il contributo al sodalizio

  • art. 416-bis comma 1 cod. pen.

    Aggravante per l'agevolazione di associazioni mafiose; la Corte ritiene corretta la valutazione quando emerge che l'attività di narcotraffico favorisce la cosca, anche se il singolo non è formalmente affiliato

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: principio utilizzato per valutare responsabilità condivise nelle cessioni e importazioni

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Necessità di motivare le esigenze cautelari; in presenza della presunzione relativa il giudice può limitarsi a rilevare l'assenza di elementi idonei a superarla salvo che la difesa ne abbia allegati

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)

    Disciplina sulla presunzione relativa nelle misure cautelari per reati di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90): il giudice dà atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione o motiva il rigetto degli elementi difensivi

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Modello di motivazione cui si ispira la struttura argomentativa del giudizio di riesame, richiamato come criterio di chiarezza e completezza della motivazione

Massime di principio

  • Il tribunale del riesame non è tenuto a ripetere integralmente la motivazione del GIP; è ammissibile il rinvio per relationem e la formazione di un "corpo motivazionale" congiunto (doppia conforme), purché emerga congrua valutazione delle censure difensive
  • Per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, anche contributi temporaneamente limitati o la partecipazione a singoli delitti-fine possono costituire gravi indizi di partecipazione se collegati a ruolo organizzativo, risorse, simboli comuni e modalità operative
  • La presunzione relativa ex art. 275 c.p.p. opera in favore della sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/90; la difesa deve allegare elementi concreti e specifici per superarla
  • L'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è attività di merito rimessa al giudice; in cassazione si sindaca solo la manifesta illogicità o l'assenza di ragionevolezza dell'interpretazione
  • Le doglianze che chiedono una diversa valutazione della prova o una diversa ponderazione degli indizi sono inammissibili in cassazione se non evidenziano vizi di logicità manifeste nella motivazione del giudice di merito
  • L'aggravante per aver agevolato l'attività mafiosa può essere ritenuta anche quando il singolo soggetto non è formalmente appartenente alla cosca, purché risulti consapevole dell'effetto favorevole della condotta sull'associazione mafiosa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.