Cassazione Civile, Ordinanza n. 24216/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un atto di contestazione con cui l’amministrazione richiedeva la differenza tra la sanzione versata in misura ridotta mediante ravvedimento operoso e la sanzione intera, assumendo che il pagamento ridotto fosse stato eseguito tardivamente. La contestazione riguardava una violazione connessa a un’importazione e all’utilizzo del plafond IVA da parte di un esportatore abituale: l’operazione doganale era avvenuta l’8 febbraio 2010, i diritti erano stati pagati il 12 aprile 2010, mentre il ravvedimento era stato effettuato il 15 febbraio 2011. L’amministrazione sosteneva che il termine di un anno per il ravvedimento dovesse decorrere dalla dichiarazione doganale, ossia dal momento della violazione, e non dalla dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui la violazione era stata commessa. La contribuente replicava che, avendo l’obbligo di presentare dichiarazione periodica IVA, il termine ultimo fosse quello di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione. La Cassazione, richiamando la natura generale dell’art. 13 d.lgs. 472/1997 e la funzione della dichiarazione annuale IVA nel caso concreto, ha ritenuto infondato il motivo dell’amministrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto tempestivo il ravvedimento operoso perché, trattandosi di soggetto tenuto a dichiarazione periodica IVA, il termine rilevante era quello di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione era stata commessa, non quello di un anno dalla dichiarazione doganale. La Corte ha quindi applicato l’art. 13 d.lgs. 472/1997 come disciplina generale, non derogata nel caso di specie da norme doganali speciali. L’Agenzia ricorrente è stata condannata alle spese; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
"entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore"
È la disciplina generale del ravvedimento operoso: per chi è tenuto a dichiarazione periodica il termine decorre dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno della violazione; il termine annuale dall’omissione/errore vale solo se non è prevista dichiarazione periodica.
art. 34 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Richiamato in combinato disposto con la disciplina del ravvedimento per sostenere la tesi erariale sulla decorrenza del termine in ambito doganale.
artt. 1 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati per la disciplina dell’IVA e del prelievo all’importazione, ma non ritenuti idonei a derogare alla regola generale del ravvedimento operoso nel caso concreto.
art. 201 Reg. CEE n. 2913/1992
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della tesi che collegava la decorrenza del termine alla dichiarazione doganale.
Richiamato nel passaggio sulla natura negoziale del ravvedimento operoso e sulla rilevanza dell’errore determinante del contribuente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha precisato che il raddoppio del contributo unificato non va pronunciato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. 472/1997 è istituto di carattere generale e si applica in assenza di una disciplina sanzionatoria speciale incompatibile; il termine per la regolarizzazione segue la regola della dichiarazione periodica quando il contribuente è tenuto a presentarla.
- Quando il soggetto è obbligato a dichiarazione periodica, il termine utile per fruire della riduzione sanzionatoria decorre dalla scadenza della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, non automaticamente dalla data dell’operazione o dell’atto presupposto.
- La diversa previsione dell’anno dall’omissione o dall’errore opera solo nei casi in cui non sia prevista dichiarazione periodica; non è consentita un’interpretazione estensiva che anticipi il dies ad quem per ragioni meramente doganali.
- In materia di IVA all’importazione, il richiamo alla disciplina doganale non basta di per sé a spostare il regime del ravvedimento operoso, se la fattispecie concreta è inserita in un sistema dichiarativo annuale IVA e non in un regime privo di dichiarazione periodica.
- Nel ravvedimento operoso ciò che assume rilievo, sul piano soggettivo, è la scelta del contribuente di regolarizzare spontaneamente la violazione alle condizioni di legge; in tale prospettiva la norma si collega alla logica dell’errore determinante nel momento della regolarizzazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24206/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24207/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24208/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24209/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24210/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24211/2023 del 09/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →