Cassazione Penale, Sentenza n. 26942/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prescrizione del reato di falsa testimonianza commesso nel novembre 2012. Ha censurato l omissione della Corte di appello nel decidere sulla richiesta, formulata con conclusioni scritte il 18/6/2021, di dichiarare la prescrizione, e ha contestato il computo dei termini prescrizionali nonché l esclusione delle cause di sospensione invocate (astensione del personale amministrativo e cancellieri per la redazione della motivazione e lo sciopero del comparto giustizia tra il 25/11/2016 e il 3/10/2017, nonché la sospensione prevista dalla normativa emergenziale Covid art. 83 d.l. 18/2020).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la difesa aveva espressamente chiesto la dichiarazione di prescrizione nelle conclusioni scritte nella camera di consiglio e che la sentenza impugnata non si era pronunciata su tale richiesta. La Suprema Corte ha ritenuto che il reato, considerato commesso nel novembre 2012 (la sentenza indica il 17/11/2012), si sia estinto per prescrizione il 27/05/2020, essendo decorso il termine massimo di anni 7 e mesi 6 ex artt. 157 e 161 c.p., e che non sussistano cause di sospensione ai sensi dell art.159 c.p. Le astensioni del personale amministrativo e analoghi fatti indicati non costituiscono cause di sospensione e la sospensione dei 64 giorni prevista dall art.83 d.l. 18/2020 non si applica perché non risultano udienze fissate e poi rinviate nel periodo di efficacia della norma. Ne consegue l obbligo di declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell art.129 c.p.p.; la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali. Le statuizioni civili in favore di Rosanna Terranova sono lasciate ferme, atteso che non sono state impugnate.
Norme richiamate
art. 606, n. 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione; usata per inquadrare il motivo dedotto dal ricorrente
Fissa i termini di prescrizione per i reati; utilizzato per determinare la durata del termine prescrizionale applicabile al fatto
Stabilisce modalita di computo del termine massimo di prescrizione; impiegato per calcolare il termine di 7 anni e 6 mesi ritenuto dalla Corte
Individua le cause di sospensione della prescrizione; la Corte ha ritenuto che le astensioni del personale amministrativo e analoghe indicazioni non rientrino tra tali cause
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27), comma 9
Norma emergenziale che prevedeva una specifica sospensione temporanea dei termini processuali per il periodo Covid; la Corte ha interpretato che la sospensione dei 64 giorni si applica solo se vi siano udienze fissate e rinviate nel periodo di efficacia della norma, condizione non riscontrata nel caso
Norme che hanno regolato la trattazione scritta e la deliberazione in camera di consiglio nel periodo emergenziale; la Corte ha rilevato che la difesa ha depositato conclusioni scritte e che la sentenza impugnata non ha deciso sulla richiesta ivi formulata
Dispositivo che impone la declaratoria di estinzione del reato quando ricorra la prescrizione e, in casi di evidenza, la pronuncia dell assoluzione; la Corte ha disposto l annullamento senza rinvio agli effetti penali in quanto ricorrevano i presupposti per la declaratoria di estinzione
Massime di principio
- Se la difesa chiede espressamente la declaratoria di prescrizione nelle conclusioni, anche in camera di consiglio, il giudice deve pronunciarsi su tale richiesta; l omissione costituisce vizio che la Cassazione può rilevare
- La prescrizione si calcola sulla base del giorno di commissione del reato e dei termini stabiliti dal codice penale (art.157 e 161 c.p.); eventuali sospensioni sono ammesse solo se previste espressamente dalla legge (art.159 c.p.)
- Astensioni del personale amministrativo, redazione della motivazione o scioperi non costituiscono automaticamente cause di sospensione della prescrizione se la legge non le include tra le cause previste
- Le sospensioni emergenziali previste per il periodo Covid si applicano in modo circoscritto: vanno verificate le condizioni richieste dalla norma (ad esempio che udienze siano state fissate e poi rinviate nel periodo di efficacia della sospensione)
- Quando la prescrizione estingue il reato, la Cassazione deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio per gli effetti penali; le statuizioni civili possono restare ferme se non impugnate
- Il corretto esercizio del diritto di difesa include il deposito di conclusioni scritte e la formulazione chiara delle richieste; la mancata decisione su istanze rilevanti può determinare l accoglimento del ricorso per vizio di motivazione
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