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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26942/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prescrizione del reato di falsa testimonianza commesso nel novembre 2012. Ha censurato l omissione della Corte di appello nel decidere sulla richiesta, formulata con conclusioni scritte il 18/6/2021, di dichiarare la prescrizione, e ha contestato il computo dei termini prescrizionali nonché l esclusione delle cause di sospensione invocate (astensione del personale amministrativo e cancellieri per la redazione della motivazione e lo sciopero del comparto giustizia tra il 25/11/2016 e il 3/10/2017, nonché la sospensione prevista dalla normativa emergenziale Covid art. 83 d.l. 18/2020).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la difesa aveva espressamente chiesto la dichiarazione di prescrizione nelle conclusioni scritte nella camera di consiglio e che la sentenza impugnata non si era pronunciata su tale richiesta. La Suprema Corte ha ritenuto che il reato, considerato commesso nel novembre 2012 (la sentenza indica il 17/11/2012), si sia estinto per prescrizione il 27/05/2020, essendo decorso il termine massimo di anni 7 e mesi 6 ex artt. 157 e 161 c.p., e che non sussistano cause di sospensione ai sensi dell art.159 c.p. Le astensioni del personale amministrativo e analoghi fatti indicati non costituiscono cause di sospensione e la sospensione dei 64 giorni prevista dall art.83 d.l. 18/2020 non si applica perché non risultano udienze fissate e poi rinviate nel periodo di efficacia della norma. Ne consegue l obbligo di declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell art.129 c.p.p.; la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali. Le statuizioni civili in favore di Rosanna Terranova sono lasciate ferme, atteso che non sono state impugnate.

Norme richiamate

  • art. 606, n. 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione; usata per inquadrare il motivo dedotto dal ricorrente

  • art. 157 cod. pen.

    Fissa i termini di prescrizione per i reati; utilizzato per determinare la durata del termine prescrizionale applicabile al fatto

  • art. 161 cod. pen.

    Stabilisce modalita di computo del termine massimo di prescrizione; impiegato per calcolare il termine di 7 anni e 6 mesi ritenuto dalla Corte

  • art. 159 cod. pen.

    Individua le cause di sospensione della prescrizione; la Corte ha ritenuto che le astensioni del personale amministrativo e analoghe indicazioni non rientrino tra tali cause

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27), comma 9

    Norma emergenziale che prevedeva una specifica sospensione temporanea dei termini processuali per il periodo Covid; la Corte ha interpretato che la sospensione dei 64 giorni si applica solo se vi siano udienze fissate e rinviate nel periodo di efficacia della norma, condizione non riscontrata nel caso

  • art. 23 e art. 23-bis, legge n.176/2020 e d.l. 137/2020, commi relativi alla trattazione scritta e camera di consiglio

    Norme che hanno regolato la trattazione scritta e la deliberazione in camera di consiglio nel periodo emergenziale; la Corte ha rilevato che la difesa ha depositato conclusioni scritte e che la sentenza impugnata non ha deciso sulla richiesta ivi formulata

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Dispositivo che impone la declaratoria di estinzione del reato quando ricorra la prescrizione e, in casi di evidenza, la pronuncia dell assoluzione; la Corte ha disposto l annullamento senza rinvio agli effetti penali in quanto ricorrevano i presupposti per la declaratoria di estinzione

Massime di principio

  • Se la difesa chiede espressamente la declaratoria di prescrizione nelle conclusioni, anche in camera di consiglio, il giudice deve pronunciarsi su tale richiesta; l omissione costituisce vizio che la Cassazione può rilevare
  • La prescrizione si calcola sulla base del giorno di commissione del reato e dei termini stabiliti dal codice penale (art.157 e 161 c.p.); eventuali sospensioni sono ammesse solo se previste espressamente dalla legge (art.159 c.p.)
  • Astensioni del personale amministrativo, redazione della motivazione o scioperi non costituiscono automaticamente cause di sospensione della prescrizione se la legge non le include tra le cause previste
  • Le sospensioni emergenziali previste per il periodo Covid si applicano in modo circoscritto: vanno verificate le condizioni richieste dalla norma (ad esempio che udienze siano state fissate e poi rinviate nel periodo di efficacia della sospensione)
  • Quando la prescrizione estingue il reato, la Cassazione deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio per gli effetti penali; le statuizioni civili possono restare ferme se non impugnate
  • Il corretto esercizio del diritto di difesa include il deposito di conclusioni scritte e la formulazione chiara delle richieste; la mancata decisione su istanze rilevanti può determinare l accoglimento del ricorso per vizio di motivazione

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