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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32016/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 21 maggio 2025, che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per intervenuta prescrizione, confermando invece la condanna per il delitto di cui all'art. 455 c.p. e rideterminando la pena. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato un vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione da entrambe le imputazioni, chiedendo in sostanza una diversa valutazione del compendio probatorio, senza dedurre uno specifico travisamento della prova né formulare censure rituali alla motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico il diniego, valorizzando il disvalore del fatto e la negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non proponibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e privo di specifiche censure alla motivazione impugnata; ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato sulla base degli elementi riconducibili all'art. 133 c.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa connessi all'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La sentenza dà atto che per il reato previsto da tale disposizione il giudice d'appello ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

  • art. 455 c.p.

    La condanna per il delitto previsto da tale disposizione è stata confermata dalla Corte d'appello.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi previsti dalla norma, tra cui il disvalore del fatto e la personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali, possono essere valorizzati dal giudice nell'esercizio del potere discrezionale relativo alla concessione delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di un vizio di motivazione, sollecita una diversa valutazione del compendio probatorio e ripropone in forma assertiva allegazioni già disattese dal giudice di merito, senza indicare uno specifico travisamento della prova o formulate censure rituali alla motivazione impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito indica in modo congruo e logico gli elementi ritenuti prevalenti, tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., potendo valorizzare sia il disvalore del fatto sia la negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia riconducibile a profili di colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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