Cassazione Civile, Sentenza n. 8973/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva confermato il licenziamento del ricorrente, intimato a seguito di indagini penali dalle quali risultava che il dipendente si era allontanato dal servizio in varie occasioni senza timbrare la scheda magnetica. Il ricorrente ha prospettato cinque motivi: (i) nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c. e travisamento della prova perché la decisione si sarebbe fondata su un'ordinanza cautelare penale poi annullata dal riesame; (ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 55-quater d.lgs. n.165/2001 e degli artt. 73-74 del CCRL regionale e del diritto di difesa per l'uso del rito disciplinare accelerato senza accertamento in flagranza; (iii) errata valutazione della giusta causa, gravità del comportamento e proporzionalità del licenziamento (artt. 2119, 2104, 2105, 2106 c.c.); (iv) nullità per motivazione apparente (art. 132 c.p.c. n.4) circa gravità e proporzionalità; (v) violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova e richiamo all'art. 5 della legge n.604/1966.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato l'inammissibilità del controricorso (per soggetto erroneo indicato). La Corte ha ritenuto che le censure proposte dal ricorrente mirassero in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito e le prove compiute dai giudici di merito (problema di merito sottratto al sindacato di legittimità), richiamando il principio del libero convincimento e la disciplina dell'art. 360 c.p.c.; ha quindi rigettato i motivi come inammissibili e ha dichiarato nulla la domanda di cassazione. Nessuna spesa a carico della parte resistente; richiamo al possibile versamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.
Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che in realtà impugnano la valutazione di fatto e la motivazione dei giudici di merito anziché denunciare questioni di diritto ricadenti nelle fattispecie di cui all'art.360.
Principio del libero convincimento del giudice di merito nell'apprezzamento delle prove: la Corte ha osservato che la contestazione di tale apprezzamento è, in gran parte, questione di fatto non sindacabile in cassazione.
art. 132 cod. proc. civ., n. 4
art. 132, n. 4 cod. proc. civ.
Motivazione della sentenza: la Corte ha ritenuto le censure sulla motivazione come tentativo di riesame del merito, quindi inammissibili nel sindacato di legittimità.
art. 55‑quater d.lgs. n. 165/2001
art. 55‑quater d.lgs. n. 165/2001 (procedimento disciplinare accelerato)
Norma sul procedimento disciplinare accelerato: il ricorrente ha contestato la sua applicazione; la Corte ha però ritenuto che la doglianza fosse in realtà una richiesta di riconsiderazione dei fatti accertati dal giudice di merito e quindi inammissibile in cassazione.
artt. 73 e 74 CCRL comparto non dirigenziale Regione Siciliana
artt. 73 e 74 del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana del 9.05.2019
Norme contrattuali invocate: la Corte ha richiamato il principio che la denuncia della violazione di contratti collettivi ai sensi dell'art. 360 n.3 è esercitabile pienamente solo per contratti nazionali; il ricorso basato su contrattazione regionale risulta quindi limitato.
Regola sull'onere della prova: la Corte ha precisato che è censurabile in cassazione solo l'attribuzione erronea dell'onere a una parte diversa da quella che ne era onerata, non la diversa valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
art. 2119, 2104, 2105, 2106 cod. civ.
artt. 2119, 2104, 2105, 2106 cod. civ.
Norme sul rapporto di lavoro e sul recesso per giusta causa: richiamate dal ricorrente per contestare la sanzione del licenziamento; la Corte ha ritenuto la censura come riproposizione del giudizio di gravità già svolto dai giudici di merito.
Norma sul licenziamento (richiamata a supporto di questioni probatorie): la Corte ha ritenuto che la doglianza non dimostri una concreta violazione di legge, ma tenda a rimettere in discussione i fatti accertati.
art. 348‑ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.
Concetto di “doppia conforme”: la Corte ha richiamato che la coincidenza o identità dell'iter logico-argomentativo tra primo e secondo grado preclude i rimedi di merito in cassazione per fatti decisivi.
art. 13, comma 1‑quater e 1‑bis, d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo relativo al contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione delle prove di fatto: i motivi che consistono in una diversa lettura delle risultanze probatorie sono inammissibili in cassazione e devono essere dedotti nel merito (primo e secondo grado).
- La figura della “doppia conforme” (identità dell'iter logico-argomentativo tra primo e secondo grado) limita fortemente le possibilità di censura in cassazione sui fatti decisivi.
- Le doglianze relative alla legittimità procedurale (es. uso del rito disciplinare accelerato) sono ammissibili in cassazione solo se pongono questioni di diritto astratto o di applicazione normativa; se mirano a contestare fatti (es. assenza o flagranza) risultano inammissibili.
- L'art. 2697 c.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice abbia effettivamente invertito l'onere della prova, non quando abbia svolto una diversa valutazione delle prove offerte dalle parti.
- La denuncia di falsa applicazione di contratti collettivi in cassazione è rilevante pienamente solo per contratti nazionali; le clausole di contrattazione regionale o locale trovano un sindacato più limitato in sede di legittimità.
- È essenziale indicare correttamente le parti nel controricorso: errori formali (es. soggetto indicato in modo errato) possono rendere il controricorso inammissibile.
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