Cassazione Civile, Sentenza n. 8947/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato al dipendente regionale in conseguenza di indagini penali dalle quali risultava l'allontanamento ripetuto dal servizio senza registrazione mediante timbratura della scheda magnetica; censura della sentenza di appello che aveva ritenuto fondata la prova sulle risultanze delle indagini e applicabile il procedimento disciplinare "accelerato" (art.55‑quater d.lgs.165/2001), nonché violazioni del diritto di difesa, errata valutazione della gravità e dell'onere della prova
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo che le censure mirassero in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito e le prove (anche in presenza della c.d. "doppia conforme"). È stato affermato che le doglianze attengono a un diverso apprezzamento dei fatti sottratto al sindacato di legittimità; è respinta la prospettazione di nullità per violazione delle regole processuali e della motivazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e liquidazione in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; richiamata la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater d.P.R. 115/2002
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
art. 360, comma 1, n. 3; n.4
Strumenti invocati dal ricorrente per denunciare violazione di legge e nullità; la Corte afferma che molte censure sono inammissibili perché in realtà mirano a riesaminare il merito (fatto e valutazione delle prove), materia sottratta al sindacato di legittimità salvo i ristretti casi previsti
art. 115 e art. 116 cod. proc. civ.
Principio del libero convincimento del giudice di merito; la Cassazione ricorda che la contestazione della percezione dei fatti da parte del giudice è, di regola, un errore di fatto non sindacabile in cassazione
art. 55‑quater d.lgs. n. 165/2001
art. 55‑quater, commi 3‑bis e 3‑ter
Norma sul procedimento disciplinare con rito 'accelerato'; la Corte territoriale l'ha ritenuta correttamente applicata nel caso concreto e la Cassazione ha dichiarato inammissibile la questione che pretendeva di trasformare la valutazione di fatto in questione di diritto
artt. 73 e 74 CCRL del comparto non dirigenziale Regione Siciliana
CCRL 9.05.2019, artt. 73 e 74
Richiamati dal ricorrente in tema di disciplina contrattuale, ma la Cassazione osserva il limite di ammissibilità delle doglianze relative ai contratti collettivi: il sindacato ai sensi dell'art.360 n.3 è ammesso solo per i contratti nazionali, non per livelli contrattuali non nazionali
art. 2697 cod. civ.
Regola sull'onere della prova; la Corte ritiene che non vi sia stata un'attribuzione erronea dell'onere probatorio da parte del giudice e che le doglianze concernano la valutazione delle prove, sindacabile in cassazione solo nei limiti ristretti previsti
art. 2106 cod. civ.
Norma sull'applicazione delle sanzioni disciplinari; la Corte territoriale ha valutato la proporzionalità e la gravità del comportamento ai fini della giusta causa di recesso e la Cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze che chiedevano una rivalutazione del merito
art. 2119 cod. civ. e artt. 2104‑2105 cod. civ.
art. 2119; artt. 2104, 2105
Richiamati in relazione alla giusta causa e obblighi di diligenza/obbedienza del prestatore di lavoro; la decisione di merito li ha ritenuti integrati dai fatti accertati e la Cassazione non ha autorizzato una riconsiderazione
art. 5 legge n. 604/1966
Norma sulla giusta causa di licenziamento; citata nella contestazione dell'onere probatorio e della valutazione della gravità, ma la Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato i criteri
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente per censurare motivazione apparente; la Corte ha dichiarato inammissibile la lamentela in quanto costituisce sindacato sul merito
art. 13, comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002
Dispositivo richiamato dalla Corte per attestare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato
Massime di principio
- La Cassazione non ammette che il ricorso serva a riesaminare la valutazione di merito e la credibilità delle prove: le lamentele che in realtà chiedono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili
- Il principio del libero convincimento del giudice di merito sottrae al sindacato di legittimità la valutazione delle proofe, salvo i ristretti casi previsti dall'art. 360 (es. vizio di diritto o violazione normativa chiaramente configurabile)
- La 'doppia conforme' (prime due decisioni fondate sul medesimo iter logico) irrigidisce il controllo di legittimità e rende più difficile l'accoglimento di censures che impugnano fatti decisivi
- Le doglianze relative all'applicazione di norme di contrattazione collettiva sono sindacabili in cassazione solo se riguardano contratti collettivi nazionali; i livelli contrattuali regionali o locali non rientrano nell'ambito di tale sindacato
- L'onere della prova ex art.2697 deve essere censurato in cassazione solo se il giudice ha effettivamente attribuito l'onere alla parte non competente per quel fatto; le contestazioni sulla valutazione delle prove sono per lo più questioni di merito
- Il procedimento disciplinare 'accelerato' previsto dall'art.55‑quater può essere considerato compatibile ove il giudice di merito ritenga che il diritto di difesa non sia stato leso e gli elementi probatori risultino sufficientemente specifici
- Nelle ipotesi di sanzioni espulsive (licenziamento) il giudice valuta la gravità della condotta e la proporzionalità della sanzione considerando tutte le circostanze del caso e l'assenza di giustificazioni plausibili del lavoratore
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