Cassazione Civile, Sentenza n. 8721/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 8470/2023 della Corte di Cassazione, che aveva rigettato un precedente ricorso della stessa società e confermato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21/06/2018 che aveva condannato C.B.H. al pagamento, in favore dei lavoratori, degli interessi legali e delle somme a titolo di risarcimento per la mancata istituzione del servizio mensa o di modalità alternative (buono pasto pari a €4,13 giornalieri) per il periodo 3 aprile 2003 - 30 settembre 2011, sulla base dell'applicazione dell'art. 68 del CCNL AIOP-ARIS 2002-2005.
La decisione
In udienza del 13/02/2024 i controricorrenti (i lavoratori) hanno depositato atto di rinuncia al ricorso proposto da C.B.H. S.p.A., con compensazione delle spese e accettazione delle somme, sottoscritto dalle parti e dai difensori in data 24/01/2024. Il pubblico ministero ha concluso per l'estinzione. La Corte, rilevata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il processo, senza alcun provvedimento sulle spese (ai sensi dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.). Inoltre è stato accertato che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, del d.p.r. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 68 CCNL AIOP - ARIS - Fondazione don Carlo Gnocchi onlus 2002-2005 (Sanità privata)
previsione dell'obbligo per le strutture con più di 160 dipendenti di istituire il servizio mensa o, se l'orario lo richiede, modalità sostitutive quali buono pasto o cestino da consumare in luogo idoneo, non prevedendo indennità monetizzabile
la Corte ha interpretato la norma nel senso di obbligo per le aziende sopra la soglia di personale di garantire la mensa o soluzioni alternative non monetizzabili; il risarcimento è stato quantificato in valore giornaliero equivalente al buono pasto (CTU: €4,13)
art. 390 c.p.c.
disciplina dell'estinzione del processo per rinuncia delle parti
la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'estinzione del processo in presenza dell'atto di rinuncia depositato dalle controparti
art. 391 c.p.c.
effetti dell'estinzione del processo; ultimo comma rilevante nella specie
applicazione dell'art. 391, ultimo comma, per non adottare provvedimento sulle spese di giudizio in caso di estinzione per rinuncia
art. 13, comma 1‑quater, d.p.r. n. 115/2002
disciplina del contributo unificato (raddoppio in talune ipotesi)
la Corte ha verificato l'assenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato e quindi non ha disposto il raddoppio
Ordinanza Corte di Cassazione n. 8470/2023
ordinanza che aveva rigettato il precedente ricorso della società e confermato la pronuncia di merito
la Corte di Cassazione aveva già interpretato l'art. 68 CCNL in senso favorevole ai lavoratori e rigettato il gravame della società; il successivo procedimento è stato estinto per rinuncia
Sentenza Corte d'Appello di Bari 21/06/2018
pronuncia di condanna della società al pagamento delle somme a titolo risarcitorio e interessi
decisione di merito che aveva quantificato il risarcimento in base al mancato servizio mensa e al valore del buono pasto determinato dal CTU
Massime di principio
- La rinuncia o l'accordo delle parti durante il processo può determinare l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con effetto di chiusura della controversia senza pronuncia sul merito.
- L'estinzione del processo per rinuncia non annulla né modifica le pronunce già passate in giudicato; tuttavia, quando la rinuncia interviene in grado di legittimità o successivo, l'azione si chiude senza nuova decisione sulla questione sostanziale.
- L'art. 68 del CCNL AIOP‑ARIS 2002‑2005 è stato interpretato come imponente alle strutture con più di 160 dipendenti l'istituzione del servizio mensa o la fornitura di modalità sostitutive (buono pasto, cestino), non convertibili in indennità monetarie salvo diverso accordo; il risarcimento per mancato servizio può essere quantificato sul valore giornaliero del buono pasto accertato in CTU.
- La determinazione del danno per mancata erogazione del servizio mensa può avvenire con riferimento alle giornate effettive di presenza eccedenti il limite orario indicato dal CCNL e valorizzate secondo il valore del buono pasto accertato in sede istruttoria.
- La compensazione delle spese concordata tra le parti facilita l'estinzione del processo; il giudice può comunque non pronunciarsi sulle spese se previsto dall'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato è previsto solo in ipotesi tassative; in assenza dei presupposti normativi il giudice non dispone il raddoppio (art.13 d.p.r. 115/2002).
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