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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8966/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento intimato al ricorrente in seguito ad indagini penali dalle quali sarebbe emerso l'allontanamento ingiustificato dal servizio in più occasioni senza timbratura della scheda magnetica. In cassazione il ricorrente deduceva: nullità per violazione dell'art.115 c.p.c. e travisamento della prova (perché la decisione avrebbe fatto affidamento su un'ordinanza cautelare poi annullata dal riesame); violazione e falsa applicazione dell'art.55‑quater d.lgs. 165/2001 e degli artt. 73 e 74 del CCRL regionale nonché violazione del diritto di difesa per l'applicazione del rito disciplinare accelerato in assenza di accertamento in flagranza; omessa/insufficiente valutazione della giusta causa di recesso e della proporzionalità della sanzione (artt. 2119, 2104, 2105, 2106 c.c.); violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi che, pur prospettando vizi di diritto, miravano in realtà a riesaminare il merito e la valutazione probatoria dei giudici di merito (sindacato non consentito in sede di legittimità). È stata richiamata la dottrina della 'doppia conforme' (coerenza tra primo e secondo grado) che preclude il sindacato sulla valutazione dei fatti. È stata altresì dichiarata inammissibile la parte del controricorso perché riferita a un soggetto diverso e perché richiamava parti di pronuncia non pertinenti. Nessuna condanna alle spese; rilevata l'obbligatorietà per il ricorrente del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1‑quater del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    menzionato testualmente come violato nel primo motivo

    Richiamato nel contesto della critica alla percezione e alla valutazione delle prove; la Corte osserva che le lagnanze su apprezzamento probatorio rientrano nel merito e non sono sindacabili in cassazione salvo i limiti dell'art.360 n.5.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

    invocati per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza

    La Corte applica i limiti di ammissibilità della cassazione: le denunce che in realtà chiedono rivalutazione di fatto sono inammissibili. La violazione di contratti collettivi è sindacabile ai sensi dell'art.360 n.3 solo se si tratta di contratti nazionali.

  • art. 55‑quater d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nei motivi relativi al procedimento disciplinare accelerato

    Contestata la corretta applicazione del rito accelerato; la Corte però ritiene che la censura mirasse a riconsiderare fatti e valutazioni del merito e non a una specifica questione di diritto idonea a fondare cassazione.

  • artt. 73 e 74 CCRL comparto non dirigenziale Regione Siciliana 9.05.2019

    citati come norme contrattuali violate

    La Corte sottolinea che la censura sulla violazione di contrattazione collettiva è ammissibile in cassazione solo per contratti nazionali; i contratti regionali non sono sindacabili ai sensi dell'art.360 n.3.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nei motivi relativi al diritto di difesa

    Invocato dal ricorrente per una presunta lesione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che dai giudici di merito non fosse emersa una lesione tale da configurare un vizio giuridico sindacabile in questa sede.

  • artt. 2119, 2104, 2105, 2106 cod. civ.

    richiamati in relazione alla giusta causa e alla valutazione della gravità

    Richiamati per sostenere che il licenziamento fosse giustificato dalla gravità della condotta; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito su questi profili costituisse apprezzamento di fatto non rivedibile in cassazione.

  • art. 2697 cod. civ.

    invocato in tema di onere della prova

    Contestata l'attribuzione dell'onere della prova; la Corte precisa che l'eventuale errata attribuzione dell'onere è sindacabile solo se il giudice abbia effettivamente invertito l'onere, mentre la valutazione delle prove rientra nei limiti di cui all'art.360 n.5.

  • art. 5 legge n. 604/1966

    richiamato in relazione al licenziamento

    Richiamato per i profili di legittimità del recesso del datore di lavoro; la Corte ha però ritenuto la censura volta a rimettere in discussione la valutazione fattuale operata in merito alla gravità.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    richiamato nel quarto motivo (violazione dell'art.132 n.4)

    Invocato per censurare motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la censura come tentativo di rinnovare l'esame motivazionale già compiuto dal merito e quindi inammissibile.

  • art. 348‑ter cod. proc. civ.

    richiamato nella discussione sulla 'doppia conforme'

    La Corte applica il principio della doppia conforme: quando primo e secondo grado si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo la cassazione è preclusa per censure su fatti decisivi.

  • art. 16‑sexies d.l. n. 179/2012 conv. con legge n. 221/2012

    richiamato in relazione al domicilio digitale del difensore

    Norma richiamata per l'indicazione del domicilio digitale del difensore nel ricorso.

  • art. 13 comma 1‑quater D.P.R. n. 115/2002

    richiamato in sede di statuizione sul contributo unificato

    La Corte ha rilevato l'obbligo per il ricorrente del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nella misura prevista dalla norma.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per rinnovare la valutazione di merito: le censure che in realtà mirano a una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • La denuncia di violazione di norme processuali quali art.115 c.p.c. o art.132 c.p.c. non è utilizzabile per contestare la valutazione probatoria legittima del giudice di merito; tali censure possono costituire solo errori di fatto sindacabili nei limiti dell'art.360 n.5.
  • La dottrina della 'doppia conforme' preclude la cassazione quando primo e secondo grado si fondano sul medesimo percorso logico-argomentativo in relazione ai fatti principali: rende più difficile il sindacato su fatti e prove.
  • Le lamentele sulla violazione di contratti collettivi sono sindacabili in cassazione ai sensi dell'art.360 n.3 solo se riguardano contratti nazionali; contratti regionali o locali non rientrano in quel rimedio nomofilattico.
  • Le questioni relative all'onere della prova (art.2697 c.c.) sono sindacabili in cassazione solo se il giudice ha effettivamente attribuito l'onere alla parte erronea; la mera diversa valutazione delle prove non è sufficiente.
  • Per le impugnazioni di provvedimenti disciplinari: l'ammissibilità della censura in sede di legittimità richiede che si prospetti un errore di diritto o di procedura concreto e non un semplice dissenso sulla valutazione della gravità o della proporzionalità della sanzione.
  • Il controricorso deve essere redatto correttamente e riferirsi al medesimo soggetto: difformità nell'intestazione o richiamo a pronunce non pertinenti possono comportarne l'inammissibilità.
  • In caso di contestazioni sorte in sede penale (es. ordinanze cautelari), la loro incidenza sul procedimento disciplinare e sul giudizio civile richiede una specifica valutazione giuridica; tuttavia la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze d'indagine.

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