Cassazione Penale, Sentenza n. 34818/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Appello articolato su due censure principali: 1) violazione degli artt. 42 e 47 c.p. per difetto dell'elemento psicologico, in quanto l'imputato non avrebbe potuto comprendere il contenuto del decreto di espulsione notificato in lingua italiana e tradotto solo in lingua "veicolare" (inglese) e non nella sua presunta lingua madre; 2) mancata valutazione di un giustificato motivo idoneo ad escludere il reato, atteso lo stato di indigenza dell'imputato (ammissione al gratuito patrocinio) e l'impossibilità economica di acquistare il biglietto per il rimpatrio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'appello in ricorso per cassazione (pena limitata a sanzione pecuniaria, art. 37 clgs. 274/2000). Sul primo motivo la Corte ha osservato che la questione della non comprensione non era stata dedotta in sede di merito e, comunque, non emerge alcuna insufficienza della traduzione: l'atto era tradotto in inglese, lingua veicolare coincidente con la lingua madre del ricorrente, per cui l'eccezione è infondata. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato la genericità delle allegazioni sull'indigenza: l'ammissione al gratuito patrocinio o la condizione socio‑economica del migrante non sono di per sé idonee a comprovare un giustificato motivo; l'onere di allegazione di fatti specifici e ostativi grava sull'imputato e non è stato assolto (mancano, ad es., elementi su tentativi concreti di rientro o di reperimento fondi). Conseguentemente è stata confermata la condanna per inosservanza dell'ordine di allontanamento (art. 14, comma 5‑ter, d.lgs. 286/1998) con multa di 10.000 euro e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 14, comma 5‑ter, d.lgs. 286/1998
Norma che sanziona l'inosservanza dell'ordine di allontanamento: la Corte ha confermato l'applicabilità della sanzione pecuniaria per la permanenza non autorizzata dopo l'ordine del Questore.
Richiama la capacità di intendere e di volere e la rilevanza dell'elemento soggettivo del reato; la Corte ha valutato che l'assenza di comprensione non è stata provata né dedotta in merito.
Disciplina l'errore su un elemento costitutivo del reato; la Corte ha ritenuto che l'ipotesi non fosse concretamente sostenuta né risultasse dall'istruttoria che l'imputato non potesse comprendere gli atti.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma invocata dalla difesa come possibile ground per accertamento di non punibilità; la Corte non ha ritenuto fondata la deduzione difensiva in cassazione.
art. 37 clgs. n. 274/2000
Stabilisce i rimedi impugnatori per sanzioni pecuniarie: la Corte ha confermato che l'unico rimedio possibile era il ricorso per cassazione.
Norma sulla trasformazione dell'appello in ricorso per cassazione; applicata dal Tribunale di Vicenza per qualificare l'impugnazione.
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente soccombente in cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- In materie di espulsione e inosservanza dell'ordine di allontanamento, l'onere di allegare fatti concreti che dimostrino un giustificato motivo per la permanenza grava sullo straniero: mere affermazioni generiche di indigenza o l'ammissione al gratuito patrocinio non sono sufficienti.
- Le questioni relative alla mancata comprensione di un provvedimento devono essere dedotte e documentate nel giudizio di merito: se non sollevate allora, difficilmente saranno accolte in sede di legittimità.
- La traduzione in lingua veicolare (es. inglese) può essere ritenuta sufficiente se coincide con la lingua materna del destinatario; la difesa deve indicare quale altra lingua madre sarebbe stata necessaria e provare l'incomprensione.
- Il giudice valuta il giustificato motivo in relazione a ostacoli oggettivi o soggettivi specificamente allegati e provati (es. impossibilità documentata di procurarsi documenti d'espatrio, tentativi concreti di rimpatrio, cause di forza maggiore).
- Quando la sanzione comminata è solo pecuniaria, i rimedi disponibili possono essere limitati (ricorso per cassazione); è importante scegliere e contestare correttamente i profili nel primo grado e nell'appello per non precludersi argomenti in cassazione.
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