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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9976/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Latina per il reato di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 in riferimento all'art. 81 cpv. c.p. I motivi: (1) nullità/erronea convalida dell'arresto per violazione degli artt. 390 e 391 c.p.p. e dell'art. 27 c.p.p. (incompetenza territoriale e caducazione della misura in mancanza di rinnovazione); (2) carenza dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 c.p.p., lett. c) (i giudici avrebbero fondato la misura solo sulla gravità del fatto senza accertare concrete occasioni prossime di commissione); (3) violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza ex art. 275 c.p.p., per l'adozione della misura più afflittiva senza valutare misure meno gravi.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato (il terzo motivo anche dichiarato inammissibile). Motivazioni: (i) la convalida dell'arresto è valida poiché l'arresto è stato eseguito a Fondi, luogo dove si trovava l'abitazione dell'indagato e dove è stato rinvenuto il quantitativo maggiore di stupefacente; (ii) la competenza territoriale è correttamente individuata considerato che la detenzione di stupefacenti è reato permanente e che, essendo state rinvenute sostanze della medesima tabella in più luoghi (marijuana e hashish), si configura un unico reato da valutare anche nel luogo di principale stoccaggio; (iii) sul profilo della 'attualità' del pericolo di reiterazione, il Collegio ha applicato l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui non è richiesta l'imminenza di una specifica occasione di reato, ma la presenza di elementi indicativi recenti e idonei a dimostrare la concretezza del pericolo: tali elementi sono stati ritenuti presenti (quantitativo cospicuo traducibile in oltre 2.000 dosi, assenza di attività lavorativa, precedenti per violazioni sulla disciplina delle armi, arnesi per il confezionamento, denaro, detenzione in compagnia di altra persona, rifiuto di rispondere). (iv) sulla proporzionalità la valutazione del primo giudice è stata ritenuta corretta poiché l'abitazione era stata eletta a stabile luogo di commissione del reato e misure meno afflittive sarebbero inidonee. Conseguenza: rigetto del ricorso e mantenimento della custodia cautelare.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Disciplina i reati relativi alla detenzione e traffico di stupefacenti; nel caso, il rinvenimento di ingenti quantitativi è stato ritenuto idoneo a configurare la fattispecie aggravata richiamata per l'adozione della misura cautelare

  • art. 81 c.p. (comma finale)

    Richiamato in connessione con l'art. 73 per configurare l'ipotesi di concorso o cumulazione rilevante nella valutazione del fatto; nel caso ha funzione integrativa nella valutazione della gravità del reato

  • art. 390 c.p.p.

    «al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito»

    Stabilisce che la convalida è chiesta al GIP del luogo in cui è stato eseguito l'arresto; applicata al caso per ritenere corretta la convalida a Fondi

  • art. 391 c.p.p., comma 5

    Riferimento procedurale relativo alla convalida e alle formalità successive; la censura sulla sua violazione è stata ritenuta infondata in considerazione della regolarità dell'intervento processuale nel luogo di esecuzione dell'arresto

  • art. 27 c.p.p.

    Norma sulla competenza per territorio; interpretata insieme agli artt. 8 e 9 c.p.p. per affermare la competenza nel luogo ove è avvenuta parte della condotta (Fondi) perché la detenzione è reato permanente

  • art. 274 c.p.p., lett. c)

    Stabilisce il requisito del pericolo di reiterazione quale presupposto per misure cautelari personali; la Corte richiama i due orientamenti giurisprudenziali (esigenza di 'attualità' intesa come prossimità dell'occasione vs. attualità come continuità del periculum libertatis) e aderisce all'indirizzo prevalente che richiede elementi recenti e concreti idonei a documentare il pericolo di reiterazione senza pretendere una specifica occasione imminente

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Modifica l'art. 274 c.p.p.; ha introdotto l'enfasi sul carattere 'attuale' del pericolo di reiterazione, di cui la giurisprudenza interpreta i contenuti e i limiti

  • art. 275 c.p.p., commi 1 e 2

    Norme sui principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari; applicate dal giudice a valutare l'insussistenza di misure meno afflittive, dato l'uso dell'abitazione come centro di stoccaggio e l'insieme degli indici di pericolosità

  • art. 8 c.p.p., comma 3

    Stabilisce che, per reati permanenti, la competenza può essere determinata nel luogo ove è avvenuta una parte della condotta; utilizzato per giustificare la competenza territoriale in relazione al luogo di principale stoccaggio

  • art. 9 c.p.p.

    Criteri residuali per individuare la competenza territoriale quando è ignoto il luogo di inizio dell'azione criminosa; richiamato nella ricostruzione sulla competenza nei casi plurilocali

Massime di principio

  • Per i reati di detenzione di stupefacenti (reato permanente) la competenza territoriale può essere valutata nel luogo in cui si è svolta una parte rilevante della condotta, in particolare dove è individuata la principale base di stoccaggio
  • La presenza di sostanze della stessa tabella rinvenute in luoghi diversi può configurare un unico reato; la determinazione del luogo di consumazione si basa sul luogo di principale attività o stoccaggio
  • Ai fini della custodia cautelare per pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c), non è sempre necessario dimostrare una specifica occasione imminente di reato: è sufficiente la presenza di elementi recenti e concreti che rendano attuale il pericolo di recidiva (quantitativi ingenti, modus operandi, condizione economica, strumenti per il confezionamento, denaro, precedenti)
  • Fattori come quantitativi elevati di droga traducibili in numerose dosi, materiale per il confezionamento, denaro contante, mancanza di attività lavorativa e rapporti con terzi possono giustificare la misura cautelare più afflittiva per mancanza di misure meno idonee
  • Il silenzio dell'indagato (facoltà di non rispondere) può essere valutato negativamente nella formazione del giudizio sulla personalità e sulle esigenze cautelari, purché la motivazione sia congrua e non violi diritti fondamentali
  • Nelle impugnazioni basate su presunte nullità di convalida o incompetenza, è cruciale distinguere tra il luogo di accertamento occasionale e il luogo della condotta continuativa: confondere i due profili è motivo di rigetto

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