Cassazione Penale, Sentenza n. 27193/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento cautelare per una presunta associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per più reati-fine in materia di droga. Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato, in luogo della custodia in carcere richiesta dall'accusa, la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il tribunale del riesame aveva rigettato l'appello del pubblico ministero, ritenendo, da un lato, che i fatti fossero gravissimi e che la custodia in carcere fosse astrattamente proporzionata, ma, dall'altro, che la misura meno afflittiva si fosse rivelata concretamente efficace perché non erano state segnalate violazioni durante il periodo di applicazione; aveva inoltre valorizzato l'incensuratezza e l'assenza di carichi pendenti dell'indagato per ritenere probabile il rispetto delle prescrizioni anche in futuro. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il tribunale avrebbe ignorato gli elementi già evidenziati nell'appello sul ruolo centrale dell'indagato in un'associazione criminale transnazionale e sulla sua pericolosità, e avrebbe dato rilievo improprio alla breve durata del periodo di osservazione e alla mera mancata violazione degli arresti domiciliari, senza spiegare in modo rigoroso perché tali elementi fossero idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista per il reato associativo contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. La Corte ha ritenuto che la motivazione del tribunale del riesame fosse internamente contraddittoria: da un lato valorizzava la gravità del quadro indiziario, la struttura articolata del sodalizio e la professionalità dell'indagato; dall'altro sminuiva tali elementi, ai fini della scelta della misura, facendo leva in modo non coerente sull'assenza di precedenti e sulla sola buona tenuta degli arresti domiciliari per un arco temporale molto breve. Per la Corte non è sufficiente una motivazione che si limiti a prendere atto dell'assenza di violazioni della misura meno afflittiva, occorrendo invece una rigorosa e congrua dimostrazione degli elementi positivi che consentono di superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale non partecipata richiesta nelle forme previste.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
delitto associativo per stupefacenti considerato rientrante nel catalogo dei reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato come reato-fine dell'associazione, relativo a coltivazione, produzione, trasporto, detenzione finalizzata alla vendita e cessione di stupefacenti.
prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati contemplati; può essere superata solo con elementi positivi, concreti e analiticamente motivati.
indicato quale base della competenza del tribunale rinviato per il nuovo giudizio cautelare.
richiamato tra le norme di concorso ascritte ai reati-fine contestati.
richiamato in relazione alla continuazione tra più reati-fine contestati.
richiamato come aggravante contestata nei capi relativi ai reati-fine.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come aggravante contestata nei reati-fine in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Nei procedimenti cautelari relativi ai reati per i quali opera la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, il giudice deve motivare in modo rigoroso e specifico gli elementi che consentono di superare tale presunzione, non essendo sufficiente una motivazione apodittica o meramente assertiva.
- La presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. comporta una duplice regola di riferimento: le esigenze cautelari si presumono sussistenti e la custodia in carcere si presume adeguata, salvo prova o emergenza di elementi concreti di segno contrario.
- Il superamento della presunzione non può fondarsi su dati generici come l'assenza di precedenti o di carichi pendenti, se tali dati non sono messi in relazione con il ruolo concreto dell'indagato e con la struttura dell'organizzazione criminale contestata.
- La mera osservanza, per un tempo breve, delle prescrizioni inerenti a una misura meno afflittiva non basta di per sé a dimostrarne l'idoneità a fronteggiare il pericolo di reiterazione, occorrendo una valutazione complessiva e coerente dell'effettiva rescissione dei legami criminali e della riduzione della pericolosità.
- In sede di legittimità sulle misure cautelari, la Corte di cassazione non rivaluta né gli indizi né le esigenze cautelari in fatto, ma controlla la correttezza giuridica della motivazione e l'assenza di manifesta illogicità o contraddizioni evidenti.
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