Cassazione Civile, Sentenza n. 125/2020 del 08/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
I creditori avevano agito per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’azione revocatoria ordinaria, dell’atto immobiliare del 6 dicembre 2007 con cui una società in nome collettivo aveva trasferito un immobile alla madre delle due socie; la beneficiaria aveva contestualmente conferito il bene in un fondo patrimoniale costituito con il coniuge. Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva accolto la domanda revocatoria; la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 899/2018 depositata il 18 giugno 2018, aveva confermato la decisione, ritenendo assorbita la domanda di simulazione. I destinatari dell’atto e i loro aventi causa hanno proposto sette motivi di ricorso. I primi quattro, deducendo violazioni degli artt. 2704, 2697, 112, 2901 e 1219 c.c., sostenevano che il trasferimento fosse stato effettuato in pagamento di un debito scaduto della società verso la beneficiaria, derivante da un finanziamento destinato a estinguere un mutuo bancario; invocavano a prova un atto di finanziamento del 24 marzo 2000 e versamenti alla banca, contestando la valutazione sulla anteriorità del credito e sulla data certa. Il quinto motivo, richiamando gli artt. 2495 e 2901 c.c., contestava la legittimazione e la prosecuzione dell’azione nei confronti delle socie dopo la cancellazione della società. Il sesto motivo contestava la sussistenza delle ragioni di credito del condominio e dei condomini, mentre il settimo negava i presupposti dell’azione revocatoria e le ragioni creditorie dei ricorrenti nei confronti del condominio. I motivi erano inoltre censurati per difetto di specificità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che l’assorbimento della domanda di simulazione nella pronuncia sulla revocatoria integrasse omessa pronuncia, anche perché i ricorrenti non avevano indicato una specifica lesione. Ha ritenuto corretta l’esclusione dell’atto di finanziamento del 24 marzo 2000, privo di data certa: la data non poteva essere ricavata presuntivamente dai pagamenti alla banca né dalla qualificazione attribuita all’atto in una successiva dichiarazione della parte interessata; non risultava quindi provato un debito anteriore all’atto dispositivo né che il trasferimento costituisse pagamento di un debito scaduto. Ha respinto la censura sulla posizione delle socie: trattandosi di società in nome collettivo, i soci rispondono dei debiti sociali anche dopo la cancellazione, ai sensi dell’art. 2312 c.c.; la cessazione della società non rende improseguibile l’azione e non determina un litisconsorzio necessario. Il sesto e il settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili per carenza di specificità; la Corte ha comunque ribadito che la contestazione del credito non esclude la tutela revocatoria e che, per gli atti successivi al sorgere del credito, rilevano la consapevolezza del debitore del pregiudizio e, per gli atti onerosi, quella del terzo, accertabili anche per presunzioni. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, contributo previdenziale e IVA; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La prova della data certa può essere fornita nei modi di cui all’art. 2704 c.c., ma in ogni caso non può trattarsi di un atto soltanto della parte che invoca a suo favore l’effettuazione dell’atto ad una certa data.
La data certa di una scrittura privata deve risultare secondo le modalità previste dalla norma e non può essere dimostrata mediante un atto proveniente soltanto dalla parte che trae vantaggio dall’attribuzione di quella data.
Non vi è alcuna prova del debito, anteriore all’atto di disposizione immobiliare, nè la data certa del debito può essere desunta in via presuntiva.
Chi invoca l’esistenza di un debito anteriore all’atto dispositivo deve provarlo; la data certa del documento che dovrebbe attestarlo non può essere supplita mediante una mera ricostruzione presuntiva.
L’avere i giudici di merito accolto la sola domanda di revocatoria, ritenendo assorbita quella di simulazione, non costituisce omissione di pronuncia e comunque i ricorrenti non denunciano sul punto alcuna specifica lesione loro derivante dal vizio prospettato.
Non integra omessa pronuncia il mancato esame di una domanda ritenuta assorbita dall’accoglimento di un’altra domanda, quando la censura non individui una concreta lesione derivante da tale omissione.
Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, sicchè il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poichè tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, nè può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito.
Anche un credito contestato e ancora litigioso legittima il creditore ad agire in revocatoria ordinaria; la contestazione non comporta, di per sé, la sospensione necessaria del giudizio revocatorio.
I soci sono tenuti per i debiti sociali anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Nelle società in nome collettivo, la cancellazione della società non estingue la responsabilità dei soci per i debiti sociali e non impedisce la prosecuzione dell’azione intrapresa nei loro confronti.
Il quarto motivo afferma violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 3, artt. 1219 e 2697 c.c..
La disposizione è menzionata tra le norme invocate dal ricorrente, ma la Corte non ne offre un’autonoma interpretazione.
Il quinto motivo relativo alla carenza di legittimazione della EdilMary di M.L.T. & C. S.n.c. e conseguente improseguibilità dell’azione nei confronti delle socie o ex tali pure è destituito di fondamento, trattandosi di una società in nome collettivo e, quindi, di persone, con la conseguenza che in forza dell’art. 2312 c.c. (e non art. 2495 c.c., come nel motivo di ricorso: si tratta di norma, quella richiamata, in materia di società di capitali) i soci sono tenuti per i debiti sociali anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.
La Corte chiarisce che l’art. 2495 c.c., riferito alle società di capitali, non regola la responsabilità conseguente alla cancellazione di una società in nome collettivo; per quest’ultima opera l’art. 2312 c.c.
Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, sicchè il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poichè tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, nè può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito.
La pendenza di una controversia sull’esistenza del credito non impone la sospensione necessaria del giudizio revocatorio, poiché l’accertamento del credito non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della decisione sull’azione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La disposizione è richiamata per determinare l’importo aggiuntivo dovuto in misura pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La data certa di una scrittura privata deve essere dimostrata nei modi previsti dall’art. 2704 c.c.; non può essere desunta da mere circostanze fattuali addotte dalla parte interessata, né può essere conferita retroattivamente qualificando come certa la data in un atto successivo.
- L’assorbimento di una domanda in conseguenza dell’accoglimento di un’altra non costituisce omessa pronuncia, se la parte che ricorre non indica la specifica lesione processuale che ne sarebbe derivata.
- Il credito contestato o litigioso può fondare la legittimazione ad agire in revocatoria ordinaria; la controversia separata sull’esistenza del credito non determina la sospensione necessaria del giudizio revocatorio.
- Per i debiti di una società in nome collettivo, i soci restano obbligati anche dopo la cancellazione della società; la cancellazione non rende improseguibile l’azione e non configura, di per sé, un litisconsorzio necessario.
- Se l’atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, ai fini della revocatoria rileva la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e, per gli atti a titolo oneroso, l’analoga consapevolezza del terzo; la prova può essere fornita per presunzioni, con apprezzamento riservato al giudice di merito se congruamente motivato.
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