Cassazione Penale, Sentenza n. 23176/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per omicidio colposo stradale (art. 589-bis c.p.), deducendo carenza di motivazione quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria: la sospensione della patente è stata fissata in quattro anni (massimo edittale) senza alcuna motivazione sulla misura della durata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha richiamato la giurisprudenza e la pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 88/2019) che consente al giudice, nei casi non aggravati da ubriachezza o alterazione per stupefacenti, di disporre la sospensione invece della revoca della patente. Ha stabilito che quando la sospensione fissata dal giudice in sede di patteggiamento raggiunge il massimo edittale (ovvero si discosta sensibilmente dalla media) è necessario fornire adeguata motivazione sulle ragioni che giustificano tale misura, tenendo conto dei parametri dell'art. 218, comma 2, Cod. strada (gravità della violazione, entità del danno, pericolo della ulteriore circolazione). Ha inoltre rilevato l'omessa applicazione della diminuente di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, Cod. strada, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente e ha rinviato al Tribunale di Spoleto per nuovo giudizio sul solo punto.
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento: applicata la pena su richiesta delle parti; la sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione quanto a omissioni o vizi nella determinazione di sanzioni amministrative accessorie.
Delitto di omicidio stradale: fattisciazione di riferimento per la vicenda.
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - art. 222 cod. strada
Regola la revoca o sospensione della patente per reati stradali; la Corte Costituzionale ha escluso l'automatismo della revoca nelle ipotesi non aggravate e riconosciuto al giudice il potere di disporre la sospensione.
art. 222, comma 2-bis, Cod. strada
Prevede la diminuente di un terzo della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la norma doveva essere applicata ma non è stata applicata nel caso concreto.
art. 218, comma 2, Cod. strada
Indica i parametri per determinare la durata della sospensione della patente (gravità della violazione, entità del danno, pericolo di ulteriore circolazione); la determinazione deve seguire questi criteri e le motivazioni devono farvi riferimento.
Criteri per la determinazione della pena principale; la Corte osserva che la durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione) non deve essere determinata con i criteri di questo articolo, ma con quelli specifici dell'art. 218 cod. strada.
Corte Costituzionale, sentenza n. 88 del 19/02/2019
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte di art. 222 che non consentiva al giudice, nei casi non aggravati, di disporre la sospensione anziché la revoca; ha riconosciuto il potere del giudice di valutare caso per caso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche se proposto contro una sentenza di patteggiamento quando si censurano errori o omissioni relativi a sanzioni amministrative accessorie.
- Quando il giudice, in sede di patteggiamento, applica una sospensione della patente in misura contenuta rispetto alla media edittale, può essere sufficiente una motivazione sommaria di adeguatezza; ma se la durata si colloca al massimo edittale o la supera sensibilmente, è obbligatorio fornire una motivazione dettagliata.
- In caso di patteggiamento va applicata la diminuente di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, Cod. strada, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
- La determinazione della durata della sospensione della patente deve fare riferimento ai parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod. strada (gravità della violazione, entità del danno, pericolo della circolazione) e le motivazioni devono esplicitare il richiamo a tali parametri.
- Se il giudice omette motivazione rilevante o non applica le diminuzioni di legge, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla parte relativa alla sanzione amministrativa accessoria e rinviare per nuovo giudizio sul punto.
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