Cassazione Civile, Ordinanza n. 27929/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela/creditori)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di fallimento proposta da creditori nei confronti di una società che si qualificava imprenditore agricolo e dunque sottratta al fallimento. Il Tribunale dichiarava il fallimento; la Corte d'Appello rigettava il reclamo della società, ritenendo che, pur svolgendo attività agricola di allevamento bovino e produzione lattiero-casearia, la società avesse anche svolto attività commerciali non connesse e, soprattutto per l'anno 2016, avesse continuato un'attività d'impresa di natura commerciale dopo la cessione dei mezzi agricoli, emergendo ingenti perdite e altri indizi. In cassazione la società deduceva, con sette motivi, nullità della sentenza e della CTU per: quesito al consulente con indebita attribuzione di valutazioni giuridiche; partecipazione alla CTU di un soggetto terzo non dichiarato; utilizzo di una fattura che sarebbe stata non prodotta o riferibile a terzo; motivazione contraddittoria o apparente; violazione dell'art. 2135 c.c. e delle norme sull'imprenditore agricolo per avere escluso la connessione di talune attività; erroneo uso di presunzioni; omessa/erronea valutazione di documenti e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il quesito al CTU, pur contenendo un finale inciso di diritto, fosse sostanzialmente volto ad accertamenti di fatto e che la Corte d'appello avesse effettuato una autonoma valutazione critica dei risultati peritali. Ha escluso la nullità della CTU per la dedotta partecipazione di un terzo, rilevando che il motivo si risolveva nella riproposizione di censure già esaminate e motivate dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che la decisione di merito non dipendeva in via esclusiva dalla fattura contestata, essendo sorretta da più rationes autonome (cessione di beni agricoli, perdite 2016, attività commerciali non connesse). Nel merito ha condiviso la ricostruzione della Corte territoriale sulla nozione di attività agricola per connessione ex art. 2135 c.c., affermando che la connessione richiede coerenza oggettiva con l'attività agricola essenziale e prevalenza dei prodotti propri rispetto a quelli acquistati da terzi; nel caso concreto tali requisiti erano mancanti per varie attività di rivendita. Ha ritenuto insindacabile in cassazione l'apprezzamento di fatto sulle presunzioni e sulle prove, escludendo vizi motivazionali, violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727-2729 c.c. In conseguenza, la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di fallimento proposta dai creditori
richiamato per il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
"si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali"
la connessione agricola richiede, oltre al profilo soggettivo, un profilo oggettivo di coerenza con l'attività agricola essenziale e il requisito della prevalenza dei prodotti propri rispetto a quelli acquistati da terzi
richiamato dalla ricorrente in relazione alla nozione generale di imprenditore
le presunzioni semplici sono valutabili dal giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la totale illogicità o l'omesso esame di un fatto decisivo
il giudizio sulla precisione, gravità e concordanza degli indizi appartiene al merito ed è sostanzialmente insindacabile in sede di legittimità nei limiti del vizio motivazionale
la violazione è deducibile solo se il giudice abbia espresso di non dover osservare la regola di giudizio o abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti; non per una diversa valutazione del materiale probatorio
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un regime legale diverso da quello previsto; non per il cattivo apprezzamento delle prove
art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.
il vizio motivazionale rilevante è solo l'anomalia costituzionalmente rilevante, non la semplice insufficienza o contraddittorietà interna non estrema
richiamato in relazione alla CTU e ai limiti del quesito/contraddittorio
richiamato dalla ricorrente per asserita violazione del contraddittorio nella CTU
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di دفاعesa e al contraddittorio
art. 111 Cost.
richiamato per il dovere di motivazione e il giusto processo
art. 102 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla nullità del quesito al CTU
richiamato per il requisito di motivazione della sentenza
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 115/2002
applicato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una diversa lettura del fatto o delle prove: il controllo della Cassazione non copre il merito dell'apprezzamento probatorio, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti casi oggi rilevanti.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è nulla per il solo fatto che il quesito contenga anche un'incorretta formulazione in diritto, quando l'incarico sia sostanzialmente rivolto ad accertamenti di fatto e il giudice di merito svolga una propria autonoma valutazione critica delle conclusioni del consulente.
- La dedotta nullità della consulenza o della sentenza deve essere correttamente specificata con riferimento al concreto pregiudizio processuale; la mera riproposizione di censure già disattese in appello integra un "non motivo" se non confronta le ragioni effettive della decisione impugnata.
- Ai fini dell'art. 2135 c.c., l'attività agricola per connessione richiede che le attività di trasformazione, commercializzazione o valorizzazione abbiano ad oggetto prodotti prevalentemente ottenuti dall'attività agricola essenziale e siano oggettivamente coerenti con essa; altrimenti l'attività esorbita nell'area commerciale.
- L'onere di provare la sussistenza della qualità di imprenditore agricolo e della prevalenza delle attività connesse incombe su chi invoca l'esenzione dal fallimento.
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes autonome, ciascuna idonea da sola a reggerla, la censura rivolta a una sola di esse non può condurre alla cassazione se le altre restano intatte.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo in ipotesi tipiche, non quando si contesti semplicemente il peso attribuito dal giudice a documenti, indizi o risultanze istruttorie.
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