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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20073/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Tre infermieri dipendenti di un'azienda ospedaliera, addetti con orario di 36 ore settimanali e impegnati anche in giorni festivi infrasettimanali, agivano per ottenere il riconoscimento del riposo compensativo o, in alternativa, del compenso per lavoro straordinario festivo previsto dalla disciplina contrattuale del comparto sanità, nonché le relative differenze retributive. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda, la Corte d'appello accoglieva l'appello dell'azienda, ma in precedente giudizio di legittimità la Cassazione aveva cassato tale decisione enunciando un principio di diritto favorevole ai lavoratori: l'indennità per lavoro a turni ex art. 44 CCNL 1.9.1995 compensa la maggiore gravosità del lavoro a turni ed è cumulabile con il diritto al riposo compensativo o al compenso per lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001. Riassunta la causa in rinvio, la Corte d'appello confermava la decisione favorevole ai lavoratori. L'azienda ospedaliera proponeva nuovo ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle clausole contrattuali collettive richiamate (art. 44 CCNL 1994-1997; artt. 1362 e 1363 c.c.; art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo; L. 724/1994, art. 22, comma 1; D.Lgs. 66/2003), lamentando anche omessa e travisata motivazione, mancata individuazione della norma di attuazione del diritto preteso e genericità dei fatti storici. La Cassazione ha però rilevato che le censure non si confrontavano con il giudicato formatosi sul principio di diritto già enunciato nel precedente giudizio rescindente e si limitavano a contestarlo nuovamente; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda ospedaliera. Ha ritenuto che le censure non fossero ammissibili perché non si confrontavano con il principio di diritto già fissato nella precedente ordinanza rescindente e vincolante per il giudice di rinvio ex art. 384 c.p.c.; il ricorso si risolveva in una critica al principio stesso, ormai coperto dal giudicato tra le parti. Ha inoltre escluso che vi fosse un reale contrasto giurisprudenziale idoneo a superare quel principio, richiamando l'orientamento prevalente e conforme. Conseguentemente, è rimasta ferma la decisione di merito favorevole ai lavoratori e l'azienda è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 3, CCNL 1994-1997 comparto sanità

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per contestarne l'applicazione; la Corte ricorda che, secondo il principio già enunciato in precedenza, l'indennità prevista dalla norma compensa la maggiore gravosità del lavoro a turni e può cumularsi con il riposo compensativo o con il compenso per straordinario festivo.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come parametro ermeneutico delle clausole contrattuali collettive oggetto di censura.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come parametro ermeneutico delle clausole contrattuali collettive oggetto di censura.

  • art. 18 CCNL comparto sanità

    Citato nel motivo di ricorso come disposizione del contratto collettivo rilevante per la disciplina invocata.

  • art. 19 CCNL comparto sanità

    Citato nel motivo di ricorso come disposizione del contratto collettivo rilevante per la disciplina invocata.

  • art. 20 CCNL comparto sanità

    Citato nel motivo di ricorso come disposizione del contratto collettivo rilevante per la disciplina invocata.

  • art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999

    Secondo il principio richiamato dalla Corte, riconosce al lavoratore il diritto al riposo compensativo per lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure, in alternativa, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo.

  • L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 1

    Richiamata nel ricorso come norma di supporto della pretesa interpretazione contraria.

  • D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66

    Richiamato nel ricorso come disciplina invocata in tema di orario e riposi del lavoro.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel precedente giudizio vincola il giudice di rinvio e, nel nuovo giudizio di legittimità, la Corte deve giudicare sulla base di quel principio, salvo jus superveniens.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    Norma processuale richiamata dalla ricorrente a sostegno dei motivi di censura in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memorie nel giudizio di legittimità camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel precedente giudizio rescindente vincola il giudice di merito e anche la successiva decisione di legittimità: non è consentito rimetterlo in discussione mediante censure che si risolvano in una nuova critica alla statuizione già passata in giudicato tra le parti.
  • La riassunzione della causa dopo cassazione instaura un processo chiuso, nel quale non possono essere introdotti motivi di impugnazione diversi da quelli già devoluti nei gradi precedenti, salvo che ciò sia reso necessario dalla sentenza rescindente.
  • In materia di lavoro del comparto sanità, l'indennità per lavoro a turni ha funzione compensativa della maggiore gravosità del servizio turnato e si cumula con il diritto al riposo compensativo, oppure al compenso per straordinario festivo, quando il turno cada in giorno festivo infrasettimanale.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio, è inammissibile la censura che non si confronti con la regola di diritto già fissata dalla Cassazione e applicata nel rinvio, limitandosi a riproporne il superamento per via interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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