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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37053/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del fallimento, confermando la sentenza d'appello che aveva escluso la simulazione della compravendita e, quindi, aveva respinto la pretesa restitutoria della curatela. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La lite nasce da un'azione proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare simulato un contratto di compravendita immobiliare stipulato tra la società poi fallita e alcuni acquirenti, con contestuale qualificazione del negozio dissimulato come donazione nulla per difetto dei requisiti formali, e con richiesta di restituzione dell'immobile alla massa. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda del fallimento. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo provato il pagamento del prezzo tramite quietanze con data certa sottoscritte dal legale rappresentante della venditrice e ammettendo, a corredo di tale documentazione, prova testimoniale ritenuta attendibile; ha quindi escluso la simulazione della vendita. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2721, 2724, 2726 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 245 c.p.c., sostenendo che la prova testimoniale sul pagamento del prezzo sarebbe stata ammessa in violazione dei limiti probatori; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2721, 2726, 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando l'erronea valutazione della prova testimoniale relativa al pagamento del prezzo. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, osservando che non esiste un divieto assoluto di prova testimoniale sul pagamento, che la deroga ai limiti dell'art. 2721 c.c. va valutata in concreto, che nel giudizio promosso dal curatore la quietanza non ha valore di confessione stragiudiziale ma di semplice documento liberamente apprezzabile, e che la censura non colpiva la ratio decidendi della corte territoriale, fondata sulla combinazione tra quietanze e prova testimoniale attendibile.

Norme richiamate

  • art. 2721 c.c.

    La prova testimoniale può essere soggetta ai limiti di valore previsti dalla norma, ma la loro deroga non è assoluta e richiede una valutazione concreta delle ragioni per cui non sia stata predisposta documentazione scritta.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli in tema di prova testimoniale del pagamento, come norma che delimita le eccezioni ai divieti probatori.

  • art. 2726 c.c.

    Le regole sulla prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito; il pagamento di somme può essere provato con mezzi testimoniali nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina della prova dei contratti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova del pagamento e della simulazione, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è stata reputata non idonea a scalfire il ragionamento della corte territoriale.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito non è stata ritenuta censurabile nei termini prospettati dal ricorso.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma senza che la Corte ravvisasse una violazione decisiva della norma.

  • art. 360-bis, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche perché la decisione impugnata non si discostava dai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2735 c.c.

    Nel giudizio promosso dal curatore fallimentare, la quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma solo valore di documento probatorio liberamente apprezzabile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicato per la trattazione camerale del ricorso in sede di filtro.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale sarebbe stato l'unico spazio per contestare l'apprezzamento della prova testimoniale, ma esso non era stato dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Norma richiamata come parametro per il raddoppio del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • In tema di prova del pagamento, l'art. 2726 c.c. non introduce un divieto assoluto di prova testimoniale: i limiti alla prova per testi operano secondo la disciplina generale e la loro deroga va valutata in concreto, anche in relazione alle ragioni per cui non sia stata predisposta una documentazione scritta.
  • La quietanza rilasciata dal creditore al debitore non ha, nel giudizio promosso dal curatore fallimentare, l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale; costituisce invece un documento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice insieme agli altri elementi acquisiti.
  • Quando la corte di merito fonda la decisione sulla combinazione di quietanze e prova testimoniale ritenuta attendibile, il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre una diversa lettura del materiale istruttorio, ma deve aggredire specificamente la ratio decidendi e, se del caso, dedurre il vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La censura di violazione delle norme sulla prova è inammissibile se presuppone un divieto probatorio assoluto che la giurisprudenza di legittimità esclude e non confronta la motivazione della sentenza impugnata con i principi già consolidati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravenditaLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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