Cassazione Civile, Ordinanza n. 34425/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione del provvedimento del presidente del tribunale che aveva reso esecutivo, ex art. 825 c.p.c., un lodo arbitrale pronunciato in una lite tra i ricorrenti e l'amministrazione. I ricorrenti sostenevano che l'avviso fosse illegittimo perché l'efficacia esecutiva del provvedimento era stata successivamente sospesa dalla corte d'appello; invocavano la violazione degli artt. 37, 54, commi 4 e 5, e 56 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 471/1997. Con il secondo motivo deducevano la violazione degli artt. 57 e 59 d.P.R. 131/1986, 158 d.P.R. 115/2002 e 12 d.l. 16/2012, contestando che l'imposta dovesse essere prenotata a debito e quindi non immediatamente richiesta a loro carico. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, la sospensione dell'efficacia esecutiva non incide sul presupposto impositivo, che resta l'esistenza del provvedimento soggetto a registrazione; quanto al secondo, ha affermato che la prenotazione a debito riguarda i casi espressamente previsti dalle norme citate, ma non opera qui, poiché il provvedimento ex art. 825 c.p.c. era stato richiesto dai ricorrenti e non dall'amministrazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e ha escluso che la successiva sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto potesse far venir meno l'obbligazione tributaria. Ha inoltre escluso l'applicabilità della registrazione a debito, rilevando che i soggetti obbligati al pagamento erano proprio coloro che avevano chiesto il provvedimento di cui all'art. 825 c.p.c. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il presupposto dell'imposta di registro è collegato all'esistenza del provvedimento giudiziale soggetto a registrazione, non alla sua efficacia esecutiva.
art. 54, commi 4 e 5, d.P.R. 131/1986
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'impugnazione dell'avviso, ma ritenuto non idoneo a scalfire la debenza del tributo nel caso concreto.
Norma invocata nel ricorso, senza effetto sul principio affermato dalla Corte circa la debenza dell'imposta.
art. 13, comma 2, d.lgs. 471/1997
Richiamato come parametro normativo della doglianza, ma non ritenuto decisivo ai fini della legittimità dell'avviso.
"coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile"
Individua tra i soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta anche chi richiede il provvedimento ex art. 825 c.p.c.
"si registrano a debito, senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute"
La registrazione a debito opera solo nei casi previsti dalla norma, che la Corte ritiene non ricorrenti quando il provvedimento è richiesto dai privati e non da un'amministrazione interessata.
Conferma la prenotazione a debito per le ipotesi previste, ma la Corte esclude che essa si applichi al caso in esame.
art. 12, comma 5, d.l. 16/2012
Estende l'applicazione dell'art. 158 d.P.R. 115/2002 alle agenzie fiscali, ma senza incidere sull'esito del caso concreto.
Il provvedimento di declaratoria di esecutorietà del lodo, richiesto dai ricorrenti, costituisce il titolo cui si collega l'obbligo di registrazione e il relativo pagamento dell'imposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, il presupposto impositivo si collega all'esistenza del provvedimento giudiziale soggetto a registrazione, non alla sua attuale efficacia esecutiva; la successiva sospensione dell'efficacia non elimina di per sé l'obbligazione tributaria.
- La sospensione del provvedimento registrato non incide sull'avviso di liquidazione già emesso, restando eventualmente salva la tutela restitutoria mediante rimborso se intervenga una successiva decisione passata in giudicato che rimuova il presupposto del tributo.
- La registrazione a debito è una deroga al pagamento immediato e opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non può essere estesa analogicamente oltre le ipotesi tipizzate.
- Chi richiede un provvedimento di esecutorietà ex art. 825 c.p.c. è soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di registro correlata alla registrazione del provvedimento stesso.
- Le agevolazioni o i meccanismi di prenotazione a debito previsti per le amministrazioni pubbliche o per specifiche agenzie fiscali non si applicano automaticamente ai privati che abbiano promosso il procedimento per ottenere il provvedimento giudiziale.
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