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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18152/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il decreto del Tribunale che ha respinto l'opposizione alla esclusione dallo stato passivo del credito derivante da un mutuo fondiario del 25/07/2007 contratto da Catia Maria Caruso e poi ceduto a CRIO SPV nel 2020. Il Tribunale aveva ritenuto assente la buona fede del cessionario perché la cessione era avvenuta dopo la confisca del compendio immobiliare legato al proposto (Guglielmino), e aveva rilevato la mancata diligenza del cessionario nel verificare la provenienza delle somme e l'eventuale strumentalità dell'acquisto/finanziamento alla attività illecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (nullità per 'sorpresa' e violazione del contraddittorio) ritenendo che il Tribunale ha svolto il giudizio richiesto dall'opponente. Ha invece accolto i secondi e terzi motivi: il Tribunale non ha adeguatamente valutato, in primo luogo, se il credito fosse strumentale all'attività illecita (accertamento preliminare necessario quando il credito è anteriore al sequestro) e non ha correttamente considerato la possibilità che la cessionaria potesse avvalersi della buona fede del creditore originario. La motivazione è risultata carente e contraddittoria, per cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, impartendo indicazioni sulla corretta ripartizione degli accertamenti (verifica della strumentalità e, solo dopo, valutazione della buona fede del creditore originario e del cessionario).

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 52)

    "il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità"

    L'art.52 richiede che il giudice accerti preliminarmente l'eventuale strumentalità del credito rispetto all'attività illecita; solo se tale nesso è dimostrato il creditore deve provare di averlo ignorato in buona fede. Strumentalità e buona fede sono connessi e vanno valutati analiticamente.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 59)

    Consente il ricorso per cassazione avverso i decreti che decidono sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi, con i vizi di cui all'art.606 c.p.p.; quindi la materia è rimessa alla cognizione della Cassazione nei limiti stabiliti.

  • art. 1263 cod. civ.

    La cessionaria del credito può avvalersi, entro i limiti, della buona fede del creditore originario; tuttavia spetta alla cessionaria provare la propria buona fede e, ove invocata, anche quella originaria.

  • Cost. art. 111

    Tutela del contraddittorio nel processo: il giudice non può decidere su questioni decisive emerse 'a sorpresa' senza consentire alla parte di difendersi; ma qui il Tribunale ha compiuto il giudizio richiesto dall'opponente, perciò il rilievo d'ufficio non ha integrato nullità.

  • Cost. art. 24

    Garanzia del diritto di difesa; la Corte ha verificato che non è stata compressa in modo da determinare nullità del provvedimento, salvo la necessità di una motivazione più analitica sul merito.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione applicabili ai decreti in materia di misure di prevenzione; la Cassazione ha esaminato i motivi previsti da tale articolo.

  • art. 2938 cod. civ.

    Riferito in motivazione per distinguere le eccezioni riservate alle parti (eccezione 'in senso stretto') dalle questioni che il giudice puo' valutare nell'ambito del giudizio richiesto; rileva nel bilanciamento sul contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando il credito è sorto prima del sequestro/confisca, il primo accertamento che il giudice deve compiere è verificare se sussista un nesso di strumentalità tra credito e attività illecita; la semplice anteriore instaurazione del mutuo non esclude l'accertamento.
  • Se il giudice dimostra la strumentalità del credito, allora il creditore (e il cessionario) sono chiamati a provare di aver ignorato tale nesso in buona fede; la cessionaria può avvalersi della buona fede del creditore originario ma deve dimostrarla.
  • La cessione del credito 'in blocco' o la trascrizione della cessione dopo il sequestro non producono di per sé una presunzione automatica di mala fede del cessionario; tuttavia l'acquirente è tenuto a diligenza e verifiche, soprattutto se il credito garantisce beni già sottoposti ad azioni ablative.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio questioni rilevanti per la decisione, ma se emerge una questione decisiva non previamente prospettata alle parti e non attinente al giudizio richiesto, la decisione può essere annullata per violazione del contraddittorio quando la parte dimostri cosa avrebbe potuto dedurre e provare.
  • In sede di nuova valutazione il tribunale dovrà motivare analiticamente sia sull'esistenza o meno del nesso di strumentalità sia sulla buona fede (originaria e della cessionaria), indicare le prove richieste e valutare eventuali omissioni istruttorie che abbiano inciso sulla decisione.

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