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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34177/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 4 marzo 2026, che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Padova. Quest’ultimo aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata limitatamente al periodo dal 19 aprile 2018 al 18 aprile 2022, accogliendola per il restante periodo. Il rigetto si fondava sulla condanna del ricorrente, pronunciata il 15 febbraio 2022, per partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, contestata con indicazione della sola data finale, e sulla mancata dimostrazione di un effettivo recesso dal sodalizio durante il periodo in questione, benché la condotta carceraria fosse regolare. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato l’uso, da parte del Tribunale, di un dato tratto da un’intercettazione per ricostruire il suo ruolo associativo, dato che non era stato utilizzato dal Magistrato di sorveglianza. Con il secondo motivo ha denunciato il travisamento della prova quanto al contenuto della captazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché contenente critiche di fatto e comunque infondato: il giudice di sorveglianza non può ridefinire autonomamente il periodo di commissione del reato, che va individuato sulla base dell’accertamento del giudice della cognizione. In caso di associazione contestata con data finale aperta, il reato si considera commesso anche durante l’esecuzione della custodia cautelare e fino alla sentenza di primo grado, salvo diversa delimitazione risultante dalla decisione di cognizione. Il secondo motivo è stato ritenuto non decisivo, dato che la valutazione dell’intercettazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendovi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestato in forma aperta quanto alla data di cessazione essendo stato condannato per tale reato con sentenza del 15 febbraio 2022

    La decisione di sorveglianza assume come riferimento la condanna per associazione di tipo mafioso, contestata senza una data finale specifica; la delimitazione temporale del reato dipende dall’accertamento compiuto dal giudice della cognizione.

  • art. 666 c.p.p.

    una volta che il giudice della cognizione ha delimitato, con il proprio accertamento definitivo, la data di commissione del reato, la stessa non è più suscettibile di essere rivista nel corso del procedimento di sorveglianza

    Nel procedimento di sorveglianza non è consentito rivedere la delimitazione temporale del reato definita dall’accertamento del giudice della cognizione.

  • art. 69-bis ord. pen.

    dovendo­si ritenere commesso il reato associativo, contestato in forma aperta quanto alla data finale, anche nel corso dell'esecuzione della custodia cautelare e fino alla emissione della sentenza di primo grado, se non diversamente disposto

    Ai fini della liberazione anticipata, il reato associativo contestato con data finale aperta si considera commesso anche durante la custodia cautelare e fino alla sentenza di primo grado, salvo diversa indicazione del giudice della cognizione.

  • art. 616 c.p.p.

    deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza, la data di commissione del reato oggetto di una condanna sopravvenuta deve essere individuata sulla base di quanto accertato dal giudice della cognizione; il giudice di sorveglianza non ha un autonomo potere di delimitazione temporale della condotta.
  • Quando l’associazione per delinquere è contestata con indicazione della sola data di cessazione, in assenza di una diversa delimitazione risultante dalla sentenza di cognizione, il reato si considera commesso anche durante l’esecuzione della custodia cautelare e fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, con conseguenze sulla valutazione della richiesta di liberazione anticipata.
  • La valutazione del contenuto e della rilevanza di un’intercettazione compete al giudice di merito; la censura in cassazione non può risolversi in una diversa lettura della prova, specialmente quando l’elemento contestato non è decisivo per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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