Cassazione Penale, Ordinanza n. 34158/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il condannato ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia del 31 marzo 2026, che aveva revocato, con decorrenza dal 28 febbraio 2025, l'affidamento in prova al servizio sociale e disposto la prosecuzione dell'espiazione della pena in regime ordinario. La revoca era stata motivata da plurime violazioni, accertate dal 28 febbraio 2025 fino al febbraio 2026, della prescrizione di rimanere in casa nelle ore notturne, nonostante gli ammonimenti e la piena conoscenza delle prescrizioni. Il ricorso contestava la mancata sostituzione dell'affidamento con la detenzione domiciliare e la decorrenza retroattiva della revoca dal 28 febbraio 2025; il secondo motivo richiamava inoltre il principio di gradualità. La Corte ha rilevato che le censure riproponevano argomenti già esaminati dal Tribunale e non scalfivano la valutazione complessiva della condotta e della scarsa adesione al programma rieducativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale di sorveglianza: le violazioni reiterate, valutate insieme all'andamento complessivo della misura, agli ammonimenti ricevuti e alla conoscenza delle prescrizioni, erano state considerate incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento e sintomatiche della mancata adesione al percorso di recupero. È stata ritenuta congrua anche l'esclusione della detenzione domiciliare, data la natura fiduciaria della misura e il rischio che non fosse rispettato il vincolo domiciliare. La reiterazione delle violazioni ha giustificato la decorrenza della revoca dal 28 febbraio 2025. Il richiamo alla gradualità è stato giudicato eccentrico e generico, poiché il condannato aveva già avuto accesso alla misura alternativa più ampia e ne aveva ripetutamente violato le prescrizioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escluderne la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354
la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova
La violazione di una prescrizione non determina automaticamente la revoca dell'affidamento: occorre una valutazione giudiziale motivata che accerti la concreta incompatibilità della condotta con la prosecuzione della prova.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente alla violazione della legge penale o delle prescrizioni: è necessario che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione logica e adeguata, ritenga la condotta concretamente incompatibile con la prosecuzione della prova.
- Nel valutare la revoca, il giudice deve considerare la gravità dei singoli episodi e, per stabilire l'esito della misura, apprezzare globalmente l'intero periodo di affidamento nella prospettiva del recupero sociale del condannato.
- La reiterazione delle violazioni delle prescrizioni, unitamente agli ammonimenti e alla consapevolezza degli obblighi, può sostenere la conclusione che il condannato non abbia aderito al programma rieducativo e giustificare la revoca dell'affidamento.
- La sostituzione dell'affidamento revocato con la detenzione domiciliare può essere esclusa quando la natura fiduciaria anche di tale misura e le violazioni ripetute del vincolo domiciliare fondino una ragionevole previsione di inosservanza.
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