Cassazione Penale, Ordinanza n. 34157/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 18 settembre 2025, che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Ha dedotto che sussistevano elementi favorevoli alla misura, richiamando la spiegazione di una presunta dimenticanza per le due mancate presentazioni ai colloqui con il servizio sociale, lo svolgimento di attività lavorativa e la propria adesione all'evangelismo. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva fondato il diniego sull'assenza persino dell'avvio di un processo di revisione critica del condannato, che continuava a manifestare un atteggiamento superficiale e non consapevole rispetto al fatto oggetto della condanna; inoltre, non risultava dimostrata la regolarità del rapporto di lavoro. Il ricorrente non ha indicato vizi logici o incoerenze della motivazione, limitandosi a contrapporre la propria lettura degli elementi valutati dal giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse esercitato legittimamente la propria discrezionalità, motivando in modo coerente e ancorato agli elementi del procedimento il giudizio sull'insufficiente avvio del percorso di emenda e sul concreto rischio di recidiva, ostativi all'affidamento in prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo non riporta il reato oggetto della condanna in esecuzione né la pena.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato;
La misura è concedibile quando l'osservazione della personalità o il comportamento in libertà consentano una prognosi che le prescrizioni possano favorire la risocializzazione e prevenire la recidiva, nel rispetto dei requisiti legali.
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati;
Quando non sussistono i presupposti per l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare può essere valutata in alternativa, purché siano rispettati i relativi limiti di pena e di titolo di reato e sia escluso il pericolo di nuovi reati.
Massime di principio
- Per concedere l'affidamento in prova occorre una valutazione complessiva della personalità e della condotta attuale, diretta a verificare la presenza di elementi positivi che sostengano una prognosi di esito favorevole e di prevenzione della recidiva. La gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non sono, da soli, decisivi in senso negativo; non è necessario che la revisione critica del passato sia già completa, ma deve risultare almeno avviata.
- Nella valutazione dell'affidamento in prova il giudice di sorveglianza può considerare, tra gli altri elementi, il reato, i precedenti e le pendenze, le informazioni di polizia, la condotta carceraria, gli esiti dell'indagine socio-familiare e le concrete prospettive di reinserimento.
- La scelta tra le misure alternative e la valutazione della loro idoneità riservate al giudice di merito non sono censurabili in cassazione quando la motivazione sia adeguata, logica e fondata su una ricognizione degli elementi rilevanti. La mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti non basta a evidenziare un vizio della decisione.
- Se non è ravvisabile un adeguato presupposto di emenda per l'affidamento in prova, può essere considerata la detenzione domiciliare, nei limiti previsti dalla legge e purché sia scongiurato il rischio di commissione di nuovi reati.
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