Cassazione Penale, Ordinanza n. 34136/2026 del 23/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
L’indagato, detenuto in custodia cautelare presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, aveva chiesto il 20 marzo 2026 di essere autorizzato a svolgere colloqui ordinari con la fidanzata, deducendo una relazione affettiva stabile da circa un anno e producendo autocertificazioni della stessa e della madre di lei. Il GIP del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 24 marzo 2026, aveva respinto l’istanza. Con un unico motivo, la difesa deduceva violazione dell’art. 18 legge n. 354 del 1975, degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), e 125 c.p.p., degli artt. 2, 3, 13, 27, 32 e 111, comma 6, Cost. e degli artt. 3 e 8 CEDU: lamentava l’omessa considerazione della documentazione e la restrizione della nozione di relazione stabile ai soli rapporti matrimoniali o di convivenza more uxorio, richiamando la sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale. La Corte di cassazione non ha esaminato tali doglianze nel merito, poiché ha ritenuto che il rimedio corretto fosse l’appello cautelare e non il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha qualificato l’atto, benché intitolato ricorso per cassazione, come appello cautelare ai sensi dell’art. 310 c.p.p. e ne ha disposto la trasmissione al Tribunale di Napoli, competente ai sensi del comma 2 della stessa disposizione. Ha ritenuto che il contenuto dell’ordinanza impugnata incida sulle modalità concrete della custodia cautelare e sulla fruizione di una libertà relazionale residua, collocandosi quindi nella materia cautelare. La Corte ha precisato che l’errata individuazione del mezzo di impugnazione non comporta l’inammissibilità quando risultino individuabili il provvedimento impugnato e la volontà di sottoporlo a controllo giurisdizionale: il giudice deve riqualificare l’atto e trasmetterlo al giudice competente. Non ha deciso le censure sulla stabilità della relazione, sulla documentazione o sulla motivazione del diniego, riservate al Tribunale. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, c.p.p.
L'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. stabilisce che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione attribuitale dalla parte e impone al giudice di individuarne l'esatta natura in base al contenuto sostanziale, alla volontà impugnatoria manifestata e al regime legale del provvedimento.
La qualificazione formale errata del mezzo non determina di per sé l’inammissibilità: occorre verificare l’impugnabilità oggettiva del provvedimento e l’effettiva volontà di impugnarlo, quindi individuare il rimedio corretto e trasmettere gli atti al giudice competente.
art. 310 c.p.p.
L'appello è il mezzo previsto per le ordinanze in materia di misure cautelari personali diverse da quelle che dispongono originariamente una misura coercitiva, soggette al riesame.
Il provvedimento che nega un colloquio, incidendo sulle modalità concrete e sull’afflittività della custodia cautelare già in atto, rientra nella materia cautelare ed è impugnabile con appello cautelare, da decidere dal tribunale competente.
art. 272 c.p.p.
L'art. 272 cod. proc. pen., collocato in apertura del libro quarto, esprime il principio di legalità cautelare e stabilisce che non solo la libertà personale ma tutte le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge.
La disciplina cautelare rileva anche per le limitazioni delle libertà residue della persona custodita; le decisioni che incidono sulle modalità di esercizio dei rapporti con l’esterno attengono perciò alla materia cautelare.
art. 311, comma 2, c.p.p.
Il ricorso per saltum è ammesso esclusivamente contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e opera, per espressa previsione, in alternativa alla richiesta di riesame.
Il ricorso immediato per cassazione è un rimedio eccezionale e tassativo, non estensibile ai provvedimenti che incidono su una misura già in atto e per i quali è previsto l’appello cautelare.
art. 111, comma 7, Cost.
La riconosciuta capacità del diniego di modificare in senso peggiorativo il contenuto concreto della custodia ne dimostra, anziché escluderla, l'appartenenza alla materia cautelare personale.
La garanzia del ricorso per cassazione per violazione di legge non sostituisce il rimedio ordinario previsto dall’ordinamento: ove il provvedimento sia appellabile ai sensi dell’art. 310 c.p.p., non è consentito adire direttamente la Cassazione.
Massime di principio
- L’impugnazione proposta con un mezzo erroneo deve essere conservata e riqualificata quando il provvedimento sia oggettivamente impugnabile e dall’atto emergano con certezza la volontà di impugnare e l’individuazione del provvedimento contestato; gli atti vanno trasmessi al giudice competente.
- Il diniego di colloqui a una persona in custodia cautelare, incidendo sulle modalità concrete della misura e sulla fruizione di libertà relazionali residue, appartiene alla materia cautelare personale ed è impugnabile con appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p.
- Il ricorso per saltum previsto dall’art. 311, comma 2, c.p.p. ha ambito tassativo e non è esperibile contro provvedimenti relativi alla modifica o alle modalità di una misura cautelare già in atto, quando è previsto l’appello cautelare.
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