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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34146/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La parte civile ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione l’8 gennaio 2026, limitatamente alla liquidazione delle spese processuali. Nel dispositivo riportato nel ruolo d’udienza era stata indicata l’ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato e la conseguente liquidazione delle spese, da effettuarsi con separato decreto del Tribunale di Patti ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002. La difesa ha precisato che la propria assistita non era ammessa al patrocinio gratuito e che la riduzione di un terzo applicata nella nota spese era dovuta a un refuso; ha quindi chiesto la liquidazione secondo le conclusioni depositate all’udienza oppure, in subordine, il rinvio al Tribunale di Patti senza la riduzione prevista per il patrocinio gratuito.

La decisione

La Corte ha accolto l’istanza di correzione. Ha rilevato che la sentenza recava la corretta statuizione, con condanna dell’imputata alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate in euro 3.686,00, mentre il dispositivo riportato nel ruolo d’udienza conteneva l’erronea indicazione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione con separato decreto. Ha pertanto corretto il dispositivo del ruolo d’udienza, disponendo la liquidazione delle spese di giudizio in euro 3.686,00 senza riduzioni.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Nel ruolo di pubblica udienza dell'8 gennaio 2026, sentenza n. 7/2026, è riportato il dispositivo della decisione con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del procedimento sostenute dalla parte civile «ammessa al patrocinio a favore dello stato nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Patti con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello stato».

    La norma è richiamata nel dispositivo erroneamente trascritto del ruolo d’udienza come base per la liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha corretto tale indicazione perché la parte civile non era ammessa al beneficio.

  • art. 83 d.P.R. 115/2002

    Nel ruolo di pubblica udienza dell'8 gennaio 2026, sentenza n. 7/2026, è riportato il dispositivo della decisione con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del procedimento sostenute dalla parte civile «ammessa al patrocinio a favore dello stato nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Patti con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello stato».

    La disposizione è richiamata quale fondamento della liquidazione con separato decreto in favore dello Stato nel caso di patrocinio a spese dello Stato. Tale modalità è stata eliminata dalla correzione, non ricorrendone il presupposto.

Massime di principio

  • Quando il dispositivo riportato nel ruolo d’udienza diverge dalla statuizione correttamente contenuta nella sentenza, la Corte può correggere il dispositivo del ruolo per renderlo conforme alla decisione effettivamente adottata.
  • La liquidazione delle spese della parte civile secondo le modalità previste per il patrocinio a spese dello Stato non può essere disposta se la parte civile non è ammessa a tale beneficio; in tal caso le spese vanno liquidate secondo la statuizione ordinaria, senza la riduzione connessa al patrocinio gratuito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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