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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34152/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 17 marzo 2026, ha rigettato la richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare proposta da un collaboratore di giustizia ai sensi dell’art. 16-nonies del d.l. 8/1991. Ha valorizzato il lungo e articolato percorso deviante, la presenza di numerosi procedimenti ancora pendenti e il carattere recente dell’unico accesso all’esterno mediante permesso premio. Ha ritenuto quindi prematura la misura richiesta e necessario procedere gradualmente attraverso esperienze e misure gradate, prima dell’avvio di vere e proprie misure alternative. Il ricorrente ha proposto due motivi: il primo per violazione di legge e il secondo per vizio di motivazione, sostenendo in particolare che il provvedimento sarebbe contraddittorio rispetto al percorso di revisione critica già riconosciuto e deducendo la necessità di mantenere il contatto con l’ambiente familiare. La data dell’ordinanza è riportata nel testo; non è indicata una pena o un importo richiesto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i due motivi non formulassero censure significative contro il percorso motivazionale dell’ordinanza e si risolvessero in argomentazioni fattuali, senza confrontarsi adeguatamente con la ragione decisiva della gradualità nell’accesso alle misure alternative. Tale gradualità è stata ritenuta coerente con le esigenze rieducative e preventive del trattamento penitenziario. La Corte ha inoltre affermato che, anche in presenza di elementi positivi nel comportamento del detenuto, il Tribunale di sorveglianza può disporre un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali per verificare l’attitudine ad adeguarsi alle prescrizioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 16-nonies d.l. 8/1991

    La disposizione è indicata come base della richiesta di detenzione domiciliare, ma il testo non riporta un passaggio interpretativo specifico della norma.

  • art. 616 c.p.p.

    in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L’accesso del collaboratore di giustizia alle misure alternative può essere disposto gradualmente, attraverso esperienze progressive, in funzione delle esigenze rieducative e preventive che informano il trattamento penitenziario.
  • Anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, il Tribunale di sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali per verificare la capacità del detenuto di adeguarsi alle prescrizioni.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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