Cassazione Penale, Ordinanza n. 34154/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dell’11 marzo 2026 della Corte d’appello di Trieste, quale giudice dell’esecuzione, che aveva escluso la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate ai numeri 6, 7, 8 e 9 del casellario. Il giudice aveva ritenuto eterogenee ed estemporanee le spinte criminose e distanti nel tempo i relativi episodi. Il ricorrente ha contestato tale valutazione, richiamando principalmente la condizione di disagio emotivo nella quale affermava di trovarsi sin dal 2013. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero essenzialmente confutative e non dimostrassero vizi dell’ordinanza, che aveva già considerato tale circostanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che il riconoscimento della continuazione richiede che i reati successivi fossero stati programmati, al momento del primo reato, almeno nelle linee essenziali, e non può fondarsi sulla sola propensione a delinquere o su indici considerati isolatamente e senza adeguata significatività. Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione aveva escluso con motivazione congrua e non manifestamente illogica un originario disegno criminoso comune, valorizzando eterogeneità, occasionalità e distanza temporale degli episodi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»
La continuazione presuppone la previa rappresentazione e deliberazione unitaria di una serie di condotte criminose; non basta una generica scelta di vita delinquenziale o una propensione a commettere reati non predeterminati.
«il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»
Anche in sede esecutiva la continuazione richiede una verifica concreta degli indici rilevanti e che i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, già al momento del primo; la presenza di alcuni indici non è sufficiente se i reati derivano da determinazioni estemporanee.
Massime di principio
- La continuazione richiede che l’agente abbia previamente concepito e deliberato unitariamente una pluralità di reati, programmando quelli successivi almeno nelle loro linee essenziali al momento della commissione del primo; non è sufficiente una generale propensione a delinquere o un programma di vita criminale privo di reati individuabili a priori.
- Il riconoscimento della continuazione anche in sede esecutiva si fonda su una verifica complessiva di indicatori concreti, tra cui omogeneità dei reati e del bene protetto, prossimità temporale e spaziale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate. Non è necessaria la compresenza di tutti gli indicatori, ma quelli valorizzati devono essere significativi e compatibili con una programmazione originaria, non con decisioni estemporanee.
- L’accertamento degli indici della continuazione spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la decisione è sorretta da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici e di travisamento dei fatti.
Come è indicizzato
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