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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43423/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il difensore ha denunciato: (i) vizio di motivazione e violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) c.p.p., sostenendo che il riesame abbia riprodotto acriticamente le argomentazioni dell'ordinanza genetica; (ii) carenza di gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.), lamentando che le captazioni sono state interpretate in modo parcellare e che la precedente condanna del ricorrente è stata indebitamente valorizzata senza riscontri individualizzanti; contestazioni sulla tempistica e sulla inesistenza di contatti diretti con l'appaltatore Costanza, su contraddizioni temporali e sulla neutralità apparente di alcune conversazioni; (iii) violazioni in relazione agli artt. 274, 275, 292 c.p.p. con particolare riferimento all'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, e alla mancata considerazione del 'tempo silente' che, secondo la difesa, avrebbe giustificato misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha dichiarato inammissibili le produzioni documentali depositate successivamente alla decisione impugnata. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato e ha confermato la correttezza dell'analisi del Tribunale del riesame: la precedente condanna per partecipazione al medesimo sodalizio può concorrere a fondare i gravi indizi se valutata congiuntamente ad ulteriori elementi probatori; le captazioni e gli altri riscontri sono stati logicamente e coerentemente letti nel loro insieme dal Tribunale; la valutazione del 'tempo silente' non ha persuaso la Corte che la presunzione relativa di perdurante adesione al sodalizio fosse vinta nel caso concreto (episodi fino al settembre 2022) e le esigenze cautelari sono state ritenute attuali; le censure sull'adeguatezza della misura carceraria sono irrilevanti alla luce della presunzione specifica per i reati di mafia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione di tipo mafioso è il capo di accusa; la Corte conferma che l'appartenenza a Cosa nostra, valutata complessivamente con altri elementi, giustifica gravi indizi cautelari.

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per criticare la motivazione; la Corte ricorda che l'obbligo di autonoma motivazione riguarda primariamente l'ordinanza 'inaudita altera parte' e che nel riesame possono invece essere dedotti vizi della motivazione o assenza/apparenza di motivazione.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma sulla gravità indiziaria: la Corte verifica che il Tribunale abbia offerto ragioni adeguate e non manifestamente illogiche nel leggere le captazioni e gli altri elementi a sostegno della misura.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamata nella censura difensiva; la Corte valuta la coerenza dell'apprezzamento degli elementi indiziari complessivi.

  • art. 275 c.p.p., comma 3

    La presunzione relativa prevista per taluni reati (anche di mafia) è operativa; il giudice deve considerare il 'tempo silente' ma la presunzione non è automaticamente vinta dal decorso del tempo: occorre una valutazione concreta del contesto e della durata/recenza degli episodi.

  • art. 121 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle memorie: la Corte sottolinea i limiti di ammissione di documenti nuovi nel giudizio di legittimità.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Citato per la forma di sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione; richiede sintesi conforme.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma che incide sulla valutazione del tempo trascorso e sulle presunzioni cautelari; la Corte rileva che il giudice deve considerare espressamente periodi prolungati privi di condotte successive quando rilevanti.

  • Corte costituzionale, n. 231 del 2011

    Richiamata per spiegare la ragionevolezza delle presunzioni nei reati di mafia, dato il carattere di adesione stabile e radicata dei sodalizi.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari per reati di mafia la precedente condanna per il medesimo sodalizio può concorrere a fondare la gravità indiziaria se valutata congiuntamente ad elementi probatori recenti e specifici; non è di per sé decisiva ma rafforza il quadro indiziario.
  • La Corte di cassazione nel riesame di misure cautelari non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito: controlla solo l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione e l'eventuale illogicità manifesta, non una diversa valutazione di merito del materiale probatorio.
  • Documenti o prove prodotti dopo la decisione impugnata sono, di regola, inammissibili in Cassazione salvo che giustifichino motivi di produzione tardiva e non richiedano valutazioni di merito sulla loro efficacia rispetto al compendio già valutato.
  • Il 'tempo silente' può contribuire a vincere la presunzione relativa di perdurante adesione al sodalizio, ma va valutato concretamente: un lungo periodo senza condotte ulteriori può incidere, mentre periodi non rilevanti o la presenza di episodi recenti non lo fanno.
  • Per i reati di tipo mafioso le presunzioni cautelari sono particolarmente solide per la natura del vincolo associativo; la difesa che chiede misure meno afflittive deve quindi fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di attualità del pericolo.
  • Le contestazioni che si limitano a una lettura alternativa e parcellare delle captazioni sono spesso ricondotte al sindacato di merito e quindi non idonee a determinare l'annullamento in Cassazione se il giudice di merito ha motivato logicamente la propria ricostruzione.
  • Quando si contesta la motivazione di un provvedimento cautelare in sede di riesame, è essenziale dimostrare una palese illogicità o il mancato rispetto di principi di diritto; mere affermazioni alternative non sono sufficienti.

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