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Sentenza

Sentenza n. 26/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento: -dello schema di convenzione ex art. 30 D.Lg.vo n. 267/2000 tra i Comuni di Stigliano e di San Mauro Forte, approvato dal Comune di Stigliano con Del. C.C. n. 28 del 10.11.2025 (pubblicata nell’Albo Pretorio dall’11.11.2025 al 26.11.2025), per la gestione associata tra i predetti Comuni della figura professionale di 1 Assistente Sociale, nella parte in cui, all’art. 3, comma 2, stabilisce che “l’assunzione” a tempo indeterminato “della predetta figura professionale avverrà mediante lo scorrimento della graduatoria vigente, ai sensi dell’art. 35, comma 5 ter, D.Lg.vo n. 165/2001, con riferimento alla graduatoria del Comune di Policoro, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Metapontino-Collina Materana”, comprendente i Comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi e Valsinni; -della nota del 2.12.2025, con la quale il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Stigliano, nel riscontrare la nota/pec della dott.ssa Beatrice Vita Leone del 26/27.11.2025, ha precisato che non poteva essere effettuato lo scorrimento della graduatoria, approvata dal Comune di Stigliano con la Determinazione n. 798 del 10.10.2024, nell’ambito della quale la dott.ssa Leone si era classificata al 3° posto, come prima idonea, in quanto tale concorso, diversamente da quello del Comune di Policoro, era stato indetto per l’assunzione a tempo determinato (12 mesi) di 2 Assistenti Sociali;

Giustizia amministrativa202500467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 3, comma 2, dello schema di convenzione tra i Comuni di Stigliano e San Mauro Forte, relativo all’assunzione a tempo indeterminato di un assistente sociale mediante scorrimento della graduatoria del Comune di Policoro, nonché nota comunale di diniego dello scorrimento della graduatoria del Comune di Stigliano

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi al terzo posto e quale prima idonea nella graduatoria approvata dal Comune di Stigliano per l’assunzione a tempo determinato di due assistenti sociali per dodici mesi, ha impugnato la scelta dell’amministrazione di procedere all’assunzione a tempo indeterminato mediante lo scorrimento della graduatoria del Comune di Policoro. Ha dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione, sostenendo di poter beneficiare dello scorrimento della propria graduatoria e richiamando una pronuncia del TAR Napoli relativa a una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato. Il Comune di Stigliano ha eccepito anche l’inammissibilità per carenza di interesse, osservando che l’eventuale accoglimento non avrebbe comportato l’assunzione della ricorrente. Il Tribunale ha inoltre esaminato d’ufficio il tema della giurisdizione, ritenendola amministrativa perché la pretesa allo scorrimento era ostacolata da un provvedimento amministrativo organizzativo.

La decisione

Il TAR ha affermato la propria giurisdizione, distinguendo tra le controversie sul mero utilizzo di una graduatoria, riconducibili alla giurisdizione ordinaria quando si collocano a valle del procedimento concorsuale, e quelle in cui la pretesa allo scorrimento è ostacolata dall’esercizio di attività autoritativa o da un provvedimento amministrativo organizzativo, nelle quali la posizione degrada a interesse legittimo. Ha poi ritenuto non necessario decidere le eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse e per mancata notifica ai candidati della graduatoria del Comune di Policoro, poiché il ricorso era infondato nel merito. In particolare, la graduatoria del Comune di Stigliano riguardava esclusivamente assunzioni a tempo determinato per dodici mesi e non era più efficace per l’assunzione oggetto della controversia. Inoltre, l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 impedisce che la violazione delle disposizioni sull’assunzione presso le pubbliche amministrazioni determini la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, escludendo quindi l’utilizzo di una graduatoria formata per assunzioni a termine quale strumento per un’assunzione a tempo indeterminato. Il recesso successivo del Comune di San Mauro Forte dalla convenzione non ha determinato l’improcedibilità, perché il Comune di Stigliano aveva mantenuto la decisione di procedere all’assunzione mediante la graduatoria del Comune di Policoro. Il richiamo alla sentenza del TAR Napoli è stato ritenuto inconferente, trattandosi di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato e di una diversa questione di omogeneità tra rapporto a tempo pieno e rapporto a tempo parziale. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. 267/2000

    La convenzione tra enti locali costituisce lo strumento organizzativo nel cui ambito è stata prevista la gestione associata della figura professionale di assistente sociale.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    È richiamato quale fondamento normativo dello scorrimento della graduatoria vigente per l’assunzione.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001

    la violazione di disposizioni imperative, riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni

    La disposizione esclude la conversione o costituzione di un rapporto a tempo indeterminato sulla base di una procedura finalizzata ad assunzioni a tempo determinato; ne deriva l’impossibilità di utilizzare la relativa graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato controversa.

  • art. 103, comma 1, Costituzione

    È posto a fondamento della giurisdizione amministrativa sulle controversie in cui la pretesa allo scorrimento è ostacolata da un provvedimento amministrativo organizzativo e la posizione del candidato è di interesse legittimo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • artt. 26 e 29 c.p.a.

    Sono richiamati, insieme agli artt. 91 e 92 c.p.c., per la regolazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza.

Massime di principio

  • Le controversie sul mero utilizzo di una graduatoria ancora valida da parte del datore di lavoro pubblico, quando si collocano a valle del procedimento concorsuale, appartengono alla giurisdizione ordinaria; se invece la pretesa allo scorrimento è ostacolata dall’esercizio di attività autoritativa o da un provvedimento amministrativo organizzativo, la posizione del candidato è di interesse legittimo e la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa.
  • Una graduatoria formata per assunzioni a tempo determinato non può essere utilizzata per un’assunzione a tempo indeterminato, poiché l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 impedisce che le violazioni delle disposizioni imperative sulle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni producano la costituzione di rapporti a tempo indeterminato.
  • Il successivo recesso di un ente locale da una convenzione per la gestione associata di personale non rende improcedibile l’impugnazione della scelta assunzionale se l’amministrazione rimanente conserva la decisione di procedere all’assunzione mediante lo scorrimento della graduatoria originariamente individuata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRapporto di impiego non privatizzatoRiordino e organizzazione della PAGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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