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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18007/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da una creditrice, munita di titolo giudiziale per una somma di denaro, contro la debitrice e un altro soggetto indicato come coinvolto nelle vicende patrimoniali contestate. La creditrice chiedeva di accertare la simulazione assoluta e l'inefficacia revocatoria di alcuni atti ritenuti pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale, riferiti alla cessazione dell'attività di panificazione e a un successivo affitto d'azienda. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello confermava, escludendo che vi fosse un negozio giuridico simulabile o un atto dispositivo idoneo a fondare l'azione ex art. 2901 c.c. Nel ricorso per cassazione la creditrice deduceva: 1) violazione degli artt. 1416, 1417, 2697, 2901 e 2722 c.c., sostenendo che, mancata la chiamata in causa del terzo coinvolto nell'operazione, il giudice avrebbe dovuto disporla d'ufficio e accertare la simulazione; 2) omesso esame di deposizioni testimoniali e vizio motivazionale, assumendo che le prove avrebbero imposto una diversa decisione; 3) omessa valutazione dell'esistenza di una valida ragione di credito, sufficiente a sorreggere l'azione revocatoria anche in presenza di credito non ancora certo, liquido ed esigibile; 4) erronea condanna alle spese per asserita illogicità. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo in parte o del tutto inammissibili e comunque infondati, il terzo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi centrata sull'assenza di un atto dispositivo, e il quarto infondato perché la statuizione sulle spese era conforme al principio di soccombenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sull'accertata insussistenza di un negozio giuridico oggetto di simulazione e sull'assenza di un atto dispositivo idoneo a fondare l'azione revocatoria. Ha inoltre affermato che il mancato esercizio dei poteri officiosi di chiamata del terzo non è sindacabile in appello e, a fortiori, in cassazione; che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può fondarsi sull'omesso esame di elementi istruttori; e che, essendo state respinte tutte le censure, la condanna alle spese era corretta. Non essendosi difesi gli intimati, non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche applicato la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria presuppone un atto dispositivo del debitore idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore; la sola esistenza di una ragione di credito non basta se manca il presupposto oggettivo dell'atto dispositivo.

  • art. 1416 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di simulazione; la Corte osserva però che nel caso concreto mancava un negozio giuridico simulabile tra le parti rilevanti.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato per la prova della simulazione; la censura è stata ritenuta generica e non confrontata con la ratio della sentenza d'appello.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di onere della prova, ma le doglianze non hanno superato il rilievo decisivo dell'assenza di un atto dispositivo e di un negozio giuridico oggetto di simulazione.

  • art. 2722 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nei motivi sulla simulazione; la Corte non ne ha ravvisato la decisività nel caso concreto.

  • art. 107 c.p.c.

    La chiamata del terzo in causa è potere discrezionale del giudice di primo grado e il suo mancato esercizio non è sindacabile in appello né in cassazione.

  • art. 269 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti temporali per la chiamata del terzo; la Corte lo evoca per escludere che la mancata chiamata potesse essere imposta in sede di gravame.

  • art. 354 c.p.c.

    Non ricorreva alcun motivo tassativo di rimessione al primo giudice per il mancato esercizio del potere di chiamata del terzo.

  • art. 344 c.p.c.

    In appello non è consentito ordinare l'intervento del terzo, essendo vietata la sua chiamata in quel grado.

  • art. 207 c.p.c.

    Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi richiamati dalla ricorrente non è sindacabile in cassazione.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere censure specifiche e pertinenti alla ratio decidendi; la mera riproposizione di tesi difensive o motivi generici integra inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può essere fondato sull'omesso esame di elementi istruttori, ma solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme in fatto, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle rationes fattuali delle due decisioni.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata nel rito camerale accelerato e la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere relatore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la fissazione della trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicata la condanna alla sanzione pecuniaria per la definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi che si limitino a riproporre in modo generico le difese di merito sono inammissibili.
  • L'azione revocatoria ordinaria presuppone, oltre alla qualità di creditore, l'esistenza di un vero atto dispositivo del debitore; in mancanza di tale elemento costitutivo, la domanda non può essere accolta.
  • La simulazione è configurabile solo rispetto a negozi giuridici: fatti o mere vicende materiali non sono suscettibili di accertamento come atti simulati.
  • Il mancato esercizio del potere di chiamare il terzo in causa è prerogativa discrezionale del giudice di primo grado e non può essere imposto né sindacato come vizio del giudizio di appello o di legittimità.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o la diversa lettura del materiale probatorio.
  • In caso di doppia conforme in fatto, il ricorso per cassazione non può utilmente dedurre il vizio motivazionale se non dimostrando la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
  • La condanna alle spese segue il principio di soccombenza anche quando la parte soccombente contesti l'uso di poteri officiosi non doverosamente esercitati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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