Cassazione Civile, Ordinanza n. 16798/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Le ricorrenti avevano agito nei giudizi di merito chiedendo la reintegrazione nel possesso, assumendo di avere subito uno spoglio clandestino ad opera del condominio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto. In cassazione è stato proposto un solo motivo, deducendo omesso esame ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. con riferimento all'onere probatorio delle parti e alle risultanze istruttorie relative allo spoglio clandestino. Nella memoria depositata in prossimità della decisione le ricorrenti hanno sostenuto che la sentenza di appello si sarebbe fondata sulla mancata prova della data dello spoglio e quindi della tempestività dell'azione, ma la Corte ha ritenuto tale integrazione irrilevante e comunque non idonea a sanare l'originaria genericità del motivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in presenza di "doppia conforme", il ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare e confrontare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, dimostrando che esse siano diverse; tale onere non era stato assolto. Inoltre, ha ribadito che i vizi di genericità o indeterminatezza del ricorso non possono essere sanati con la memoria ex art. 378 c.p.c., che ha funzione meramente illustrativa. Non sono state liquidate spese, perché l'intimato non si è costituito. È stato infine dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame non è deducibile in modo generico e, in caso di doppia conforme, richiede la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
Nell'ipotesi di doppia conforme limita la deducibilità del vizio motivazionale in cassazione, imponendo al ricorrente di dimostrare la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, commi 2 e 3
La disciplina sulla doppia conforme e la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. si applicano ai giudizi e alle sentenze individuati secondo le date indicate dalla norma di conversione.
Il relatore può formulare proposta di inammissibilità, condivisa poi dal collegio in camera di consiglio.
Richiamato come base procedurale per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale.
La memoria ex art. 378 ha solo funzione illustrativa e non può integrare motivi di ricorso originariamente generici o inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le distinte rationes decidendi di primo e secondo grado e non dimostra che esse siano diverse.
- La memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. non può essere utilizzata per colmare originarie lacune di specificità o determinatezza del ricorso per cassazione, ma solo per chiarire motivi già compiutamente esposti.
- Il controllo di ammissibilità del motivo motivazionale in cassazione richiede che la censura investa un effettivo vizio denunciabile e non si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non si costituisce, non vi è luogo a regolazione delle spese; resta però applicabile, se ne ricorrono i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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