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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15901/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di falso (artt. 476, commi 1 e 2, 482 c.p.) contestando che: l'atto falso (presunta ordinanza del Tribunale di Roma che assegna 19.250 euro alle De Simone) non fosse riconducibile alla sua condotta; la rilevanza penale fosse assente trattandosi di una mera fotocopia priva di attestazione di conformità e non utilizzata; irregolarità nella raccolta di prove testimoniali (seconda audizione di una testimone) e omissione dell'esame dell'imputato in dibattimento; violazione del principio in dubio pro reo; e incongruità della motivazione circa le attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che richiedevano una rivalutazione del fatto e della prova (primo e quarto). Ha dichiarato manifestamente infondato il motivo relativo all'irregolarità dell'assunzione della testimonianza, rilevando che le violazioni procedurali costituivano mere irregolarità non sanzionate con nullità o inutilizzabilità della prova e che le dichiarazioni erano adeguatamente motivate e riscontrate. Ha affermato la rilevanza penale della formazione di un atto inesistente anche se materialmente rappresentato attraverso una fotocopia, richiamando la giurisprudenza secondo cui il falso materiale sussiste nella creazione dell'esistenza documentale e non dipende dall'esistenza dell'originale o dall'attestazione di conformità; ha quindi confermato la sussistenza del reato e la correttezza della qualificazione giuridica. Ha respinto le doglianze relative al trattamento sanzionatorio ritenendo che la pena inflitta (2 anni di reclusione) corrisponde al minimo edittale e non richiedeva la riduzione invocata. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata assunzione dell'esame dell'imputato per decorrenza dei termini di impugnazione previsti e mancata tempestiva eccezione, e ha ritenuto non dimostrato un ragionevole dubbio concreto. Ha quindi confermato la condanna e la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale per le ragioni indicate in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 476 cod. pen.

    Disciplina il falso materiale: la condotta consiste nella formazione o alterazione dell'esistenza documentale di un atto; rileva anche la formazione di un atto inesistente mediante copia che appaia come originale

  • art. 482 cod. pen.

    Prevede il reato di falsificazione di atti pubblici e disciplina il trattamento sanzionatorio; la pena minima applicata può corrispondere al minimo edittale previsto e non richiede ulteriori riduzioni automatiche nella fattispecie esaminata

  • art. 478 cod. pen.

    Norma relativa all'attestazione di conformità: la Corte distingue le ipotesi di falsificazione che implicano attestazioni di conformità da quelle costituite dalla mera formazione di un atto inesistente

  • art. 506 cod. proc. pen.

    Regole sull'esame testimoniale: la violazione delle modalità previste per l'esame non determina automaticamente la nullità della prova quando non rientra nei casi tassativi di art. 178 c.p.p., ma costituisce mera irregolarità

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Disciplina l'eventuale nuovo esame dei testimoni; la Corte ha ritenuto che anche una ripetizione dell'esame in momento diverso costituisce, se irregolare, una mera irregolarità non invalidante di per sé

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Elenca i casi tassativi di nullità: le violazioni non ricomprese non producono nullità assoluta ma possono richiedere adeguata motivazione per l'utilizzo delle prove

  • art. 2719 cod. civ.

    Regola l'efficacia probatoria delle copie in ambito civile; la Corte precisa che tale disciplina non condiziona la sussistenza del reato penale di falso, che valuta la volontà dell'agente e l'apparenza di un documento come originale

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'onere di eccepire immediatamente certe nullità e la decadenza in caso contrario; la mancata tempestiva eccezione dell'imputato comporta la perdita della facoltà di dedurla successivamente

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina i limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che il cumulo con precedenti benefici poteva comportare il superamento dei limiti normativi e quindi l'esclusione della sospensione

Massime di principio

  • La formazione di un atto inesistente anche tramite una fotocopia che appaia come un originale può integrare il reato di falso materiale: non è rilevante l'assenza dell'originale né l'assenza di attestazione di conformità quando la copia è idonea a rappresentare falsamente l'esistenza di un provvedimento.
  • Le violazioni formali nelle modalità di assunzione della testimonianza non determinano automaticamente nullità o inutilizzabilità della prova salvo che rientrino nelle ipotesi tassative di nullità previste dalla legge; tali violazioni aumentano l'onere motivazionale del giudice se quest'ultimo si fonda su quelle prove.
  • La censura che richiede una rivalutazione integrale della prova di fatto è inammissibile in Cassazione: il sindacato è limitato alla verifica della logicità, coerenza e completezza della motivazione, non alla riconsiderazione ex novo degli elementi fattuali.
  • L'omessa assunzione dell'esame dell'imputato può essere fatta valere solo se eccepita tempestivamente secondo le norme processuali; la mancata obiezione in udienza comporta decadenza.
  • Il principio in dubio pro reo richiede la proposta di una ricostruzione alternativa concreta e plausibile, argomentata e verificabile: l'astratta invocazione del dubbio non è sufficiente a scalfire una valutazione probatoria svolta in modo coerente.
  • Nelle questioni di sanzione, l'attenzione va posta sul rispetto dei limiti edittali e sulle previsioni legali relative alla sospensione e a eventuali benefici già fruiti: il cumulo può escludere la concessione di ulteriori benefici se supera limiti normativi.

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