Cassazione Penale, Sentenza n. 15901/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di falso (artt. 476, commi 1 e 2, 482 c.p.) contestando che: l'atto falso (presunta ordinanza del Tribunale di Roma che assegna 19.250 euro alle De Simone) non fosse riconducibile alla sua condotta; la rilevanza penale fosse assente trattandosi di una mera fotocopia priva di attestazione di conformità e non utilizzata; irregolarità nella raccolta di prove testimoniali (seconda audizione di una testimone) e omissione dell'esame dell'imputato in dibattimento; violazione del principio in dubio pro reo; e incongruità della motivazione circa le attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che richiedevano una rivalutazione del fatto e della prova (primo e quarto). Ha dichiarato manifestamente infondato il motivo relativo all'irregolarità dell'assunzione della testimonianza, rilevando che le violazioni procedurali costituivano mere irregolarità non sanzionate con nullità o inutilizzabilità della prova e che le dichiarazioni erano adeguatamente motivate e riscontrate. Ha affermato la rilevanza penale della formazione di un atto inesistente anche se materialmente rappresentato attraverso una fotocopia, richiamando la giurisprudenza secondo cui il falso materiale sussiste nella creazione dell'esistenza documentale e non dipende dall'esistenza dell'originale o dall'attestazione di conformità; ha quindi confermato la sussistenza del reato e la correttezza della qualificazione giuridica. Ha respinto le doglianze relative al trattamento sanzionatorio ritenendo che la pena inflitta (2 anni di reclusione) corrisponde al minimo edittale e non richiedeva la riduzione invocata. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata assunzione dell'esame dell'imputato per decorrenza dei termini di impugnazione previsti e mancata tempestiva eccezione, e ha ritenuto non dimostrato un ragionevole dubbio concreto. Ha quindi confermato la condanna e la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale per le ragioni indicate in motivazione.
Norme richiamate
Disciplina il falso materiale: la condotta consiste nella formazione o alterazione dell'esistenza documentale di un atto; rileva anche la formazione di un atto inesistente mediante copia che appaia come originale
Prevede il reato di falsificazione di atti pubblici e disciplina il trattamento sanzionatorio; la pena minima applicata può corrispondere al minimo edittale previsto e non richiede ulteriori riduzioni automatiche nella fattispecie esaminata
Norma relativa all'attestazione di conformità: la Corte distingue le ipotesi di falsificazione che implicano attestazioni di conformità da quelle costituite dalla mera formazione di un atto inesistente
Regole sull'esame testimoniale: la violazione delle modalità previste per l'esame non determina automaticamente la nullità della prova quando non rientra nei casi tassativi di art. 178 c.p.p., ma costituisce mera irregolarità
Disciplina l'eventuale nuovo esame dei testimoni; la Corte ha ritenuto che anche una ripetizione dell'esame in momento diverso costituisce, se irregolare, una mera irregolarità non invalidante di per sé
Elenca i casi tassativi di nullità: le violazioni non ricomprese non producono nullità assoluta ma possono richiedere adeguata motivazione per l'utilizzo delle prove
Regola l'efficacia probatoria delle copie in ambito civile; la Corte precisa che tale disciplina non condiziona la sussistenza del reato penale di falso, che valuta la volontà dell'agente e l'apparenza di un documento come originale
Stabilisce l'onere di eccepire immediatamente certe nullità e la decadenza in caso contrario; la mancata tempestiva eccezione dell'imputato comporta la perdita della facoltà di dedurla successivamente
Disciplina i limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che il cumulo con precedenti benefici poteva comportare il superamento dei limiti normativi e quindi l'esclusione della sospensione
Massime di principio
- La formazione di un atto inesistente anche tramite una fotocopia che appaia come un originale può integrare il reato di falso materiale: non è rilevante l'assenza dell'originale né l'assenza di attestazione di conformità quando la copia è idonea a rappresentare falsamente l'esistenza di un provvedimento.
- Le violazioni formali nelle modalità di assunzione della testimonianza non determinano automaticamente nullità o inutilizzabilità della prova salvo che rientrino nelle ipotesi tassative di nullità previste dalla legge; tali violazioni aumentano l'onere motivazionale del giudice se quest'ultimo si fonda su quelle prove.
- La censura che richiede una rivalutazione integrale della prova di fatto è inammissibile in Cassazione: il sindacato è limitato alla verifica della logicità, coerenza e completezza della motivazione, non alla riconsiderazione ex novo degli elementi fattuali.
- L'omessa assunzione dell'esame dell'imputato può essere fatta valere solo se eccepita tempestivamente secondo le norme processuali; la mancata obiezione in udienza comporta decadenza.
- Il principio in dubio pro reo richiede la proposta di una ricostruzione alternativa concreta e plausibile, argomentata e verificabile: l'astratta invocazione del dubbio non è sufficiente a scalfire una valutazione probatoria svolta in modo coerente.
- Nelle questioni di sanzione, l'attenzione va posta sul rispetto dei limiti edittali e sulle previsioni legali relative alla sospensione e a eventuali benefici già fruiti: il cumulo può escludere la concessione di ulteriori benefici se supera limiti normativi.
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