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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15856/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revoca della confisca patrimoniale disposta nei confronti di Spinelli Camillo, deducendo la violazione di legge sulla base della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (art. 1, co. 1, lett. b) e art. 4, co. 1, lett. c) secondo i termini esposti), sostenendo che il provvedimento ablatorio poggerebbe su una normativa ora incostituzionale. Si allega altresì questione di legittimazione: Guerino ha prodotto procura speciale e si è qualificato come terzo interessato; Maria si è qualificata erede, in presenza di una ritenuta intestazione fittizia dell'immobile.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 (in particolare Sez. U. n. 3513/2021 e altre pronunce della Cassazione), quando la confisca sia stata disposta su "doppio titolo" (es. sia sulla base della lett. a) che della lett. b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011), l'illegittimità costituzionale di una delle ipotesi non determina automaticamente la revoca dell'intera confisca. Va verificato se il titolo residuo non investito dalla declaratoria (qui la lett. b) relativa a reati lucrogenetici/proventi illeciti e sproporzione rispetto alla capacità reddituale) sia autonomo e autosufficiente a giustificare il provvedimento ablatorio. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito dimostrava la congruenza dei precedenti per delitti lucrogenetici e l'assenza di giustificazione dell'origine lecita dei proventi, oltre alla sproporzione rispetto alla capacità reddituale familiare; pertanto il fondamento della confisca rimaneva valido su titolo non incostituzionale. I ricorsi sono stati inoltre considerati generici e reiterativi, con conseguente inammissibilità; i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e destinatari di una sanzione per colpa processuale ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b.; art. 4, comma 1, lett. c.; art. 28

    La Corte distingue i casi di "doppio titolo": se la confisca poggia anche su una delle categorie (lett. b) non investita dalla declaratoria di incostituzionalità, occorre verificare l'autonomia e l'autosufficienza di tale titolo. La revoca non è automatica e il giudice della revocazione non è tenuto a rivedere integralmente il materiale probatorio già valutato nel contraddittorio.

  • Legge 18 giugno 1956, n. 1423

    L'istituto della revoca previsto dall'art. 7 della L. 1423/56 è applicabile ratione temporis e i principi elaborati per la revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 si estendono anche all'ambito di tale norma: non sempre è dovuta la revoca quando esiste un titolo alternativo non colpito dalla declaratoria di incostituzionalità.

  • Codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese processuali per ricorsi inammissibili; qui è stata applicata insieme alla valutazione di colpa processuale dei ricorrenti.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune applicazioni della normativa sulle misure di prevenzione (in particolare in tema di pericolosità generica). La Corte di cassazione interpreta i suoi effetti come non retroattivamente invalidanti ogni confisca fondata su più titoli: l'effetto produce annullamento solo quando il provvedimento sia fondato esclusivamente sul titolo investito dall'illegittimità.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez. U. n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino); Sez. 6, n. 38077 del 2019 (Falasca) e altre pronunce

    Chiariscono i limiti della revocazione dopo la declaratoria di incostituzionalità: la confisca fondata su doppio titolo può resistere se il titolo residuo è autonomo e autosufficiente; il giudice della revoca non deve riaprire completamente la valutazione probatoria già svolta nel contraddittorio.

Massime di principio

  • Se una confisca è stata disposta su più "titoli" (es. pericolosità generica e per reati lucrogenetici), la dichiarazione di illegittimità costituzionale di uno dei titoli non comporta automaticamente la revoca dell'intera confisca.
  • Per mantenere la confisca non investita dalla declaratoria, il titolo residuo deve risultare autonomo e autosufficiente a giustificare l'ablazione dei beni: il giudice verifica l'autonomia del fondamento, non procede necessariamente a una nuova completa valutazione del materiale probatorio.
  • Il ricorrente che non è il diretto titolare del bene (es. "prossimo congiunto") può agire solo come terzo interessato; l'erede che subentra in posizione di titolare dissimulato viene considerato nella sua qualità di successore piuttosto che come titolare originario.
  • Ricorsi generici, reiterativi o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e, se ravvisata colpa processuale, con aggravio di sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Il giudice della revoca deve rispettare i limiti della cognizione: non può attribuire alla pronuncia di rigetto una efficacia erga omnes sul provvedimento di confisca irrevocabile né riaprire indagini di merito oltre quanto consentito dalla normativa sulla revocazione.

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