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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15860/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato l'indulto concesso nel 2007, deducendo violazione di legge per l'omessa notifica dell'avviso di udienza: la revoca, a differenza della concessione dell'indulto che può essere disposta de plano, deve seguire la procedura ordinaria prevista dall'art. 666 cod. proc. pen., che richiede la fissazione di un'udienza camerale e la notifica dell'avviso almeno dieci giorni prima. Dagli atti risulta un tentativo di notifica tramite ufficiale giudiziario il 18/11/2022 andato a vuoto (il condannato si era trasferito), ma non sono stati eseguiti i successivi adempimenti previsti dall'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., per regolarizzare la comunicazione; ne è derivato che il contraddittorio non era regolarmente incardinato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che, sebbene il Tribunale abbia celebrato un'udienza camerale e ascoltato le parti, l'avviso non era stato validamente notificato al condannato e non erano stati posti in essere gli adempimenti alternativi previsti dall'art. 157, comma 8, c.p.p. La carenza di regolare incardinamento del contraddittorio ha violato l'art. 666, comma 3, c.p.p.; la giurisprudenza è stata richiamata per qualificare tale omissione come nullità di ordine generale e assoluta. Il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 666 c.p.p. nel senso che la revoca dell'indulto richiede la fissazione di un'udienza in camera di consiglio con avviso alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima; l'omesso avviso integra una nullità generale e assoluta rilevabile d'ufficio.

  • art. 157, comma 8, cod. proc. pen.

    La Corte osserva che, dopo una relata di notifica negativa, devono essere esperiti gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma 8, c.p.p. (per esempio ricerche alternative, pubblicazioni o altra modalità prevista) per garantire il contraddittorio; l'assenza di tali atti ha reso inefficace la notifica.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato quale riferimento alla nozione di nullità generale: l'omessa comunicazione dell'udienza riguarda l'intervento/assistenza/rappresentanza dell'imputato e rientra nelle nullità di ordine generale.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicata la regola sulla rilevabilità delle nullità assolute: l'omesso avviso è qualificato come nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

  • legge 31 luglio 2006, n. 241

    Richiamata nella parte fattuale: la revoca dell'indulto è stata motivata dal sopraggiungere di una condanna ad almeno due anni per delitto commesso entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge n.241/2006; la Corte non discute il merito della valutazione sostanziale ma si concentra sul vizio procedurale.

Massime di principio

  • La revoca di benefici penitenziari (es. indulto) segue la procedura dell'art. 666 c.p.p.: il giudice dell'esecuzione deve fissare un'udienza camerale e darne avviso alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima.
  • L'omessa notifica dell'avviso di udienza al condannato o al difensore integra una nullità di ordine generale e assoluta (art. 178 e art. 179 c.p.p.), rilevabile d'ufficio e in ogni stato e grado del processo.
  • Se la notifica cartacea va a vuoto, occorrono gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma 8, c.p.p. (procedure alternative o ricerche per individuare l'interessato) prima di ritenere valido il contraddittorio.
  • La presenza in udienza del difensore d'ufficio non sanifica automaticamente l'omessa notifica al condannato se la procedura di convocazione non è stata regolarmente incardinata; la nullità può comunque essere fatta valere successivamente.
  • Nelle impugnazioni relative a provvedimenti di esecuzione, il giudice di legittimità può accedere agli atti per verificare vizi procedurali e, se accerta nullità assolute, annullare il provvedimento con rinvio per nuovo esame.
  • In situazioni analoghe, prima di procedere alla revoca di benefici per sopravvenute condanne, la Procura e il giudice devono curare tassativamente le notifiche e la regolarità del contraddittorio per evitare l'annullamento per vizio procedurale.

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