Cassazione Penale, Sentenza n. 15857/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore aveva chiesto, ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p., la dichiarazione di estinzione del reato con riferimento al decreto penale di condanna del 27/09/2014 divenuto esecutivo l'8/01/2015. La Corte d'Appello aveva rigettato l'istanza ritenendo applicabile la nuova formulazione dell'art. 460, comma 5, introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (riforma "Cartabia") che subordina l'effetto estintivo anche al pagamento della pena pecuniaria. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che la disposizione è di natura sostanziale e, essendo più sfavorevole, non poteva operare retroattivamente per fatti commessi nel 2014, invocando il principio del favor rei e l'irretroattività della legge penale più grave.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha statuìto che l'art. 460, comma 5, c.p.p., nella formulazione introdotta dal d.lgs. n.150/2022, introduce una causa di estinzione del reato avente carattere prevalentemente sostanziale; pertanto la nuova disposizione, più sfavorevole per l'imputato in quanto richiede il pagamento della pena pecuniaria, non si applica retroattivamente ai reati commessi prima della sua entrata in vigore. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per consentire alla Corte territoriale di verificare, applicando la formulazione normativa più favorevole al reo riferibile all'epoca del fatto, se sussistano le condizioni per l'effetto estintivo.
Norme richiamate
art. 460, comma 5, codice di procedura penale
il reato oggetto del decreto penale di condanna divenuto esecutivo si estingue "nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione" ... "se il condannato ha pagato la pena pecuniaria"
La Corte ha interpretato la norma come una vera e propria causa di estinzione del reato con contenuto sostanziale (incide sulla sanzione e sugli effetti penali), non come mera disposizione processuale; quindi, se la nuova formulazione è più sfavorevole, non si applica retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore.
art. 2 cod. pen. (principio del favor rei)
Richiamato come principio che impone l'applicazione della norma penale più favorevole al reo; la Corte ha fatto leva su questo principio per escludere l'applicazione retroattiva della norma più grave.
d.lgs. n.150/2022, art. 28 (riforma "Cartabia")
Ha modificato l'art. 460 c.p.p. introducendo la condizione del pagamento della pena pecuniaria per l'estinzione; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di modifica sostanziale sfavorevole, non possa essere applicata ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.
art. 172 cod. pen.
Menzionato dalla Corte d'Appello come possibile ostacolo all'estinzione, ma escluso nel caso concreto perché non è decorso il termine previsto (mancano 10 anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile).
art. 25 Cost. e art. 7 CEDU
Riferimenti ai principi costituzionali e convenzionali che vietano la retroattività della legge penale più sfavorevole; sostennero l'interpretazione della Corte sulla natura sostanziale della norma e l'applicazione del principio di non retroattività.
principio tempus regit actum / art. 11 preleggi
La Corte ha chiarito che il principio generale 'tempus regit actum' (la legge vigente al momento dell'atto si applica) non prevale quando è in gioco una norma penale sostanziale più sfavorevole: in tal caso si applica il principio di irretroattività della legge penale più grave e il favor rei.
Massime di principio
- Se una modifica normativa incide sulla sanzione o introduce/limita cause di estinzione della pena, essa ha probabilmente natura sostanziale: la regola è che le norme penali sostanziali più sfavorevoli non si applicano retroattivamente ai reati commessi prima della loro entrata in vigore.
- Per decidere quale formulazione normativa applicare occorre confrontare la data del fatto, la data di entrata in vigore della norma modificata e verificare quale disciplina sia più favorevole al reo (principio del favor rei).
- Le modifiche di natura procedurale possono essere applicate secondo il principio tempus regit actum; le modifiche sostanziali richiedono invece tutela del principio di irretroattività della legge penale più grave (art. 25 Cost., art. 7 CEDU).
- L'esecutività o la formazione del giudicato successiva all'entrata in vigore della nuova norma non implica automaticamente applicazione della norma più sfavorevole se il fatto è anteriore: conta la natura sostanziale della disposizione e la data del fatto.
- Nelle controversie simili, verificare anche l'esistenza di altre cause estintive o di prescrizione applicabili (es. art. 172 c.p.) e controllare se siano maturati i termini richiesti; se la nuova norma impone adempimenti (es. pagamento della pena pecuniaria), accertare se tali adempimenti siano stati eseguiti.
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