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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6754/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'appello della Repaci contro l'ordinanza della Corte d'appello che rifiutava la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. La difesa deduceva violazione degli artt. 125, 274 c.p.p. in relazione agli artt. 273 e 292 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l'esclusione in appello dell'aggravante prevista dal sesto comma dell'art. 416-bis c.p. aveva attenuato le esigenze cautelari, che dopo l'arresto del convivente (ritenuto reggente della cosca Libri) la ricorrente non aveva avuto contatti con altri affiliati, che aveva un ruolo marginale/di mera 'ambasciatrice' senza autonomia operativa e che il tempo trascorso riduceva la necessità della custodia.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, rispetto al delitto di associazione mafiosa, operi la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., per cui l'appello mirante alla sostituzione della misura presentava profili di inammissibilità. Inoltre, anche interpretando l'appello come istanza di revoca, l'esclusione dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis non muta la valutazione della pericolosità sociale: non risultano dimostrate la recisione del vincolo associativo né lo scioglimento o il debellamento della cosca Libri; le deduzioni difensive erano aspecifiche e chiedevano una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Opererebbe una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per il delitto di associazione mafiosa; ciò rende inammissibile l'appello finalizzato alla mera sostituzione della misura con gli arresti domiciliari salvo prova della cessazione delle esigenze cautelari

  • art. 416-bis cod. pen., sesto comma

    art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.

    L'esclusione di tale circostanza aggravante in sede di appello non determina automaticamente la perdita della pericolosità sociale né l'attenuazione delle esigenze cautelari; occorre comunque dimostrare la recisione del vincolo associativo o il debellamento del sodalizio

  • artt. 125, 274 cod. proc. pen.; artt. 273, 292 cod. proc. pen.

    artt. 125, 274 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen.

    Gli articoli sono richiamati dalla difesa come presunte violazioni procedurali e di motivazione; la Corte di cassazione ha ritenuto comunque che le deduzioni difensive fossero aspecifiche e non superassero le argomentazioni dell'ordinanza impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Disposizioni richiamate per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario perché si proceda agli adempimenti relativi alla misura cautelare

Massime di principio

  • Nei procedimenti per associazione mafiosa opera una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ex art. 275 c.p.p.; è quindi difficile ottenere la sostituzione con misure meno afflittive senza elementi concreti che dimostrino la cessazione delle esigenze cautelari
  • L'esclusione di un'aggravante (es. sesto comma art. 416-bis) in sede di merito non implica automaticamente che siano venute meno la pericolosità sociale o le esigenze cautelari: occorre dimostrare la recisione del vincolo associativo o il debellamento del sodalizio
  • Argomentazioni generiche basate su rapporti di convivenza, assenza di contatti recenti o mera anzianità degli eventi non sono, da sole, idonee a sovvertire la valutazione cautelare in reati associativi; è richiesta prova specifica e documentata della cessazione dei vincoli associativi
  • La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione di merito o fattuale: i ricorsi che chiedono di rimettere in discussione fatti e valutazioni probatorie che il giudice di merito ha motivatamente esplicitato sono frequentemente dichiarati inammissibili
  • Il ricorrente che propone ricorso manifestamente inammissibile o aspecifico può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende)

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