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Sentenza

Sentenza n. 1252/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell'ordinanza di demolizione n. 14 del 22.6.2022 del Comune di Torre Annunziata; - di ogni altro atto o provvedimento preliminare, presupposto, connesso e conseguente. quanto ai motivi aggiunti - dell’ordinanza n. 33 del 17 gennaio 2023 d’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, 4 bis, del TUEd.; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale, preordinato, connesso o implicito, comunque non conosciuto.

Giustizia amministrativa202204733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo e successiva ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine demolitorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione di un manufatto realizzato senza titolo edilizio, costituito da una struttura rettangolare con struttura portante in acciaio, copertura in pannelli coibentati e dimensioni di circa 10 per 7 metri, con altezza interna variabile tra 3,60 e 3,20 metri. L'area ricade in zona agricola e in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Con sette motivi ha dedotto: l'equivocità della paternità dell'atto per la doppia sottoscrizione del coordinatore del settore e del dirigente; l'insufficiente individuazione dell'immobile per omessa indicazione dei dati catastali, del piano e della descrizione dell'edificio; l'omessa indicazione dell'area di sedime; la realizzazione dell'opera in epoca anteriore al 1967; l'illegittimità della demolizione in area vincolata, assumendo che avrebbe dovuto applicarsi una sanzione pecuniaria e che avrebbe dovuto essere valutata la sanabilità dell'abuso; il difetto di motivazione per mancata indicazione della normativa urbanistica violata. Con motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria massima di 20.000 euro per inottemperanza all'ordine di demolizione, deducendo: l'assenza di un autonomo e formale atto di accertamento dell'inottemperanza; l'impossibilità di demolire per l'asserito sequestro giudiziario dell'immobile; la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Quanto all'ordinanza di demolizione, ha ritenuto irrilevante la doppia sottoscrizione, poiché l'atto promanava comunque dal dirigente. Ha considerato sufficiente la descrizione del manufatto, nonostante l'omessa indicazione dei dati catastali e del piano, poiché il ricorrente possedeva al primo piano un'abitazione e al piano terra un terraneo, sicché l'opera abusiva era identificabile come realizzata sul terraneo, circostanza confermata dalla successiva ordinanza sanzionatoria. Ha escluso che l'area di sedime dovesse essere indicata nell'ordine di demolizione, trattandosi di elemento rilevante per la successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Ha ritenuto non provata l'affermazione relativa alla preesistenza dell'opera al 1967, ponendo sul ricorrente l'onere della prova. Ha escluso che il vincolo paesaggistico impedisse la demolizione o imponesse necessariamente una sanzione pecuniaria, affermando che gli interventi edilizi abusivi eseguiti in area vincolata restano soggetti alla misura demolitoria-ripristinatoria; inoltre, non era stata presentata alcuna istanza di sanatoria. Ha ritenuto adeguata la motivazione dell'ordinanza, consistente nella descrizione dell'opera e nell'accertamento della sua realizzazione senza titolo, trattandosi di potere vincolato e di atto dovuto; in area vincolata erano inoltre necessarie l'autorizzazione paesaggistica e quella sismica. Quanto all'ordinanza sanzionatoria, il TAR ha ritenuto rispettata la scansione procedimentale prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001: ordine di demolizione, accertamento dell'inottemperanza mediante verbale e successiva applicazione delle conseguenze previste dalla legge. Il richiamo al verbale di sopralluogo, recepito nell'ordinanza, era sufficiente. La censura relativa al sequestro è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata, perché proposta tardivamente con motivi aggiunti, non provata e priva dell'indicazione della data del sequestro; la giurisprudenza invocata presuppone che il sequestro fosse già esistente al momento dell'ordine di demolizione. È stata respinta anche la censura sulla mancata comunicazione di avvio, poiché l'avviso contenuto nell'ordine di demolizione circa le conseguenze dell'inottemperanza rendeva implicita la comunicazione del procedimento volto all'acquisizione e all'applicazione della sanzione, comunque caratterizzato da natura vincolata. Le spese sono state compensate per giusti motivi connessi alla risalenza della controversia.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Gli interventi edilizi eseguiti senza titolo o in difformità dalla DIA o SCIA in area paesaggisticamente vincolata non sfuggono alla misura demolitoria-ripristinatoria.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La repressione dell'abuso edilizio segue la scansione costituita dall'ordine di demolizione, dall'accertamento dell'inottemperanza e dagli atti successivi di acquisizione e applicazione delle conseguenze sanzionatorie; l'ordine di demolizione è atto vincolato e l'avviso sulle conseguenze dell'inottemperanza può rendere implicita la comunicazione di avvio del procedimento successivo.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Consente l'irrogazione della sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, nella misura massima in presenza di area sottoposta a vincolo paesaggistico.

  • art. 167, comma 1, d.lgs. 42/2004

    In area paesaggisticamente vincolata, gli interventi edilizi abusivi restano assoggettati alla misura demolitoria-ripristinatoria.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento relativo all'acquisizione e all'applicazione della sanzione può ritenersi implicita nell'ordine di demolizione che preannunci tali conseguenze in caso di inottemperanza.

  • art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. 42/2004

    Individua il vincolo paesaggistico gravante sull'area oggetto dell'intervento.

Massime di principio

  • L'ordinanza di demolizione può individuare adeguatamente l'abuso mediante la descrizione delle caratteristiche fisiche e dimensionali del manufatto, anche senza l'indicazione dei dati catastali, quando l'opera sia comunque concretamente identificabile alla luce della situazione proprietaria e degli atti del procedimento.
  • L'area di sedime e la superficie suscettibile di acquisizione gratuita non devono necessariamente essere indicate nell'ordinanza di demolizione, poiché tali elementi attengono alla successiva fase di acquisizione al patrimonio comunale.
  • L'onere di provare la realizzazione dell'opera abusiva in epoca anteriore all'obbligo generalizzato di titolo edilizio grava sul privato che invoca tale circostanza.
  • La realizzazione di opere edilizie abusive in area sottoposta a vincolo paesaggistico non esclude, di per sé, l'adozione della misura demolitoria-ripristinatoria né impone automaticamente la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria; la sanabilità dell'abuso deve inoltre essere valutata in presenza di una specifica istanza di sanatoria.
  • L'ordinanza di demolizione, quale atto vincolato e doveroso, è adeguatamente motivata mediante la descrizione delle opere e l'accertamento della loro abusività, senza necessità di una più ampia motivazione sull'interesse pubblico o di una puntuale indicazione di tutta la normativa urbanistica violata.
  • La sequenza procedimentale prevista per le conseguenze dell'inottemperanza all'ordine di demolizione richiede l'ordine demolitorio, l'accertamento della mancata esecuzione mediante verbale e il successivo atto previsto dalla legge; il verbale richiamato e recepito nell'ordinanza può costituire l'accertamento necessario, mentre l'avviso contenuto nell'ordine demolitorio sulle conseguenze dell'inottemperanza può integrare la comunicazione di avvio del procedimento successivo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietà

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