Cassazione Penale, Sentenza n. 36332/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Palermo il 26 giugno 2024 a due anni e sette mesi di reclusione e a 5.200 euro di multa, condanna confermata dalla Corte di appello di Palermo il 5 novembre 2025, per la detenzione di un Taser, contestata ai sensi degli artt. 2 e 4, comma 7, della legge n. 895 del 1967, e per la contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. n. 285 del 1992. L'arma era stata trovata occultata in un pannello dell'autovettura che l'imputato conduceva e che era intestata a un'altra persona; il passeggero era fuggito al controllo. La polizia giudiziaria aveva riportato nella comunicazione di notizia di reato che l'imputato, dopo essere stato interpellato, aveva dichiarato di avere acquistato il Taser per difesa personale. La dichiarazione non era stata verbalizzata autonomamente né sottoscritta dall'interessato; la comunicazione era stata acquisita nel dibattimento con il consenso delle parti e la dichiarazione era stata utilizzata per attribuire l'arma all'imputato. Con il primo motivo di ricorso, riferito al capo relativo al Taser, la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 63, 350, 191, 195 e 526 c.p.p., sostenendo che la dichiarazione non verbalizzata fosse patologicamente inutilizzabile, che il consenso all'acquisizione della comunicazione non potesse sanare il vizio e che, espunta la dichiarazione, mancassero elementi per attribuire la disponibilità dell'arma all'imputato. Con il secondo motivo ha contestato, ai sensi degli artt. 99, 133 e 62-bis c.p., l'applicazione della recidiva reiterata, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena. Il primo motivo è stato accolto nei termini precisati dalla Corte; il secondo è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo esame. Ha stabilito che il riferimento, contenuto nella comunicazione di notizia di reato, alle dichiarazioni dell'indagato non verbalizzate e non sottoscritte è patologicamente inutilizzabile, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dell'atto e dal consenso della difesa. Nel caso concreto, inoltre, la formula secondo cui l'interessato, «chiesta spiegazione», aveva riferito di avere acquistato il Taser non dimostrava la spontaneità della dichiarazione e indicava piuttosto che essa era stata sollecitata dalla polizia giudiziaria, con conseguente operatività del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 350, comma 6, c.p.p. Espunto tale elemento, la motivazione sulla responsabilità per il capo relativo al Taser risultava manifestamente illogica e occorreva un nuovo giudizio. Il capo relativo alla violazione del codice della strada non era stato impugnato. Le censure sulla recidiva, sulle attenuanti generiche e sulla pena sono state dichiarate assorbite e dovranno essere rivalutate alla luce dell'esito del giudizio di rinvio. La Corte ha così accolto il ricorso sul profilo relativo all'affermazione di responsabilità per il capo A), disponendo l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
In conclusione, secondo la ricostruzione sistematica sin qui esposta e che si intende ribadire, l’omessa verbalizzazione e sottoscrizione delle dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini, oltre a impedire di verificarne l’effettiva spontaneità, ne determina la sostanziale inesistenza sul piano processuale.
Le dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria devono essere ritualmente documentate secondo le forme previste; la loro mancata verbalizzazione e sottoscrizione ne impedisce la verifica della spontaneità e ne comporta l'inutilizzabilità. Nel caso concreto, il contenuto della comunicazione non attestava una dichiarazione spontanea e risultava invece indicativo di una sollecitazione, ricadendo nel divieto di utilizzazione delle dichiarazioni assunte senza le garanzie richieste.
In una corretta prospettiva sistematica, perciò, la mera annotazione o la comunicazione di notizia di reato redatta dalla polizia giudiziaria non può sostituire il verbale né aggirare i divieti posti dagli artt. 62, 63, 64, comma 3-bis, e 195, comma 4, cod. proc. pen. e la violazione delle forme prescritte non integra un’irregolarità sanabile mediante il consenso all’acquisizione dell’atto, ma determina, ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., l’inutilizzabilità patologica del relativo contenuto dichiarativo.
La documentazione delle dichiarazioni dell'indagato deve rispettare le forme di verbalizzazione previste; una comunicazione di notizia di reato o un'annotazione della polizia giudiziaria non può sostituire l'atto formale. Il consenso all'acquisizione del documento non sana l'omessa verbalizzazione.
In una corretta prospettiva sistematica, perciò, la mera annotazione o la comunicazione di notizia di reato redatta dalla polizia giudiziaria non può sostituire il verbale né aggirare i divieti posti dagli artt. 62, 63, 64, comma 3-bis, e 195, comma 4, cod. proc. pen. e la violazione delle forme prescritte non integra un’irregolarità sanabile mediante il consenso all’acquisizione dell’atto, ma determina, ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., l’inutilizzabilità patologica del relativo contenuto dichiarativo.
La violazione delle forme prescritte per documentare le dichiarazioni determina inutilizzabilità patologica del contenuto dichiarativo; tale vizio non è sanato dal consenso delle parti all'acquisizione del documento che lo riporta.
A ben vedere, d’altro canto, questa conclusione è imposta dall’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. che, vietando la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni soggette a verbalizzazione, non opera soltanto quando l’atto sia stato regolarmente formato, impedendo che il suo contenuto sia introdotto mediante la deposizione dell’operante, ma anche quando la verbalizzazione sia stata omessa pure essendo prescritta.
Il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni soggette a verbalizzazione opera anche quando la verbalizzazione prescritta sia stata omessa; l'omissione non consente di introdurre altrimenti nel processo il contenuto dichiarativo.
Come evidenziato facendo riferimento alla sentenza n. 237 del 1993 della Corte costituzionale, il divieto di cui all’art. 62 cod. proc. pen. riguarda le dichiarazioni rese «nel procedimento», ossia in occasione del compimento di un di reato.
La Corte richiama il divieto relativo alle dichiarazioni rese nel procedimento nel quadro delle garanzie che impongono di acquisire le dichiarazioni dell'indagato attraverso la documentazione formale prescritta.
In una corretta prospettiva sistematica, perciò, la mera annotazione o la comunicazione di notizia di reato redatta dalla polizia giudiziaria non può sostituire il verbale né aggirare i divieti posti dagli artt. 62, 63, 64, comma 3-bis, e 195, comma 4, cod. proc. pen. e la violazione delle forme prescritte non integra un’irregolarità sanabile mediante il consenso all’acquisizione dell’atto, ma determina, ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., l’inutilizzabilità patologica del relativo contenuto dichiarativo.
La comunicazione di notizia di reato non può essere utilizzata per eludere le garanzie relative alle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini; la violazione delle forme prescritte comporta l'inutilizzabilità del contenuto dichiarativo.
Attraverso tale norma il legislatore ha inteso tutelare l’esigenza che le dichiarazioni dell’indagato giungano al giudice esclusivamente attraverso la documentazione formale prescritta, con le garanzie a essa connesse, e la disposizione, pertanto, trova fondamento nei principi direttivi che impongono alla polizia giudiziaria di documentare l’attività compiuta e vietano l’utilizzazione delle dichiarazioni raccolte senza l’assistenza difensiva.
Le garanzie connesse alle dichiarazioni dell'indagato richiedono che esse giungano al giudice attraverso la documentazione formale prescritta e non siano utilizzate quando raccolte senza le garanzie difensive previste.
L’espunzione dell’elemento probatorio costituito dalle parti della comunicazione di reato che contengono il riferimento alle dichiarazioni dell’indagato, prive del requisito della spontaneità e non verbalizzate ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen., rende manifestamente illogica la motivazione relativa all’affermazione di responsabilità in relazione al capo A) e, pertanto, impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio affinché la Corte di appello di Palermo proceda a un nuovo giudizio sul punto.
La decisione sulla responsabilità non può fondarsi sul contenuto dichiarativo inutilizzabile; una volta espunto tale elemento, la motivazione di merito deve essere nuovamente valutata sulla base delle prove utilizzabili.
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza del 5 novembre 2025, ha confermato la condanna ad anni due e mesi sette di reclusione ed euro 5.200,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Palermo il 26 giugno 2024 nei confronti di Giuseppe Calafiore in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 4, comma 7, l. 895 del 1967 con riferimento alla detenzione di un Taser
La disposizione è indicata quale base della contestazione relativa alla detenzione del Taser; la sentenza di legittimità non decide definitivamente sulla responsabilità per tale capo, ma annulla con rinvio per un nuovo esame dopo l'espunzione della dichiarazione inutilizzabile.
art. 4, comma 7, legge n. 895 del 1967
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza del 5 novembre 2025, ha confermato la condanna ad anni due e mesi sette di reclusione ed euro 5.200,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Palermo il 26 giugno 2024 nei confronti di Giuseppe Calafiore in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 4, comma 7, l. 895 del 1967 con riferimento alla detenzione di un Taser
La disposizione concorre a individuare il reato contestato per la detenzione del Taser; l'accertamento della responsabilità per questo capo è rimesso al giudice del rinvio.
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992
Premesso che il ricorso, nel suo primo motivo, l’unico che investe profili concernenti l’affermazione di responsabilità, riguarda logicamente soltanto il reato di cui al capo A), talché l’affermazione di responsabilità per il distinto reato di cui al capo B) non è oggetto di impugnazione, si osserva che la doglianza è fondata nei termini che seguono.
Il capo relativo alla violazione del codice della strada non era investito dal ricorso per cassazione e la relativa affermazione di responsabilità non è stata oggetto della decisione di annullamento.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria e riportate soltanto in una comunicazione di notizia di reato o in un'annotazione non sono utilizzabili se non sono state ritualmente verbalizzate e sottoscritte dall'interessato. La comunicazione della polizia giudiziaria non sostituisce il verbale, anche quando il documento venga acquisito nel dibattimento.
- L'inutilizzabilità derivante dall'omessa verbalizzazione e sottoscrizione delle dichiarazioni dell'indagato è patologica e non è sanata dal consenso delle parti all'acquisizione dell'atto che ne riporta il contenuto.
- Per qualificare una dichiarazione come spontanea non basta la sua trascrizione in un atto di polizia giudiziaria: il contenuto e le modalità descritte devono consentire di riconoscere che essa sia stata resa liberamente, senza sollecitazioni. Una dichiarazione riportata come resa dopo che l'indagato è stato interpellato non risulta, per ciò solo, spontanea.
- Il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni soggette a verbalizzazione opera anche quando la verbalizzazione sia stata omessa; l'omissione non può diventare un mezzo per introdurre nel dibattimento materiale dichiarativo raccolto unilateralmente.
- Quando la responsabilità sia stata affermata facendo ricorso a dichiarazioni inutilizzabili e, una volta espunte, la motivazione risulti manifestamente illogica, la sentenza deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame sulla base degli elementi utilizzabili.
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