Cassazione Civile, Ordinanza n. 01831/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione con cui la Regione Marche ha applicato sanzioni amministrative per l’indebita percezione di contributi FEASR, ritenendo che nelle domande di finanziamento fossero stati esposti dati e notizie falsi relativi a investimenti aziendali. I destinatari delle ordinanze hanno proposto opposizione, poi rigettata dal Tribunale e dalla Corte d’appello. In cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto: 1) violazione della disciplina sulla contestazione dell’illecito amministrativo e sulla prescrizione, sostenendo che il termine di 180 giorni per la contestazione dovesse decorrere da un momento anteriore al nulla osta dell’autorità giudiziaria e che l’azione fosse comunque prescritta; 2) nullità/invalidità delle notifiche del verbale di contestazione, in particolare per una notifica eseguita a mani proprie e per altra effettuata a familiare non convivente senza raccomandata informativa, oltre alla dedotta irregolarità della sottoscrizione apposta su uno scritto difensivo; 3) violazione della disciplina sostanziale sull’indebita percezione dei contributi e delle regole probatorie, assumendo che certificati di collaudo e presenza di beni nelle cantine dimostrassero l’effettivo utilizzo dei contributi per le finalità previste. Il ricorso incidentale del legale rappresentante della società censurava invece la sentenza d’appello per contraddittorietà della motivazione, perché la Corte territoriale aveva ritenuto in motivazione che egli fosse estraneo all’illecito, ma aveva poi respinto il gravame e lo aveva condannato in solido alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha respinto il ricorso principale ritenendo infondati i motivi sulla decorrenza del termine di contestazione, sulla regolarità delle notifiche e sulla pretesa erroneità della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito circa la falsità dei dati contenuti nelle domande di contributo. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, perché proposto con atto autonomo oltre il termine utile per la proposizione dell’impugnazione incidentale nel giudizio di cassazione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti principali e l’incidentale, in solido tra loro, a rifondere le spese alla Regione Marche, con compensazione delle spese nei rapporti interni tra i ricorrenti, e ha dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi proposti separatamente avverso la stessa sentenza.
ha costituito il rito camerale di trattazione del giudizio.
prevede un termine speciale di centottanta giorni per la contestazione dell’illecito amministrativo in materia di indebita percezione di contributi agricoli.
il termine per la contestazione decorre dal compimento o dal ragionevole compimento dell’accertamento, tenendo conto del tempo necessario per la valutazione degli elementi raccolti; quando gli elementi provengono da indagini penali, il termine decorre dalla trasmissione degli atti all’autorità amministrativa.
richiamato per escludere che il caso rientrasse nella connessione per pregiudizialità.
richiama la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative pecuniarie.
la notifica a mani proprie è valida quando eseguita direttamente al destinatario.
la consegna a persona di famiglia non richiede la convivenza; la raccomandata informativa è prevista per ipotesi diverse, come consegna al portiere o al vicino.
richiamato tra le norme sulla notificazione alle persone giuridiche.
art. 18, comma 1, L. n. 689 del 1981
norma sullo scritto difensivo nel procedimento sanzionatorio amministrativo.
gli atti pubblici fanno fede fino a querela di falso, ma la Corte ha escluso che i certificati di collaudo provassero il fatto decisivo dedotto.
richiamato dalla parte ricorrente sulla prova della scrittura privata.
art. 2, comma 1, L. n. 898 del 1986
sanziona l’indebito conseguimento di aiuti, premi, indennità o contributi UE mediante esposizione di dati o notizie falsi.
art. 3, comma 1, L. n. 898 del 1986
richiamato quale base della sanzione amministrativa irrogata.
art. 6, comma 3, L. n. 689 del 1981
richiamato per la responsabilità solidale del responsabile dell’illecito commesso nell’interesse della società.
richiamato per la figura del concorrente nell’illecito amministrativo.
impone la proposizione dell’impugnazione incidentale nel medesimo processo, a pena di decadenza.
il controricorso per cassazione è il veicolo ordinario dell’impugnazione incidentale tempestiva.
l’impugnazione successiva al primo ricorso deve essere proposta nei termini dell’incidentale.
richiamato per il termine di deposito del ricorso e per il calcolo del termine dell’incidentale.
richiamato solo per escludere che i termini brevi/ lunghi ordinari prevalessero sul termine speciale dell’incidentale.
richiamato come termine generale di impugnazione, non applicabile in sostituzione del termine dell’incidentale tardivo.
art. 97, comma 1, secondo periodo, c.p.c.
consente la condanna solidale alle spese in presenza di comunanza di interesse.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
legittima l’attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
la querela di falso nel giudizio di cassazione è ammessa solo per atti del procedimento di legittimità o documenti ivi producibili.
limita la produzione documentale in cassazione.
la falsità dell’atto posto a base della decisione può essere fatta valere con revocazione, non con querela di falso in cassazione.
richiamato solo in relazione alla notificazione del verbale di contestazione a persona non più socio, senza incidere sulla decisione.
Massime di principio
- Nel settore delle sanzioni amministrative, il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l’organo competente ha completato, o avrebbe potuto ragionevolmente completare, l’accertamento degli elementi rilevanti, non dal mero reperimento materiale del fatto; se gli elementi provengono da un’indagine penale, il termine decorre dalla trasmissione degli atti all’autorità amministrativa.
- La notifica del verbale di contestazione è valida se eseguita a mani proprie del destinatario; quando è consegnata a persona di famiglia, non è necessario provare la convivenza, essendo sufficiente il vincolo familiare, mentre la raccomandata informativa è richiesta solo per ipotesi diverse previste dalla norma.
- Nel giudizio di legittimità non è possibile rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito sotto la veste della violazione di legge, se la censura mira in realtà a ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio.
- Per integrare l’illecito di indebita percezione di contributi pubblici rileva la falsità dei dati e delle notizie posti a base della domanda di finanziamento; la presenza di beni o lavori in loco e documenti di collaudo non è decisiva se non prova la veridicità delle forniture o delle circostanze dichiarate.
- L’impugnazione incidentale in cassazione deve essere proposta nel termine stabilito dagli artt. 370 e 371 c.p.c.; se viene proposta con ricorso autonomo oltre tale termine, è inammissibile anche quando riguardi capi diversi o parti non impugnanti dal ricorrente principale.
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